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Rafforzati i controlli sulla sicurezza degli aerei dei Paesi terzi |
Nelly MAES (Verdi/ALE, B) Relazione sul testo comune, approvato dal comitato di conciliazione, per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili dei paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari Doc.: A5-0125/2004 Procedura: Codecisione, terza lettura Dibattito: 31.03.2004 Votazione: 01.04.2004 Il Parlamento ha approvato l'accordo raggiunto in seno al comitato di conciliazione e relativo alle regole di sicurezza applicabili agli aerei dei Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. In base alla nuova normativa, delle procedure d'ispezione armonizzate a livello comunitario impediranno che aerei non registrati presso l'Unione cambino destinazione all'interno della Comunità al fine di sottrarsi ai controlli e alle ispezioni. I passeggeri saranno in condizione di verificare se la compagnia che opera il volo non presenta dei rischi particolari in merito alla sicurezza. Inoltre, qualsiasi aereo non comunitario potrebbe essere bloccato in aeroporto e il suo equipaggio sottoposto ad ispezione, qualora esistano buone ragioni di sospettare che le regole di sicurezza non vengano rispettate. Una delle principali richieste del Parlamento, per il quale è relatrice Nelly MAES (Verdi/ALE, B), e che è stata accettata dal Consiglio in sede di conciliazione, è la procedura del «name and shame». Essa si basa sul fatto che i trasportatori aerei di Paesi terzi saranno pubblicamente messi all'indice, qualora omettano di osservare norme di sicurezza internazionali. La nuova direttiva stabilisce che la Commissione deve pubblicare annualmente una relazione sulle informazioni aggregate in virtù delle ispezioni condotte in ogni Stato membro. Il Consiglio ha inoltre accettato la richiesta del Parlamento affinché tale informazione sia resa disponibile, sia al pubblico, sia alle industrie interessate. Essa sarà semplice e facilmente comprensibile, dovendo indicare anche se esiste un rischio accresciuto per la sicurezza dei passeggeri. Si tratta di un notevole successo per la delegazione del Parlamento, che a seguito del tragico incidente di Air Flash a Sharm El Sheikh, nel quale hanno perso la vita 148 persone, aveva messo l'accento sulla trasparenza e l'informazione dei passeggeri. Sempre grazie al
Parlamento, la Commissione avrà il diritto di estendere all'intera Comunità
le misure di sicurezza prese da uno Stato membro e non unicamente di
formulare una raccomandazione, come chiesto dal Consiglio. La decisione
pertinente, peraltro, verrà presa in base ad una procedura di comitatologia
obbligatoria e non consultiva, il che rafforza la posizione degli Stati
membri nel processo decisionale. Infine, il Consiglio ha accettato la
proposta del Parlamento di abbreviare da tre a due anni la scadenza per la
trasposizione della direttiva da parte degli Stati membri. Numerose compagnie aeree non comunitarie hanno un tasso di incidenti ben superiore rispetto alla media mondiale. I tassi più bassi sono quelli dell'Europa occidentale e dell'Australia. Le compagnie dell'Europa orientale presentano invece un rischio 50 volte più elevato rispetto a quelle dell'Europa occidentale. Il tasso di mortalità per incidente è pari a 0,11/milione di voli per l'Europa occidentale contro i 2,68 della Russia. Le compagnie aeree dell'Africa, dell'Asia e del Sudamerica presentano dei tassi di incidenti superiori per lo meno due volte alla media mondiale.
Per
ulteriori informazioni: Ton
Huyssoon (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 42408 e-mail : region-press@europarl.eu.int «Clausole tipo» negli accordi sui servizi aerei con i Paesi terziIngo SCHMITT (PPE/DE,
D) Il Parlamento europeo ha adottato una raccomandazione per la seconda lettura di Ingo SCHMITT (PPE/DE, D) sulla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi. Il regolamento in questione si inserisce nel quadro delle misure intraprese dalla Commissione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia sugli accordi di open sky. In prima lettura, il Parlamento aveva modificato notevolmente le proposte dell'Esecutivo, chiedendo di istituire un piano progressivo in tre fasi in vista dell'adozione di un approccio coordinato in merito al negoziato sui servizi aerei nella Comunità e con i Paesi terzi. Nella sua posizione comune, il Consiglio ha recepito la principale richiesta del Parlamento, che consiste nell'attribuire agli Stati membri la facoltà di negoziare e concludere accordi bilaterali in materia di servizi aerei, anche senza previa autorizzazione della Commissione e nonostante il loro oggetto rientri in parte tra le competenze della Comunità. Una condizione preliminare al riguardo è costituita tuttavia dall'inserimento negli accordi delle cosiddette «clausole tipo», stabilite di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri. In questo modo, gli Stati membri continuano a disporre delle loro possibilità d'azione, in base al principio di sussidiarietà. Nel contempo, si tiene conto del fatto che la Commissione europea non può condurre negoziati contemporaneamente con tutti i Paesi terzi con i quali sono già in vigore o saranno stipulati accordi in materia di servizi aerei, nonché del fatto che la Commissione non disponeva finora di un mandato generale per la conclusione di accordi in materia di servizi aerei fra i Paesi terzi e la Comunità. Per
ulteriori informazioni: Ton
Huyssoon (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 42408 e-mail : region-press@europarl.eu.int Assegnazione degli slot negli aeroporti per l'estate 2004Ulrich STOCKMANN (PSE,
D) La raccomandazione è stata approvata. Per
ulteriori informazioni: Ton Huyssoon (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 42408 e-mail
: region-press@europarl.eu.int oppure: Danny
de Paepe (Bruxelles)
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Responsabilità ambientale: chi inquina, pulisce o paga |
Toine MANDERS (ELDR, NL) Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno Doc.: A5-0139/2004 Procedura: Codecisione, terza lettura Dibattito: 30.03.2004 Votazione: 31.03.2004 Le disposizioni comunitarie in materia di riparazione dei danni all'ambiente stanno per attraversare una nuova tappa, in virtù dell'accordo tra Parlamento e Consiglio, in sede di conciliazione, sulla direttiva in materia di responsabilità ambientale. La direttiva entrerà in vigore entro la fine dell'anno, mentre la legislazione nazionale di attuazione dovrà essere adottata entro tre anni. In futuro, i Governi dell'Unione dovranno vigilare per evitare i danni all'ambiente o per sanarli prima possibile. Sono stati introdotti dei progressi significativi nell'attuazione del principio «chi inquina paga». I costi delle operazioni di riparazione del danno ambientale saranno a carico dell'impresa - o ogni altro operatore - responsabile. Qualora non fosse possibile determinare l'autore del danno, le autorità competenti potranno, in ultima analisi, adottare esse stesse le misure necessarie per porvi rimedio. La legislazione sulla responsabilità ambientale sarà così armonizzata in tutta l'Unione, in modo che le società e gli altri operatori debbano rispettare in tutti i Paesi le stesse norme in merito alla loro responsabilità, sia che si tratti di prevenire una catastrofe, sia che si tratti di farsi carico dei costi di ripristino dell'ambiente. Le società le cui attività rappresentano un pericolo per l'ambiente saranno in questo modo dissuase dal fare «turismo giuridico», vale a dire cercare il punto debole della legislazione dei diversi Stati membri dell'Unione. Questa nuova legislazione arriva dopo una serie di disastri ecologici che hanno caratterizzato gli ultimi decenni, da Seveso al Prestige, passando per l'Amoco Cadiz, l'Erika o l'incendio che ha devastato la fabbrica di Sandoz a Basilea nel 1986. Un punto chiave era rappresentato dalle modalità con le quali l'inquinante deve pagare il conto dei danni. Le imprese possono mettersi al riparo dalle conseguenze di queste spese, stipulando un'assicurazione o ricorrendo ad altre forme di garanzia finanziaria. A seguito delle pressioni esercitate dal Parlamento, per il quale è relatore Toine MANDERS (ELDR, NL), allorché la Commissione procederà al riesame della legislazione, sei anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, dovrà valutare la disponibilità sul mercato di assicurazioni di questo tipo ad un costo ragionevole. Qualora l'Esecutivo non verifichi la presenza di queste condizioni, potrà presentare proposte per un sistema di garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata. L'inquinamento petrolifero rappresenta un caso a parte. Nel 2003, un Fondo internazionale di compensazione è stato creato per coprire i danni all'ambiente dovuti al petrolio. Esso è alimentato dagli acquirenti di prodotti petroliferi e non anche dagli armatori. I deputati hanno ritenuto che questa situazione possa diminuire lo spirito di responsabilità degli armatori riguardo l'ambiente e hanno ottenuto che la Commissione cerchi di aumentare questa responsabilità al momento del riesame della direttiva dopo dieci anni dall'entrata in vigore. Per
ulteriori informazioni: Tanja
Rudolf (Bruxelles)
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(PPE/DE, FIN) La convenzione
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, meglio nota
come convenzione di Århus, è stata sottoscritta dalle Comunità europee e
dagli Stati membri nel giugno 1998 ed è entrata in vigore il 30 ottobre
2001. Il primo e il secondo pilastro, rispettivamente l’accesso del
pubblico all’informazione ambientale e la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, sono già
stati adottati mediante direttiva. Per il terzo pilastro, l’accesso ai
ricorsi in materia ambientale, la Commissione europea ha presentato una
proposta di direttiva, su cui il Parlamento europeo ha adottato la relazione
di Inger SCHÖRLING (Verdi/ALE, S). I deputati
chiedono che venga espresso chiaramente che la direttiva stabilisce un
quadro normativo minimo e che gli Stati membri sono liberi di garantire un
accesso più ampio. Essa non può essere utilizzata per limitare diritti
esistenti in materia di accesso alla giustizia. L’Aula ritiene che il
diritto alla giustizia in materia di ambiente non debba essere limitato alle
sole organizzazioni ambientalistiche. Un'associazione dei cittadini che si
veda confrontata a un problema ambientale concreto può perfettamente
avvalersi di questa direttiva, purché ne rispetti i requisiti. Il Parlamento ha
anche adottato una relazione di Eija-Riitta KORHOLA
(PPE/DE, FIN) sull’applicazione alle istituzioni comunitarie della
Convenzione di Århus. In questo caso si è preferito procedere con un
regolamento. I deputati chiedono di non essere troppo rigorosi con le ONG
serie al momento di stabilire i criteri per i soggetti abilitati. Al tempo
stesso, i criteri offrono la possibilità di escludere eventuali altre
organizzazioni che potrebbero non perseguire autentici obiettivi di tutela
dell'ambiente, o violare le regole di base del buon governo nella loro
stessa organizzazione. L’Aula chiede
di continuare a coinvolgere la Commissione per evitare un sovraccarico del
sistema, dato che esso prevede la possibilità di un accesso diretto alla
Corte di giustizia. La relazione introduce delle modifiche alla disciplina
del rifiuto della richiesta di accesso ad informazioni ambientali. Nel caso
in cui la richiesta sia formulata in termini troppo generici, l'istituzione
chiede al richiedente di precisare la richiesta e lo assiste in tale
compito. Solo dopo aver dato al richiedente questa possibilità,
l'istituzione può respingere la richiesta. Le istituzioni e gli organi
comunitari possono inoltre rifiutare l'accesso alle informazioni ambientali,
qualora tale divulgazione sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla
tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono, come nel caso
dell'ubicazione di specie rare. Le eccezioni vengono comunque interpretate
in modo restrittivo. Secondo i parlamentari, chi richiede le informazioni deve avere 12 settimane di tempo a disposizione dalla data in cui l'atto amministrativo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale o reso altrimenti accessibile al pubblico, anziché quattro come stabilito dalla proposta dell’Esecutivo. Anche in caso di presunta omissione, deve valere un lasso di tempo pari a 12 settimane dalla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere adottato ai termini di legge anziché quattro. L’Aula ha anche ridotto da 12 settimane a otto il periodo entro il quale l’istituzione investita della richiesta emana una decisione con la quale stabilisce le misure da adottare per assicurare il rispetto del diritto ambientale, o respinge la richiesta. Eventuali domande di riesame interno vengono decise entro 45 giorni lavorativi e non 18 settimane, come da proposta della Commissione. Per
ulteriori informazioni: Leena
Maria Linnus (Bruxelles)
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i gas fluorurati: aria condizionata a minor effetto serra
Robert
GOODWILL
(PPE/DE, UK) La proposta di
regolamento ha l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas fluorurati ad
effetto serra - gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro
di zolfo (SF6) - nonché i preparati contenenti tali sostanze che sono
compresi nel campo d'applicazione del Protocollo di Kyoto. Il loro
potenziale di riscaldamento globale (GWP) si misura in relazione al CO2 che
ha un GWP pari a 1. La proposta intende contribuire innanzitutto al
contenimento degli HFC negli impianti e, in secondo luogo, nel caso dei
sistemi di condizionamento dell'aria, prevede il passaggio dall'HFC-134a,
con un GWP di 1300, all'HFC-152a, con un GWP di 140. In proposito, va
peraltro notato che l'HFC-134a possiede un ciclo di vita atmosferica di 14
anni, mentre l'HFC-152a si degrada dieci volte più rapidamente. Adottando in
prima lettura della procedura di codecisione la relazione di Robert GOODWILL
(PPE/DE, UK), il Parlamento sostiene che è essenziale limitare l'uso di HFC,
PCF e SF6 alle applicazioni per le quali non esistono alternative e,
parallelamente, amplia la portata della proposta includendo nel campo
d'applicazione del regolamento il recupero dei gas fluorurati ad effetto
serra, l'immissione in commercio e l'uso di prodotti e apparecchiature
contenenti tali gas, nonché la comunicazione di dati su questi gas, oltre
che il loro contenimento e uso. Il Parlamento
europeo si è anche pronunciato sulla controversa questione delle quote di
gas fluorurato per i condizionatori d'aria dei veicoli nuovi, proponendone
la soppressione. Al posto di tale sistema, la relazione introduce limiti più
restrittivi, prevedendo peraltro che, dal 1° gennaio 2011, gli Stati membri
non potranno più rilasciare l'omologazione per tipo CE - (direttiva
70/156/CEE) per un nuovo tipo di autoveicolo «se il potenziale di
riscaldamento globale del gas utilizzato nell'impianto di condizionamento
d'aria è superiore a 50», al posto dei 150 proposti dalla Commissione. Per
i produttori di piccole serie (vendite inferiori a 50.000 unità nell'UE) il
divieto si applicherà dal 1° gennaio 2013. Tali date, introdotte da un
emendamento del PPE-DE, ritardano di due anni i termini previsti nella
relazione adottata dalla commissione competente del Parlamento. Dal primo
gennaio 2014, invece, gli Stati membri devono rifiutare l'immatricolazione e
vietare la vendita o l'uso di veicoli nuovi equipaggiati con sistemi di
condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con
potenziale di riscaldamento superiore a 50. Un altro
importante emendamento riguarda la prevenzione delle emissioni di gas
fluorurati. I deputati, infatti, ritengono che debbano essere «adottate
tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e
ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati», di conseguenza
quest'obbligo non dovrebbe applicarsi unicamente ai settori della
refrigerazione, del riscaldamento e della climatizzazione, bensì a tutti i
settori in cui siano usati idrofluorocarburi, perfluorocarburi o SF6. Il Parlamento,
poi, ritiene che le operazioni di messa in funzione, riparazione,
manutenzione nonché le attività di recupero e di ispezione «attengono a
professioni internazionali che dovrebbero essere svolte da professionisti
opportunamente formati e certificati». Per tale ragione, considera
essenziale la «messa a punto di una serie di criteri europei per le
qualifiche professionali», al fine di conseguire gli obiettivi che si pone
il regolamento. I deputati, inoltre, per chiarire le responsabilità dei
diversi soggetti coinvolti nell'uso di gas fluorurati, chiedono agli Stati
membri di istituire «programmi di formazione e
certificazione/accreditamento per il personale/le società» di riparazione
o che intervengono nella messa in funzione, riparazione, manutenzione, nonché
recupero e ispezione sulla base di criteri che garantiscono le norme
professionali. Gli Stati membri, inoltre, devono designare l'autorità
competente responsabile per il rilascio della certificazione/accreditamento
obbligatori alle società e al personale e per il controllo dell'adeguata
applicazione del regime di certificazione. Per
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Maria Linnus (Bruxelles)
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«ecocompatibili»
Jonas SJÖSTEDT
(GUE/NGL, S) Relazione sulla proposta di direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive Doc.: A5-0177/2004 Il Parlamento ha
adottato la relazione di Jonas SJÖSTEDT
(GUE/NGL, S) che presenta numerosi emendamenti alla proposta di
direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Lo
scopo della proposta è di stabilire prescrizioni minime volte a migliorare
la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive. Uno degli aspetti
della proposta che desta maggiore preoccupazione nei deputati e sul quale,
di conseguenza, hanno proposto una serie di modifiche, riguarda i rifiuti
storici, ovvero derivanti da impianti oramai non più attivi. I deputati, in
proposito, ritengono che l'operatore debba essere responsabile della
manutenzione, del monitoraggio e del controllo della struttura anche nella
fase successiva alla chiusura degli impianti, per tutto il tempo ritenuto
necessario dall'autorità competente in base alla natura e alla durata del
rischio. La relazione,
inoltre, chiede agli Stati membri di realizzare, entro tre anni, un
inventario dei siti chiusi ubicati sul proprio territorio. Tale inventario,
peraltro, deve essere accessibile al pubblico e contenere una serie di
informazioni minime elencate nell'emendamento. I siti devono essere
classificati in due categorie - superiore e inferiore - in base al grado di
impatto sulla saluta umana e sull'ambiente. Entro quattro anni dall'entrata
in vigore della direttiva, inoltre, gli Stati membri devono procedere al
ripristino dei siti classificati nella categoria superiore. I costi
finanziari connessi al ripristino dovranno poi essere imputati al produttore
dei rifiuti, qualora sia possibile individuarlo. Inoltre, secondo i
deputati, tra gli obiettivi del piano di gestione dei rifiuti che deve
essere predisposto da ogni operatore deve rientrare anche uno smaltimento
sicuro dei rifiuti, da prendere in considerazione già nella fase di
progettazione. In sede di preparazione alla chiusura, la necessità futura
di monitoraggio e gestione deve influire sulla scelta del progetto. Il Parlamento
chiarisce meglio gli obblighi dell'operatore per quanto riguarda la politica
di prevenzione degli incidenti rilevanti. L'operatore, i particolare, dovrà
trasmettere all'autorità competente «una relazione di sicurezza che
illustra le modalità d'attuazione» della politica di prevenzione e del
sistema di gestione della sicurezza. Inoltre, egli dovrà predisporre un
piano di emergenza interno concernente le misure da adottare nel sito in
caso di incidente. Per
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sicure e non inquinanti
Giorgio LISI
(PPE/DE, I) Raccomandazione per la seconda lettura
relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione
delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi
organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e
recante modifica della direttiva 1999/13/CE La raccomandazione per la seconda lettura è stata approvata. Per
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Strategia europea per l'ambiente e la salute |
Marit
PAULSEN (ELDR, S) Relazione
sulla strategia europea per l'ambiente e la salute Doc.:
A5-0193/2004 Il Consiglio ha adottato una serie di conclusioni basate sulla strategia europea in materia di ambiente e di salute proposta dalla Commissione. La strategia SCALE sarà centrata sui quattro principali problemi della salute pubblica: le malattie respiratorie, l'asma e le allergie dei bambini, i problemi dello sviluppo neurologico, i tumori infantili e i problemi del sistema endocrino. Il Consiglio suggerisce di creare un valore aggiunto a questa strategia, attraverso il coordinamento tra il sesto programma d'azione comunitaria per l'ambiente, il programma d'azione comunitaria in materia di salute pubblica (2003-2008) e il sesto programma quadro di ricerca e sviluppo. Il Parlamento europeo ha adottato una relazione di Marit PAULSEN (ELDR, S) con cui si accoglie con favore l'intento di giungere a una migliore comprensione dei legami tra fattori ambientali e determinate malattie, ma ritiene che sia un'illusione credere che la strategia possa «colmare le lacune che ostacolano una piena conoscenza della relazione tra ambiente e salute», e ancor meno «produrre le informazioni necessarie per istituire un rapporto di causa-effetto», data l'enorme complessità della correlazione tra ambiente e salute. L'Aula chiede che nella strategia venga inserito il principio di precauzione e sottolinea che creare un sistema comunitario di monitoraggio e risposta, nonché garantirne l'autentico successo e l'utilità, richiederà finanziamenti comunitari. I deputati sottolineano che fra le priorità immediate del piano d'azione devono esserci una mappatura e una valutazione più approfondite a breve termine dei livelli di evidenza già disponibili, che descrivono i nessi esistenti tra l'esposizione ai fattori ambientali e certe malattie. Essi chiedono che il nesso esistente tra traffico, trasporti e inquinamento atmosferico da un lato e asma e malattie respiratorie dall'altro sia sottolineato maggiormente nel primo ciclo della strategia. L'Aula raccomanda che il piano d'azione proponga misure più ampie al fine di migliorare la qualità dell'aria nelle aree residenziali, nei luoghi pubblici (in particolare asili nido e scuole) e sui posti di lavoro. Si ribadisce inoltre che la protezione della salute dei bambini da malattie legate all'ambiente costituisce un investimento essenziale, al fine di assicurare un adeguato sviluppo umano ed economico. Si ritiene infine che il piano d'azione debba stabilire altri mezzi e metodi particolari per assicurare un'informazione appropriata per i bambini-consumatori. Per
ulteriori informazioni: Cezary
Lewanowicz (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 44659 e-mail
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Servizi finanziari e di investimento |
Peter SKINNER (PSE, UK) Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE Doc.: A5-0079/2004 Procedura: Codecisione, prima lettura & Theresa VILLIERS (PPE/DE, UK) Raccomandazione per la seconda lettura Doc.: A5-0114/2004 Procedura: Codecisione, seconda lettura Dibattito: 29.03.2004 Votazione: 30.03.2004 Il Parlamento sostiene il compromesso negoziato con il Consiglio riguardo alla direttiva sulla trasparenza degli emittenti dei valori mobiliari e su quella relativa ai mercati degli strumenti finanziari, così che i provvedimenti potranno essere definitivamente adottati nel corso dell'attuale legislatura. Servizi finanziari: bocciate le relazioni trimestrali Adottando con 390 voti favorevoli, 8 contrari e 102 contrari la relazione di Peter SKINNER (PSE, UK) sulla proposta di direttiva sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza degli emittenti di valori mobiliari, il Parlamento respinge la clausola che impone a tali società di pubblicare delle relazioni finanziarie trimestrali. Tale onere, secondo il relatore, costituisce un metodo inadeguato per potenziare i livelli di informazione a disposizione degli investitori e rappresenta una falsa promessa agli investitori in merito al miglioramento dei livelli di informazione. Le informazioni trimestrali, inoltre, sono considerate un meccanismo estremamente costoso e, pertanto, possono incoraggiare i gestori a focalizzarsi su guadagni a breve termine piuttosto che sulle strategie di lungo termine. I deputati, pertanto, propendono per un approccio più morbido, secondo il quale gli emittenti debbono pubblicare una dichiarazione della direzione durante il primo semestre dell'esercizio finanziario ed un'altra durante il secondo semestre. Questa dichiarazione dovrà fornire una «spiegazione degli eventi materiali e delle operazioni avvenuti durante il pertinente periodo e la relativa incidenza sulla posizione finanziaria dell'emittente e delle sue imprese controllate», nonché una «descrizione generale della sua posizione finanziaria e dell'andamento dell'emittente, delle sue imprese controllate durante il pertinente periodo». Gli emittenti che, in forza alla legislazione nazionale o di loro propria iniziativa pubblicano relazioni trimestrali, non sono tenuti a presentare le dichiarazioni semestrali. La relazione, inoltre, si compiace dell'impegno della Commissione di esaminare rapidamente la possibilità di migliorare la trasparenza di mercato «quanto alle politiche retributive, alla remunerazione totale versata (inclusi compensi contingenti o differiti) e ai benefici in natura concessi ai membri degli organi amministrativi, di gestione e di controllo.» Inoltre, i deputati ritengono che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli emittenti «le cui quote siano ammesse agli scambi in un mercato regolamentato e le cui principali attività si svolgono nell'industria estrattiva a comunicare i pagamenti effettuati ai governi» nell'ambito della loro relazione annuale. Servizi d'investimento La direttiva pone
fine alla regola di concentrazione, portando ad una maggiore concorrenza tra
le borse tradizionali e gli internalizzatori. L'apertura dei mercati alla
concorrenza si accompagna a criteri più severi per gli internalizzatori
sulla trasparenza dei prezzi. L'accordo accoglie parzialmente le richieste del Parlamento. Gli internalizzatori di dimensioni superiori alla dimensione standard del mercato non sono quindi soggetti agli obblighi di trasparenza (non saranno tenuti a comunicare a tutti lo stesso prezzo). Paragonato alla posizione comune, il compromesso aumenterà il numero di transazioni che saranno escluse dall'obbligo di pubblicare i prezzi di pre-transazione. Nel corso del dibattito, la relatrice Theresa VILLIERS (PPE/DE, UK) ha affermato che avrebbe votato a favore del compromesso, in quanto migliore rispetto alla posizione comune, ma ha sottolineato che esso non avanza sufficientemente verso la concorrenza. Ella considera molti elementi del compromesso «insoddisfacenti» e che il testo «pone ancora a carico delle imprese molti obblighi qualora desiderino fare concorrenza alle borse». «In ogni caso, l'articolo 27 renderà più difficile per le imprese fare concorrenza alle borse, questo significa che, purtroppo, gli investitori non beneficeranno della possibilità di scegliere all'interno di una gamma di servizi e di transazioni a costo ridotto che avrebbero reso il mercato del tutto competitivo», ha aggiunto. La relatrice ha comunque insistito sul fatto che il compromesso è migliore della posizione comune. Relativamente al miglioramento dei prezzi, la posizione comune resta sostanzialmente immutata. Questa possibilità resterà aperta ai clienti professionisti, ma a condizioni più rigorose rispetto a quanto ipotizzato dal Parlamento. Il testo finale migliora la distinzione tra clienti professionisti e clienti privati. Le disposizioni in merito alla migliore esecuzione hanno accolto gli emendamenti del Parlamento in prima lettura, e sono definite in termini di obiettivi e non in termini assoluti. Per
ulteriori informazioni: Paula
Fernández Hervás (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 42535 e-mail : econ-press@europarl.eu.int Accordo con la Svizzera contro «la fuga di capitali»José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL
(PPE/DE, E) Relazione sulla proposta di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la
Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure
equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3
giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di
pagamenti di interessi, e del memorandum d'intesa che lo accompagna Il Parlamento europeo ha adottato la relazione di José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL (PPE/DE, E) che approva con taluni emendamenti la proposta di decisione relativa alla conclusione di un accordo con la Svizzera in materia di tassazione dei redditi da risparmio. I deputati
ritengono che il fine ultimo è permettere che i redditi da risparmio sotto
forma di pagamenti di interessi realizzati in uno Stato membro destinati a
beneficiari effettivi e a privati residenti in un altro Stato membro, siano
sottoposti a «un'imposizione fiscale efficace». Un'imposizione che è
ritenuta «necessaria per lottare contro una dannosa concorrenza fiscale e
contribuire a migliorare il funzionamento del mercato unico eliminando
incentivi artificiali al flusso di capitali nell'Unione europea e al di là
delle sue frontiere». Inoltre, essi considerano che un trattamento fiscale
equo ed efficace dei risparmi in Europa «implica necessariamente che gli
Stati membri abbiano il diritto di tassare il reddito dei loro residenti in
tutto il territorio comunitario, conformemente alle loro rispettive
disposizioni fiscali e aliquote d'imposizione nazionali». A tal fine, i
deputati reputano necessario uno scambio automatico di informazioni tra le
amministrazioni fiscali. La Svizzera - come alcuni Stati membri - ha optato per un'imposta ritenuta alla fonte e introdurrà un'imposta equivalente sui fondi provenienti da residenti dell'Unione europea, con il trasferimento del 75% dell'entrata generata da tale ritenuta allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Condividendo tale approccio, i deputati sostengono tuttavia che bisogna tenere presenti le esigenze dei settori bancari di taluni Stati membri e le loro differenze strutturali concedendo loro «un periodo transitorio durante il quale potranno imporre una ritenuta fiscale alla fonte ad un tasso progressivamente crescente fino a raggiungere il 35%». Per evitare «la fuga di capitali all'esterno delle frontiere dell'Unione europea», l'applicazione di tale accordo è condizionata dall'adozione e dall'attuazione - da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri, nonché da parte degli Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino - di misure identiche o equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2003/48/CE o nell'accordo in questione. Inoltre, pur considerando che la conclusione di un accordo con la Svizzera non dovrebbe essere vincolata ai negoziati in corso con altre parti, i deputati reputano necessario che i negoziati con gli altri Paesi terzi siano conclusi tempestivamente e che qualsiasi loro nuova controrichiesta non sia accettata. Per
ulteriori informazioni: Miriam
Orieskova (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 31054 e-mail : lega-press@europarl.eu.int oppure Tanja
Rudolf Medaglie in euro da non confondere con i soldi veriJosé Javier POMÈS
RUIZ (PPE/DE, E) Relazione sulla proposta di
regolamento del Consiglio relativo a medaglie e gettoni simili alle monete
metalliche in euro e sulla proposta di regolamento del Consiglio che estende
agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento CEE n. …
relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro La relazione è stata approvata. Per
ulteriori informazioni: Paula
Fernández Hervás (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 42535 e-mail : econ-press@europarl.eu.int Più coordinamento contro le frodi fiscaliChrista RANDZIO-PLATH
(PSE, D) La relazione è stata approvata. Per
ulteriori informazioni: Elina
Viilup (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 31056 e-mail : econ-press@europarl.eu.int Controllo democratico sulle decisioni nel settore dei servizi finanziariChrista RANDZIO-PLATH
(PSE, D) La relazione è stata approvata. Per
ulteriori informazioni: Elina
Viilup (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 31056 e-mail : econ-press@europarl.eu.int Regime fiscale delle società consociateOthmar KARAS
(PPE/DE, A) La relazione è stata approvata. Per
ulteriori informazioni: Paula
Fernández Hervás e-mail
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econ-press@europarl.eu.int oppure
Elina Viilup (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 31056 e-mail : econ-press@europarl.eu.int Nuove statistiche per una migliore politica economicaAstrid LULLING
(PPE/DE, L) La relazione è stata approvata. Per
ulteriori informazioni: Paula
Fernández Hervás (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 42535 e-mail
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econ-press@europarl.eu.int oppure
Elina Viilup (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 31056 e-mail : econ-press@europarl.eu.int Dati sul debito pubblico trimestraleAstrid LULLING
(PPE/DE, L) La relazione è stata approvata. Per
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Fernández Hervás (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 42535 e-mail
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Elina Viilup (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 31056 e-mail : econ-press@europarl.eu.int Prodotti energetici meno tassati nei nuovi Stati membriPervenche BERÈS
(PSE, F) La relazione è stata approvata. Per
ulteriori informazioni: Paula
Fernández Hervás (Bruxelles)
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Elina Viilup (Bruxelles)
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Assicurazioni e pensioni private: basta con i calcoli basati sul sesso |
Christa PRETS (PSE, A) Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua la parità tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura Doc.: A5-0155/2004 Procedura: Consultazione legislativa Dibattito: 29.03.2004 Votazione: 30.03.2004 Con 313 voti favorevoli, 141 contrari e 47 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato una relazione di Christa PRETS (PSE, A) sulla direttiva relativa alla parità tra donne e uomini in merito all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura. Il campo d'applicazione di questa normativa comprende beni e i servizi al di fuori del luogo di lavoro. L'aspetto della non discriminazione sul luogo di lavoro è già coperto da un'altra direttiva. La nuova normativa non si applica all'istruzione, né al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, eccezion fatta per la pubblicità dei requisiti per l'accesso a beni e per la fornitura di servizi. La direttiva si basa sull'articolo 13 del Trattato, che attribuisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere varie forme di discriminazione, prima fra tutte quella basata sul sesso. Essa concerne in particolare le discriminazioni nel settore delle assicurazioni e dei regimi privati di pensione integrativa. Secondo studi recenti, le compagnie di assicurazione basano i loro calcoli sul fattore «genere». Dato che, in base alle statistiche, le donne vivono più degli uomini, esse costituiscono un gruppo «a rischio» agli occhi degli assicuratori e quindi devono pagare dei premi più alti. Il ragionamento opposto vale invece per le assicurazioni auto. Secondo le statistiche, le donne provocano meno incidenti, ragion per cui pagano premi inferiori. I deputati considerano inaccettabile l'utilizzo del «fattore genere» quale base di calcolo dei premi per le assicurazioni o per i regimi privati di pensione, in quanto l'interessato/a non è in grado di agire su di esso. Gli Stati membri hanno due anni di tempo per adottare la direttiva. Limitatamente al settore delle assicurazioni e degli altri servizi finanziari, in caso di difficoltà nell'applicazione delle misure necessarie per conformarsi alla nuova normativa, gli Stati membri possono decidere di rinviarne l'attuazione per un periodo non superiore ai quattro anni, che si aggiungono ai due già previsti. Inoltre, tenuto conto delle disparità tra gli Stati membri e dei relativi rischi di distorsioni della concorrenza durante il periodo di transizione, essi dovrebbero presentare una relazione annuale alla Commissione sui progressi compiuti ai fini dell'eliminazione dei fattori attuariali relativi al sesso. Una tale costante sorveglianza da parte della Commissione, che dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio, unitamente alla piena trasparenza nell'uso di tali fattori, dovrebbe limitare tali distorsioni durante il periodo di transizione. L'Aula ha modificato il titolo della direttiva, in conformità con l'articolo 2 del futuro trattato costituzionale in materia di valori europei, che non sono più soltanto principi, bensì diritti. Tra questi deve rientrare ovviamente anche la parità tra uomini e donne. L'approccio del trattato al principio della parità uomo-donna non è solo un approccio antidiscriminatorio, ma anche un approccio della parità sostanziale e proattivo. Per
ulteriori informazioni: Katarzyna Prandota (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 31051 e-mail : femm-press@europarl.eu.int La dimensione di genere nella cooperazione allo sviluppoOlga ZRIHEN ZAARI (PSE,
B) Il Parlamento europeo ha adottato una raccomandazione di Olga ZRIHEN ZAARI (PSE, B) in vista dell'adozione del regolamento sulla parità tra i sessi nella cooperazione allo sviluppo. Essa fa seguito ad un accordo informale tra Parlamento, Consiglio e Commissione. Nella sua posizione comune, il Consiglio aveva accolto 20 emendamenti adottati dal Parlamento in prima lettura. La dotazione di bilancio prevista per il periodo 2004-2006 ammonta a 9 milioni di euro. Né il Consiglio nella sua posizione comune, né la Commissione hanno infatti accolto la richiesta di aumento del pacchetto finanziario a 11 milioni di euro. Gli emendamenti accolti pongono l'accento sugli aspetti relativi alla riduzione della povertà e all'integrazione della dimensione di genere nelle politiche di sviluppo dell'Unione europea, nonché sul concetto di parità tra i sessi come questione trasversale. Secondo i deputati, occorre aiutare soprattutto le ONG, le comunità locali e le associazioni di donne che lavorano sul terreno e che conoscono meglio la situazione e le necessità delle popolazioni. Essi chiedono inoltre di favorire l'emancipazione femminile, in quanto le donne sono degli autentici operatori dello sviluppo economico e questo programma potrebbe avere un ruolo di catalizzatore. Per
ulteriori informazioni: Katarzyna Prandota (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 31051 e-mail : femm-press@europarl.eu.int Organizzazioni attive nel settore delle pari opportunitàRodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
(PPE/DE, GR) La raccomandazione è stata approvata. Per
ulteriori informazioni: Katarzyna
Prandota (Bruxelles)
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Bilancio: fare di più contro le frodi, severe critiche a Commissione, Stati membri e OLAF |
Herbert BÖSCH (PSE, A) Relazione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode - Relazione annuale 2002 Doc.: A5-0135/2004 Procedura: Iniziativa Dibattito: 29.03.2004 Votazione: 30.03.2004 Adottando la relazione di Herbert BÖSCH (PSE, A) sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode, il Parlamento non lesina severe critiche alla Commissione, agli Stati membri e all'OLAF e chiede loro di fare molto di più. Secondo i deputati, infatti, dopo l’affare Eurostat, all'Esecutivo «sono mancate forza e volontà per applicare, contro le resistenze del suo apparato, i necessari correttivi nel quadro della sua politica di decentralizzazione delle responsabilità della gestione finanziaria». Tale decentralizzazione, inoltre «in assenza di contrappesi indipendenti ed efficaci», potrà presentare rischi notevoli per gli interessi finanziari della Comunità. Il Parlamento, inoltre, ricorda come nel 1999 la Commissione abbia iniziato il suo mandato con «l’annuncio reboante di una politica di tolleranza zero in materia di frodi e corruzione», ma osserva che adesso «essa lascia ai suoi successori, per quanto concerne la lotta contro le irregolarità e le frodi, una situazione quanto mai confusa, con disposizioni in parte contraddittorie e servizi e organi di nuova costituzione, per cui sono facilmente prevedibili conflitti di competenze e palleggiamento di responsabilità». Pur sopprimendo, con un emendamento proposto dall'ELDR, il paragrafo in cui si affermava che fosse un errore concentrare le competenze per l'elaborazione del bilancio, la contabilità, il controllo finanziario e lotta contro le frodi nella mani di un unico Commissario, i deputati chiedono che, nella futura Commissione, un membro dovrebbe essere «competente esclusivamente per il controllo dei bilanci» in modo tale da sottolineare l'importanza di tale funzione e da evitare sin dal principio eventuali conflitti di interesse. Anche gli Stati membri sono biasimati per il fatto che non prendono «seriamente» la comunicazione e il monitoraggio delle irregolarità e delle frodi. A tale riguardo i deputati ricordano che così facendo finiscono «per assumere un comportamento illegale». La relazione, poi, constata che solo una piccola parte dei servizi di controllo e d’indagine nazionali sono impiegati nella lotta alle frodi e invita gli Stati membri a ripensare il loro atteggiamento a tale riguardo. Il Parlamento, quindi, si dice deluso dal fatto che, dopo molti anni, i progressi in tale settore continuano ad essere del tutto insoddisfacenti. Per quanto riguarda l'Ufficio antifrode, il Parlamento esprime la sua delusione sulla relazione annuale di attività in quanto non permette una valutazione complessiva dei risultati e dei successi delle indagini da esso svolte. Deplora, in particolare, che il caso Eurostat «sia stato addirittura espressamente escluso dalla relazione». I deputati, poi, ricordando che l'OLAF era stato invitato a informare il Parlamento ogni trimestre sulle sue indagini interne ed esterne, deplorano «che esso non lo abbia fatto nel 2003». Constatando come più volte informazioni interne dell'OLAF siano trapelate alla stampa, il Parlamento ritiene che la sua posizione si sia rivelata tanto «insostenibile» da indurre il Mediatore europeo a raccomandargli «il ritiro degli addebiti di corruzione resi pubblici, che potrebbero essere interpretati contro il ricorrente». I deputati, pertanto, ricordano una loro precedente risoluzione in cui si chiedeva di «tutelare meglio i diritti alla difesa delle persone indagate e di rafforzare il ruolo del Comitato di vigilanza dell'OLAF». L'Ufficio antifrode, infine, dovrebbe dare maggiore coerenza alle sue relazioni di attività e concludere la sua riorganizzazione interna entro il mese di luglio 2004. In merito alla revisione del regolamento (CE) n.1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’OLAF, il Parlamento constata che le proposte legislative presentate dalla Commissione si muovono, in parte, nella giusta direzione, ma che tuttavia alcuni elementi risultano «del tutto inaccettabili e che andrebbero considerati quasi come una provocazione». Più in particolare, i deputati criticano il fatto che «la Commissione apre ora espressamente all’OLAF la possibilità di rinunciare alle indagini interne, anche laddove esista il fondato sospetto che siano stati commessi reati di frode o di corruzione o altre attività illecite a danno degli interessi finanziari della Comunità». Inoltre, invece di subordinare amministrativamente il segretariato del Comitato di vigilanza dell’OLAF al Segretariato generale del Parlamento europeo, la Commissione propone una sua attribuzione amministrativa al Segretariato della Commissione, «mettendo in tal modo in dubbio l’indipendenza del Comitato». Infine, invece di rafforzare i diritti delle persone interessate da un’indagine interna, «si vorrebbe privarle della possibilità prevista finora dal regolamento relativo all’OLAF di ricorrere presso la Corte di giustizia della Comunità europee» ove, nel corso delle sue indagini, l’OLAF adottasse misure suscettibili di arrecare loro pregiudizio. In tal modo, sostengono i deputati, «si spalancherebbe la porta agli abusi di potere (ad esempio, apertura di un’indagine senza fondati motivi, eccessiva durata delle indagini) per il fatto che tali violazioni verrebbero in futuro sottratte ad un controllo giudiziario». Riguardo, infine, alla sostanza della relazione dell'OLAF, i deputati constatano «con incredulità» che nel settore agricolo (198 milioni di euro contestati), non è stato possibile identificare il prodotto in questione nel 50% dei casi e segnalano che la maggior parte delle irregolarità riguardava la frutta e gli ortaggi. Per quanto riguarda il FEOGA sezione Garanzia, l'importo totale da recuperare nel 2003 ammontava a 2,08 miliardi di euro. Una parte consistente di questa somma proviene da irregolarità già segnalate prima del 1995 e più dei due terzi è imputabile alla sola Italia. Concentrando le sue valutazioni su taluni casi specifici, il Parlamento ha illustrato un caso di esportazione in Libano di 200.000 bovini che difficilmente potranno essere assorbiti da tale Paese, concludendo di sopprimere le restituzioni alle esportazioni «nell'interesse del pubblico». Altro motivo di preoccupazione per i deputati è l'affidamento di talune attività della Commissione a enti terzi. Essi ritengono che la Commissione dovrebbe ricorrere a servizi esterni unicamente in casi eccezionali. Per
ulteriori informazioni: Marjory
van den Broeke (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 44304 e-mail : cont-press@europarl.eu.int Contributo finanziario alle reti transeuropeeFrancesco TURCHI (UEN,
I) La relazione è stata approvata. Per
ulteriori informazioni: Jean-Yves
Loog (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 44652 e-mail : budg-press@europarl.eu.int Fondo di solidarietàTerence WYNN (PSE,
UK) La relazione è stata approvata. Per
ulteriori informazioni: Jean-Yves
Loog (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 44652 e-mail : budg-press@europarl.eu.int Prestiti della BEI ai Paesi viciniReimer BÖGE (PPE/DE,
D) La relazione è stata approvata con 497 voti favorevoli, 13 contrari e 13 astensioni. Per
ulteriori informazioni: Jean-Yves
Loog (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 44652 e-mail : budg-press@europarl.eu.int Garanzie sui prestiti dei nuovi Stati membriEsko SEPPÄNEN (GUE/NGL,
FIN) La relazione è stata approvata. Per
ulteriori informazioni: Jean-Yves
Loog (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 44652 e-mail : budg-press@europarl.eu.int Bilancio rettificativo: il Fondo di solidarietàJan MULDER (ELDR,
NL) La relazione è stata approvata. Per
ulteriori informazioni: Jean-Yves
Loog (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 44652 e-mail : budg-press@europarl.eu.int Bilanci rettificativiJan MULDER (ELDR,
NL) e Neena GILL (PSE, UK) Le relazioni sono state approvate. Per
ulteriori informazioni: Jean-Yves
Loog (Bruxelles)
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Pesca nel Mediterraneo: bocciate le proposte della Commissione |
Giorgio LISI (PPE/DE, I) Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 973/2001 Doc.: A5-0159/2004 Procedura: Consultazione legislativa Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento 4 Votazione: 01.04.2004 Il Parlamento europeo, seguendo quanto suggerito dalla relazione di Giorgio LISI (PPE/DE, I), ha respinto la proposta di regolamento relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo. Al termine della votazione, Margot WALLSTRÖM, a nome della Commissione, ha dichiarato di non avere l'intenzione di ritirare la proposta di regolamento, in quanto le affermazioni contenute nella relazione sono prive di giustificazioni politiche e scientifiche. Pertanto, la proposta è stata rinviata alla commissione pesca del Parlamento per una nuova analisi. Il relatore, dal canto suo, ha rivolto un appello all'Esecutivo affinché «sia ragionevole» e disponibile al dialogo con gli operatori del settore, presentando una nuova proposta che sarà esaminata con la nuova legislatura. La proposta, partendo dal presupposto che gli stock siano in declino, introduce nuove misure tecniche che intendono limitare l'impatto della pesca, ad esempio aumentando la taglia minima delle reti da 40 a 60 millimetri per i prossimi sei anni. I deputati ritengono che tali proposte siano politicamente inaccettabili e praticamente inattuabili. Secondo il relatore, esse mantengono un approccio gestionale svincolato dalla realtà mediterranea, senza proporre d'altronde nessuna misura valida di accompagnamento di fronte alle disastrose conseguenze socioeconomiche che esso creerebbe. Tra le principali, «gravissime», lacune figura il fatto che «sembra svanito l'elemento centrale della riforma, ovvero il rispetto della specificità della pesca nel Mediterraneo, la specificità della sua flotta, del tessuto socioeconomico, dei tipi di pesca, della taglia dei pesci». Inoltre è lamentata l'impossibilità di instaurare un dibattito costruttivo tra gli operatori del settore e la Commissione sulla. Altro motivo sostanziale di opposizione riguarda la dimensione internazionale del Mar Mediterraneo, e perciò l'assoluta necessità che sia inserito in un processo di decisione multilaterale. Da ultimo, hanno suscitato molte perplessità l'attendibilità delle basi scientifiche di numerosi provvedimenti contenuti nella proposta. Per
ulteriori informazioni: Gonçalo
Macedo (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 41361 e-mail : fish-press@europarl.eu.int Pesca: maggiore sostegno finanziario ai Consigli consultivi regionaliSeán Ó NEACHTAIN (UEN,
IRL) Il Parlamento, adottando secondo la procedura di consultazione la relazione di Seán Ó NEACHTAIN (UEN, IRL) chiede maggiore impegno a favore dei Consigli consultativi regionali, in particolare dal punto di vista finanziario. In particolare, la proposta dell'Esecutivo prevede una «partecipazione alle spese di avviamento» che il primo anno è limitata a un massimo dell'85% delle spese di funzionamento e non è superiore a 100.000 euro per ognuno dei nuovi CCR, fino alla scomparsa di ogni finanziamento dopo il terzo anno. I deputati, invece, chiedono che tale partecipazione diventi un «aiuto comunitario volto a permettere il funzionamento» dei consigli regionali. Inoltre, essi prevedono che per i primi tre anni la Comunità copra i costi relativi alle spese di funzionamento secondo una scala degressiva che va dal 90 al 70%, mentre i costi residui sarebbero a carico degli Stati membri. I deputati peraltro aumentano fino a 500.000 euro l'importo massimo che può essere concesso il primo anno, compresi 100.000 euro di riserva per le ricerche scientifiche commissionate dai CCR. La relazione introduce, poi, un emendamento che definisce i consigli regionali come «enti commerciali costituiti in persona giuridica e registrati in uno Stato membro dell'UE». Altri emendamenti conferiscono ai CCR il potere di inviare osservatori a tutte le riunioni, a livello nazionale, in cui sono in discussione gli stock della loro area geografica. I deputati, inoltre, sottolineano che la Commissione dovrebbe presenziare a ogni riunione dei CCR. Precisando che i CCR dovrebbero in primo luogo rappresentare gli interessi del settore della pesca, i deputati ritengono che almeno due terzi dei seggi dell'assemblea generale dovrebbero essere riservati ad esso. Nel sostenere poi che i CCR sono i luoghi ideali dove i pescatori e gli scienziati possono superare le loro tradizionali divergenze in materia di stock, la relazione propone che i CCR adottino le loro raccomandazioni per consenso. Infine, tenuto conto del fatto che la Commissione intende rivedere il funzionamento dei CCR dopo tre anni, i deputati ritengono che, se l'esperienza ne comprovasse l'utilità, a questi nuovi organismi dovrebbe essere attribuito un ruolo di gestione (e non solo consultivo) della PCP. Per
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Macedo (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 41361 e-mail : fish-press@europarl.eu.int Alghe tossiche: più ricerca e adeguate compensazioniHugues MARTIN (PPE/DE,
F) La relazione è stata approvata. Per
ulteriori informazioni: Gonçalo Macedo (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 41361 e-mail : fish-press@europarl.eu.int Programmi di controllo della pesca più efficaci e sanzioni dissuasiveElspeth ATTWOOLL (ELDR,
UK) La relazione è stata approvata. Per
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Macedo (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 41361 e-mail : fish-press@europarl.eu.int NAFO: osservatori a bordo, a spese degli Stati membriNiels BUSK (ELDR,
DK) La relazione è stata approvata. Per
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Macedo (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 41361 e-mail : fish-press@europarl.eu.int Oceano Pacifico occidentale e centrale: gestione efficace degli stock itticiRosa MIGUÈLEZ RAMOS (PSE,
E) La raccomandazione è stata approvata con 299 voti favorevoli, 101 contrari e 16 astensioni. Per
ulteriori informazioni: Gonçalo
Macedo (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 41361 e-mail : fish-press@europarl.eu.int Accordo sulla pesca con la GuineaPatricia McKENNA (Verdi/ALE,
IRL) La relazione è stata approvata con 378 voti favorevoli, 5 contrari e 39 astensioni. Per
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Macedo (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 41361 e-mail : fish-press@europarl.eu.int Accordo con la Guinea-Bissau sulla pescaStruan STEVENSON (PPE/DE,
UK) La relazione è stata approvata. Per
ulteriori informazioni: Gonçalo
Macedo (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 41361 e-mail : fish-press@europarl.eu.int Accordo sulla pesca con la Danimarca e la GroenlandiaRosa MIGUÈLEZ RAMOS
(PSE, E) La relazione è stata approvata con 299 voti favorevoli, 101 contrari e 16 astensioni. Per
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Macedo (Bruxelles)
Tel.(32-2) 28 41361 e-mail
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