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Trasporti


Rafforzati i controlli sulla sicurezza degli aerei dei Paesi terzi

Nelly MAES (Verdi/ALE, B)
Relazione sul testo comune, approvato dal comitato di conciliazione, per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili dei paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari
Doc.: A5-0125/2004
Procedura: Codecisione, terza lettura
Dibattito: 31.03.2004
Votazione: 01.04.2004

Il Parlamento ha approvato l'accordo raggiunto in seno al comitato di conciliazione e relativo alle regole di sicurezza applicabili agli aerei dei Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. In base alla nuova normativa, delle procedure d'ispezione armonizzate a livello comunitario impediranno che aerei non registrati presso l'Unione cambino destinazione all'interno della Comunità al fine di sottrarsi ai controlli e alle ispezioni. I passeggeri saranno in condizione di verificare se la compagnia che opera il volo non presenta dei rischi particolari in merito alla sicurezza. Inoltre, qualsiasi aereo non comunitario potrebbe essere bloccato in aeroporto e il suo equipaggio sottoposto ad ispezione, qualora esistano buone ragioni di sospettare che le regole di sicurezza non vengano rispettate.

Una delle principali richieste del Parlamento, per il quale è relatrice Nelly MAES (Verdi/ALE, B), e che è stata accettata dal Consiglio in sede di conciliazione, è la procedura del «name and shame». Essa si basa sul fatto che i trasportatori aerei di Paesi terzi saranno pubblicamente messi all'indice, qualora omettano di osservare norme di sicurezza internazionali. La nuova direttiva stabilisce che la Commissione deve pubblicare annualmente una relazione sulle informazioni aggregate in virtù delle ispezioni condotte in ogni Stato membro. Il Consiglio ha inoltre accettato la richiesta del Parlamento affinché tale informazione sia resa disponibile, sia al pubblico, sia alle industrie interessate. Essa sarà semplice e facilmente comprensibile, dovendo indicare anche se esiste un rischio accresciuto per la sicurezza dei passeggeri. Si tratta di un notevole successo per la delegazione del Parlamento, che a seguito del tragico incidente di Air Flash a Sharm El Sheikh, nel quale hanno perso la vita 148 persone, aveva messo l'accento sulla trasparenza e l'informazione dei passeggeri.

Sempre grazie al Parlamento, la Commissione avrà il diritto di estendere all'intera Comunità le misure di sicurezza prese da uno Stato membro e non unicamente di formulare una raccomandazione, come chiesto dal Consiglio. La decisione pertinente, peraltro, verrà presa in base ad una procedura di comitatologia obbligatoria e non consultiva, il che rafforza la posizione degli Stati membri nel processo decisionale. Infine, il Consiglio ha accettato la proposta del Parlamento di abbreviare da tre a due anni la scadenza per la trasposizione della direttiva da parte degli Stati membri.

 

Numerose compagnie aeree non comunitarie hanno un tasso di incidenti ben superiore rispetto alla media mondiale. I tassi più bassi sono quelli dell'Europa occidentale e dell'Australia. Le compagnie dell'Europa orientale presentano invece un rischio 50 volte più elevato rispetto a quelle dell'Europa occidentale. Il tasso di mortalità per incidente è pari a 0,11/milione di voli per l'Europa occidentale contro i 2,68 della Russia. Le compagnie aeree dell'Africa, dell'Asia e del Sudamerica presentano dei tassi di incidenti superiori per lo meno due volte alla media mondiale.

 

Per ulteriori informazioni:

Ton Huyssoon

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 42408

e-mail : region-press@europarl.eu.int

«Clausole tipo» negli accordi sui servizi aerei con i Paesi terzi

Ingo SCHMITT (PPE/DE, D)
Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi
Doc.: A5-0179/2004
Procedura: Codecisione, seconda lettura
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 30.03.2004

Il Parlamento europeo ha adottato una raccomandazione per la seconda lettura di Ingo SCHMITT (PPE/DE, D) sulla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i Paesi terzi. Il regolamento in questione si inserisce nel quadro delle misure intraprese dalla Commissione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia sugli accordi di open sky.

In prima lettura, il Parlamento aveva modificato notevolmente le proposte dell'Esecutivo, chiedendo di istituire un piano progressivo in tre fasi in vista dell'adozione di un approccio coordinato in merito al negoziato sui servizi aerei nella Comunità e con i Paesi terzi. Nella sua posizione comune, il Consiglio ha recepito la principale richiesta del Parlamento, che consiste nell'attribuire agli Stati membri la facoltà di negoziare e concludere accordi bilaterali in materia di servizi aerei, anche senza previa autorizzazione della Commissione e nonostante il loro oggetto rientri in parte tra le competenze della Comunità. Una condizione preliminare al riguardo è costituita tuttavia dall'inserimento negli accordi delle cosiddette «clausole tipo», stabilite di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.

In questo modo, gli Stati membri continuano a disporre delle loro possibilità d'azione, in base al principio di sussidiarietà. Nel contempo, si tiene conto del fatto che la Commissione europea non può condurre negoziati contemporaneamente con tutti i Paesi terzi con i quali sono già in vigore o saranno stipulati accordi in materia di servizi aerei, nonché del fatto che la Commissione non disponeva finora di un mandato generale per la conclusione di accordi in materia di servizi aerei fra i Paesi terzi e la Comunità.

Per ulteriori informazioni:

Ton Huyssoon

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Assegnazione degli slot negli aeroporti per l'estate 2004

Ulrich STOCKMANN (PSE, D)
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità
Doc.: A5-0217/2004
Procedura: Codecisione, seconda lettura
Dibattito: 31.03.2004
Votazione: 01.04.2004

La raccomandazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni: Ton Huyssoon

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 42408

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oppure:

Danny de Paepe

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 42531

e-mail :          libe-press@europarl.eu.int

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Ambiente


Responsabilità ambientale: chi inquina, pulisce o paga

Toine MANDERS (ELDR, NL)
Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
Doc.: A5-0139/2004
Procedura: Codecisione, terza lettura
Dibattito: 30.03.2004
Votazione: 31.03.2004

Le disposizioni comunitarie in materia di riparazione dei danni all'ambiente stanno per attraversare una nuova tappa, in virtù dell'accordo tra Parlamento e Consiglio, in sede di conciliazione, sulla direttiva in materia di responsabilità ambientale. La direttiva entrerà in vigore entro la fine dell'anno, mentre la legislazione nazionale di attuazione dovrà essere adottata entro tre anni.

In futuro, i Governi dell'Unione dovranno vigilare per evitare i danni all'ambiente o per sanarli prima possibile. Sono stati introdotti dei progressi significativi nell'attuazione del principio «chi inquina paga». I costi delle operazioni di riparazione del danno ambientale saranno a carico dell'impresa - o ogni altro operatore - responsabile. Qualora non fosse possibile determinare l'autore del danno, le autorità competenti potranno, in ultima analisi, adottare esse stesse le misure necessarie per porvi rimedio.

La legislazione sulla responsabilità ambientale sarà così armonizzata in tutta l'Unione, in modo che le società e gli altri operatori debbano rispettare in tutti i Paesi le stesse norme in merito alla loro responsabilità, sia che si tratti di prevenire una catastrofe, sia che si tratti di farsi carico dei costi di ripristino dell'ambiente. Le società le cui attività rappresentano un pericolo per l'ambiente saranno in questo modo dissuase dal fare «turismo giuridico», vale a dire cercare il punto debole della legislazione dei diversi Stati membri dell'Unione. Questa nuova legislazione arriva dopo una serie di disastri ecologici che hanno caratterizzato gli ultimi decenni, da Seveso al Prestige, passando per l'Amoco Cadiz, l'Erika o l'incendio che ha devastato la fabbrica di Sandoz a Basilea nel 1986.

Un punto chiave era rappresentato dalle modalità con le quali l'inquinante deve pagare il conto dei danni. Le imprese possono mettersi al riparo dalle conseguenze di queste spese, stipulando un'assicurazione o ricorrendo ad altre forme di garanzia finanziaria. A seguito delle pressioni esercitate dal Parlamento, per il quale è relatore Toine MANDERS (ELDR, NL), allorché la Commissione procederà al riesame della legislazione, sei anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, dovrà valutare la disponibilità sul mercato di assicurazioni di questo tipo ad un costo ragionevole. Qualora l'Esecutivo non verifichi la presenza di queste condizioni, potrà presentare proposte per un sistema di garanzia finanziaria obbligatoria armonizzata.

L'inquinamento petrolifero rappresenta un caso a parte. Nel 2003, un Fondo internazionale di compensazione è stato creato per coprire i danni all'ambiente dovuti al petrolio. Esso è alimentato dagli acquirenti di prodotti petroliferi e non anche dagli armatori. I deputati hanno ritenuto che questa situazione possa diminuire lo spirito di responsabilità degli armatori riguardo l'ambiente e hanno ottenuto che la Commissione cerchi di aumentare questa responsabilità al momento del riesame della direttiva dopo dieci anni dall'entrata in vigore.

Per ulteriori informazioni:

Tanja Rudolf

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 31053

e-mail :             lega-press@europarl.eu.int

Convenzione di Årus: accesso alla giustizia in materia ambientale

Eija-Riitta KORHOLA (PPE/DE, FIN)
Relazione relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale
Doc.: A5-0173/2004
Procedura: Consultazione legislativa
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Eija-Riitta KORHOLA (PPE/DE, FIN)  
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale  
Doc.: A5-0190/2004  
Procedura: Codecisione, prima lettura  
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Inger SCHÖRLING (Verdi/ALE, S)  
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alla giustizia in materia ambientale  
Doc.: A5-0189/2004  
Procedura: Codecisione, prima lettura  
Dibattito: 30.03.2004  
Votazione: 31.03.2004  

La convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, meglio nota come convenzione di Århus, è stata sottoscritta dalle Comunità europee e dagli Stati membri nel giugno 1998 ed è entrata in vigore il 30 ottobre 2001. Il primo e il secondo pilastro, rispettivamente l’accesso del pubblico all’informazione ambientale e la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, sono già stati adottati mediante direttiva. Per il terzo pilastro, l’accesso ai ricorsi in materia ambientale, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva, su cui il Parlamento europeo ha adottato la relazione di Inger SCHÖRLING (Verdi/ALE, S).  

I deputati chiedono che venga espresso chiaramente che la direttiva stabilisce un quadro normativo minimo e che gli Stati membri sono liberi di garantire un accesso più ampio. Essa non può essere utilizzata per limitare diritti esistenti in materia di accesso alla giustizia. L’Aula ritiene che il diritto alla giustizia in materia di ambiente non debba essere limitato alle sole organizzazioni ambientalistiche. Un'associazione dei cittadini che si veda confrontata a un problema ambientale concreto può perfettamente avvalersi di questa direttiva, purché ne rispetti i requisiti.  

Il Parlamento ha anche adottato una relazione di Eija-Riitta KORHOLA (PPE/DE, FIN) sull’applicazione alle istituzioni comunitarie della Convenzione di Århus. In questo caso si è preferito procedere con un regolamento. I deputati chiedono di non essere troppo rigorosi con le ONG serie al momento di stabilire i criteri per i soggetti abilitati. Al tempo stesso, i criteri offrono la possibilità di escludere eventuali altre organizzazioni che potrebbero non perseguire autentici obiettivi di tutela dell'ambiente, o violare le regole di base del buon governo nella loro stessa organizzazione.  

L’Aula chiede di continuare a coinvolgere la Commissione per evitare un sovraccarico del sistema, dato che esso prevede la possibilità di un accesso diretto alla Corte di giustizia. La relazione introduce delle modifiche alla disciplina del rifiuto della richiesta di accesso ad informazioni ambientali. Nel caso in cui la richiesta sia formulata in termini troppo generici, l'istituzione chiede al richiedente di precisare la richiesta e lo assiste in tale compito. Solo dopo aver dato al richiedente questa possibilità, l'istituzione può respingere la richiesta. Le istituzioni e gli organi comunitari possono inoltre rifiutare l'accesso alle informazioni ambientali, qualora tale divulgazione sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla tutela dell'ambiente cui le informazioni si riferiscono, come nel caso dell'ubicazione di specie rare. Le eccezioni vengono comunque interpretate in modo restrittivo.  

Secondo i parlamentari, chi richiede le informazioni deve avere 12 settimane di tempo a disposizione dalla data in cui l'atto amministrativo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale o reso altrimenti accessibile al pubblico, anziché quattro come stabilito dalla proposta dell’Esecutivo. Anche in caso di presunta omissione, deve valere un lasso di tempo pari a 12 settimane dalla data in cui l'atto avrebbe dovuto essere adottato ai termini di legge anziché quattro. L’Aula ha anche ridotto da 12 settimane a otto il periodo entro il quale l’istituzione investita della richiesta emana una decisione con la quale stabilisce le misure da adottare per assicurare il rispetto del diritto ambientale, o respinge la richiesta. Eventuali domande di riesame interno vengono decise entro 45 giorni lavorativi e non 18 settimane, come da proposta della Commissione.

Per ulteriori informazioni:

Leena Maria Linnus

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 42825

e-mail :             envi-press@europarl.eu.int  

Ridurre i gas fluorurati: aria condizionata a minor effetto serra  

Robert GOODWILL (PPE/DE, UK)  
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra  
Doc.: A5-0172/2004  
Procedura: Codecisione, prima lettura  
Dibattito: 30.03.2004  
Votazione: 31.03.2004  

La proposta di regolamento ha l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra - gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) - nonché i preparati contenenti tali sostanze che sono compresi nel campo d'applicazione del Protocollo di Kyoto. Il loro potenziale di riscaldamento globale (GWP) si misura in relazione al CO2 che ha un GWP pari a 1. La proposta intende contribuire innanzitutto al contenimento degli HFC negli impianti e, in secondo luogo, nel caso dei sistemi di condizionamento dell'aria, prevede il passaggio dall'HFC-134a, con un GWP di 1300, all'HFC-152a, con un GWP di 140. In proposito, va peraltro notato che l'HFC-134a possiede un ciclo di vita atmosferica di 14 anni, mentre l'HFC-152a si degrada dieci volte più rapidamente.  

Adottando in prima lettura della procedura di codecisione la relazione di Robert GOODWILL (PPE/DE, UK), il Parlamento sostiene che è essenziale limitare l'uso di HFC, PCF e SF6 alle applicazioni per le quali non esistono alternative e, parallelamente, amplia la portata della proposta includendo nel campo d'applicazione del regolamento il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, l'immissione in commercio e l'uso di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, nonché la comunicazione di dati su questi gas, oltre che il loro contenimento e uso.  

Il Parlamento europeo si è anche pronunciato sulla controversa questione delle quote di gas fluorurato per i condizionatori d'aria dei veicoli nuovi, proponendone la soppressione. Al posto di tale sistema, la relazione introduce limiti più restrittivi, prevedendo peraltro che, dal 1° gennaio 2011, gli Stati membri non potranno più rilasciare l'omologazione per tipo CE - (direttiva 70/156/CEE) per un nuovo tipo di autoveicolo «se il potenziale di riscaldamento globale del gas utilizzato nell'impianto di condizionamento d'aria è superiore a 50», al posto dei 150 proposti dalla Commissione. Per i produttori di piccole serie (vendite inferiori a 50.000 unità nell'UE) il divieto si applicherà dal 1° gennaio 2013. Tali date, introdotte da un emendamento del PPE-DE, ritardano di due anni i termini previsti nella relazione adottata dalla commissione competente del Parlamento. Dal primo gennaio 2014, invece, gli Stati membri devono rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o l'uso di veicoli nuovi equipaggiati con sistemi di condizionamento d'aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento superiore a 50.

Un altro importante emendamento riguarda la prevenzione delle emissioni di gas fluorurati. I deputati, infatti, ritengono che debbano essere «adottate tutte le misure fattibili sul piano tecnico ed economico per evitare e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati», di conseguenza quest'obbligo non dovrebbe applicarsi unicamente ai settori della refrigerazione, del riscaldamento e della climatizzazione, bensì a tutti i settori in cui siano usati idrofluorocarburi, perfluorocarburi o SF6.  

Il Parlamento, poi, ritiene che le operazioni di messa in funzione, riparazione, manutenzione nonché le attività di recupero e di ispezione «attengono a professioni internazionali che dovrebbero essere svolte da professionisti opportunamente formati e certificati». Per tale ragione, considera essenziale la «messa a punto di una serie di criteri europei per le qualifiche professionali», al fine di conseguire gli obiettivi che si pone il regolamento. I deputati, inoltre, per chiarire le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nell'uso di gas fluorurati, chiedono agli Stati membri di istituire «programmi di formazione e certificazione/accreditamento per il personale/le società» di riparazione o che intervengono nella messa in funzione, riparazione, manutenzione, nonché recupero e ispezione sulla base di criteri che garantiscono le norme professionali. Gli Stati membri, inoltre, devono designare l'autorità competente responsabile per il rilascio della certificazione/accreditamento obbligatori alle società e al personale e per il controllo dell'adeguata applicazione del regime di certificazione.  

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Leena Maria Linnus

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Miniere «ecocompatibili»  

Jonas SJÖSTEDT (GUE/NGL, S)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

Doc.: A5-0177/2004  
Procedura: Codecisione, prima lettura  
Dibattito: 30.03.2004  
Votazione: 31.03.2004  

Il Parlamento ha adottato la relazione di Jonas SJÖSTEDT (GUE/NGL, S) che presenta numerosi emendamenti alla proposta di direttiva relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Lo scopo della proposta è di stabilire prescrizioni minime volte a migliorare la gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive.  

Uno degli aspetti della proposta che desta maggiore preoccupazione nei deputati e sul quale, di conseguenza, hanno proposto una serie di modifiche, riguarda i rifiuti storici, ovvero derivanti da impianti oramai non più attivi. I deputati, in proposito, ritengono che l'operatore debba essere responsabile della manutenzione, del monitoraggio e del controllo della struttura anche nella fase successiva alla chiusura degli impianti, per tutto il tempo ritenuto necessario dall'autorità competente in base alla natura e alla durata del rischio.  

La relazione, inoltre, chiede agli Stati membri di realizzare, entro tre anni, un inventario dei siti chiusi ubicati sul proprio territorio. Tale inventario, peraltro, deve essere accessibile al pubblico e contenere una serie di informazioni minime elencate nell'emendamento. I siti devono essere classificati in due categorie - superiore e inferiore - in base al grado di impatto sulla saluta umana e sull'ambiente. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva, inoltre, gli Stati membri devono procedere al ripristino dei siti classificati nella categoria superiore. I costi finanziari connessi al ripristino dovranno poi essere imputati al produttore dei rifiuti, qualora sia possibile individuarlo. Inoltre, secondo i deputati, tra gli obiettivi del piano di gestione dei rifiuti che deve essere predisposto da ogni operatore deve rientrare anche uno smaltimento sicuro dei rifiuti, da prendere in considerazione già nella fase di progettazione. In sede di preparazione alla chiusura, la necessità futura di monitoraggio e gestione deve influire sulla scelta del progetto.  

Il Parlamento chiarisce meglio gli obblighi dell'operatore per quanto riguarda la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. L'operatore, i particolare, dovrà trasmettere all'autorità competente «una relazione di sicurezza che illustra le modalità d'attuazione» della politica di prevenzione e del sistema di gestione della sicurezza. Inoltre, egli dovrà predisporre un piano di emergenza interno concernente le misure da adottare nel sito in caso di incidente.  

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Leena Maria Linnus

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Vernici sicure e non inquinanti  

Giorgio LISI (PPE/DE, I)

Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE  
Doc.: A5-0136/2004  
Procedura: Codecisione, seconda lettura  
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento  
Votazione: 30.03.2004  

La raccomandazione per la seconda lettura è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Leena Maria Linnus

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Sanità pubblica e Consumatori
(sanità pubblica)


Strategia europea per l'ambiente e la salute

Marit PAULSEN (ELDR, S)

Relazione sulla strategia europea per l'ambiente e la salute

Doc.: A5-0193/2004
Procedura: Iniziativa
Dibattito: 30.03.2004
Votazione: 31.03.2004

Il Consiglio ha adottato una serie di conclusioni basate sulla strategia europea in materia di ambiente e di salute proposta dalla Commissione. La strategia SCALE sarà centrata sui quattro principali problemi della salute pubblica: le malattie respiratorie, l'asma e le allergie dei bambini, i problemi dello sviluppo neurologico, i tumori infantili e i problemi del sistema endocrino. Il Consiglio suggerisce di creare un valore aggiunto a questa strategia, attraverso il coordinamento tra il sesto programma d'azione comunitaria per l'ambiente, il programma d'azione comunitaria in materia di salute pubblica (2003-2008) e il sesto programma quadro di ricerca e sviluppo.

Il Parlamento europeo ha adottato una relazione di Marit PAULSEN (ELDR, S) con cui si accoglie con favore l'intento di giungere a una migliore comprensione dei legami tra fattori ambientali e determinate malattie, ma ritiene che sia un'illusione credere che la strategia possa «colmare le lacune che ostacolano una piena conoscenza della relazione tra ambiente e salute», e ancor meno «produrre le informazioni necessarie per istituire un rapporto di causa-effetto», data l'enorme complessità della correlazione tra ambiente e salute. L'Aula chiede che nella strategia venga inserito il principio di precauzione e sottolinea che creare un sistema comunitario di monitoraggio e risposta, nonché garantirne l'autentico successo e l'utilità, richiederà finanziamenti comunitari.

I deputati sottolineano che fra le priorità immediate del piano d'azione devono esserci una mappatura e una valutazione più approfondite a breve termine dei livelli di evidenza già disponibili, che descrivono i nessi esistenti tra l'esposizione ai fattori ambientali e certe malattie. Essi chiedono che il nesso esistente tra traffico, trasporti e inquinamento atmosferico da un lato e asma e malattie respiratorie dall'altro sia sottolineato maggiormente nel primo ciclo della strategia.

L'Aula raccomanda che il piano d'azione proponga misure più ampie al fine di migliorare la qualità dell'aria nelle aree residenziali, nei luoghi pubblici (in particolare asili nido e scuole) e sui posti di lavoro. Si ribadisce inoltre che la protezione della salute dei bambini da malattie legate all'ambiente costituisce un investimento essenziale, al fine di assicurare un adeguato sviluppo umano ed economico. Si ritiene infine che il piano d'azione debba stabilire altri mezzi e metodi particolari per assicurare un'informazione appropriata per i bambini-consumatori.

Per ulteriori informazioni:

Cezary Lewanowicz

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 44659

e-mail :          envi-press@europarl.eu.int

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Affari economici e monetari


Servizi finanziari e di investimento

Peter SKINNER (PSE, UK)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE
Doc.: A5-0079/2004
Procedura: Codecisione, prima lettura
&
Theresa VILLIERS (PPE/DE, UK)
Raccomandazione per la seconda lettura
Doc.: A5-0114/2004
Procedura: Codecisione, seconda lettura
Dibattito: 29.03.2004
Votazione: 30.03.2004

Il Parlamento sostiene il compromesso negoziato con il Consiglio riguardo alla direttiva sulla trasparenza degli emittenti dei valori mobiliari e su quella relativa ai mercati degli strumenti finanziari, così che i provvedimenti potranno essere definitivamente adottati nel corso dell'attuale legislatura.

Servizi finanziari: bocciate le relazioni trimestrali

Adottando con 390 voti favorevoli, 8 contrari e 102 contrari la relazione di Peter SKINNER (PSE, UK) sulla proposta di direttiva sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza degli emittenti di valori mobiliari, il Parlamento respinge la clausola che impone a tali società di pubblicare delle relazioni finanziarie trimestrali. Tale onere, secondo il relatore, costituisce un metodo inadeguato per potenziare i livelli di informazione a disposizione degli investitori e rappresenta una falsa promessa agli investitori in merito al miglioramento dei livelli di informazione. Le informazioni trimestrali, inoltre, sono considerate un meccanismo estremamente costoso e, pertanto, possono incoraggiare i gestori a focalizzarsi su guadagni a breve termine piuttosto che sulle strategie di lungo termine.

I deputati, pertanto, propendono per un approccio più morbido, secondo il quale gli emittenti debbono pubblicare una dichiarazione della direzione durante il primo semestre dell'esercizio finanziario ed un'altra durante il secondo semestre. Questa dichiarazione dovrà fornire una «spiegazione degli eventi materiali e delle operazioni avvenuti durante il pertinente periodo e la relativa incidenza sulla posizione finanziaria dell'emittente e delle sue imprese controllate», nonché una «descrizione generale della sua posizione finanziaria e dell'andamento dell'emittente, delle sue imprese controllate durante il pertinente periodo». Gli emittenti che, in forza alla legislazione nazionale o di loro propria iniziativa pubblicano relazioni trimestrali, non sono tenuti a presentare le dichiarazioni semestrali.

La relazione, inoltre, si compiace dell'impegno della Commissione di esaminare rapidamente la possibilità di migliorare la trasparenza di mercato «quanto alle politiche retributive, alla remunerazione totale versata (inclusi compensi contingenti o differiti) e ai benefici in natura concessi ai membri degli organi amministrativi, di gestione e di controllo.» Inoltre, i deputati ritengono che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli emittenti «le cui quote siano ammesse agli scambi in un mercato regolamentato e le cui principali attività si svolgono nell'industria estrattiva a comunicare i pagamenti effettuati ai governi» nell'ambito della loro relazione annuale.

Servizi d'investimento

La direttiva pone fine alla regola di concentrazione, portando ad una maggiore concorrenza tra le borse tradizionali e gli internalizzatori. L'apertura dei mercati alla concorrenza si accompagna a criteri più severi per gli internalizzatori sulla trasparenza dei prezzi.

L'accordo accoglie parzialmente le richieste del Parlamento. Gli internalizzatori di dimensioni superiori alla dimensione standard del mercato non sono quindi soggetti agli obblighi di trasparenza (non saranno tenuti a comunicare a tutti lo stesso prezzo). Paragonato alla posizione comune, il compromesso aumenterà il numero di transazioni che saranno escluse dall'obbligo di pubblicare i prezzi di pre-transazione.

Nel corso del dibattito, la relatrice Theresa VILLIERS (PPE/DE, UK) ha affermato che avrebbe votato a favore del compromesso, in quanto migliore rispetto alla posizione comune, ma ha sottolineato che esso non avanza sufficientemente verso la concorrenza. Ella considera molti elementi del compromesso «insoddisfacenti» e che il testo «pone ancora a carico delle imprese molti obblighi qualora desiderino fare concorrenza alle borse». «In ogni caso, l'articolo 27 renderà più difficile per le imprese fare concorrenza alle borse, questo significa che, purtroppo, gli investitori non beneficeranno della possibilità di scegliere all'interno di una gamma di servizi e di transazioni a costo ridotto che avrebbero reso il mercato del tutto competitivo», ha aggiunto. La relatrice ha comunque insistito sul fatto che il compromesso è migliore della posizione comune.

Relativamente al miglioramento dei prezzi, la posizione comune resta sostanzialmente immutata. Questa possibilità resterà aperta ai clienti professionisti, ma a condizioni più rigorose rispetto a quanto ipotizzato dal Parlamento. Il testo finale migliora la distinzione tra clienti professionisti e clienti privati. Le disposizioni in merito alla migliore esecuzione hanno accolto gli emendamenti del Parlamento in prima lettura, e sono definite in termini di obiettivi e non in termini assoluti.

Per ulteriori informazioni:

Paula Fernández Hervás

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 42535

e-mail :          econ-press@europarl.eu.int

Accordo con la Svizzera contro «la fuga di capitali»

José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL (PPE/DE, E)

Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d'intesa che lo accompagna
Doc.: A5-0169/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Dibattito: 30.03.2004
Votazione: 30.03.2004

Il Parlamento europeo ha adottato la relazione di José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL (PPE/DE, E) che approva con taluni emendamenti la proposta di decisione relativa alla conclusione di un accordo con la Svizzera in materia di tassazione dei redditi da risparmio.

I deputati ritengono che il fine ultimo è permettere che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi realizzati in uno Stato membro destinati a beneficiari effettivi e a privati residenti in un altro Stato membro, siano sottoposti a «un'imposizione fiscale efficace». Un'imposizione che è ritenuta «necessaria per lottare contro una dannosa concorrenza fiscale e contribuire a migliorare il funzionamento del mercato unico eliminando incentivi artificiali al flusso di capitali nell'Unione europea e al di là delle sue frontiere». Inoltre, essi considerano che un trattamento fiscale equo ed efficace dei risparmi in Europa «implica necessariamente che gli Stati membri abbiano il diritto di tassare il reddito dei loro residenti in tutto il territorio comunitario, conformemente alle loro rispettive disposizioni fiscali e aliquote d'imposizione nazionali». A tal fine, i deputati reputano necessario uno scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali.

La Svizzera - come alcuni Stati membri - ha optato per un'imposta ritenuta alla fonte e introdurrà un'imposta equivalente sui fondi provenienti da residenti dell'Unione europea, con il trasferimento del 75% dell'entrata generata da tale ritenuta allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Condividendo tale approccio, i deputati sostengono tuttavia che bisogna tenere presenti le esigenze dei settori bancari di taluni Stati membri e le loro differenze strutturali concedendo loro «un periodo transitorio durante il quale potranno imporre una ritenuta fiscale alla fonte ad un tasso progressivamente crescente fino a raggiungere il 35%».

Per evitare «la fuga di capitali all'esterno delle frontiere dell'Unione europea», l'applicazione di tale accordo è condizionata dall'adozione e dall'attuazione - da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri, nonché da parte degli Stati Uniti d'America, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino - di misure identiche o equivalenti a quelle contenute nella direttiva 2003/48/CE o nell'accordo in questione. Inoltre, pur considerando che la conclusione di un accordo con la Svizzera non dovrebbe essere vincolata ai negoziati in corso con altre parti, i deputati reputano necessario che i negoziati con gli altri Paesi terzi siano conclusi tempestivamente e che qualsiasi loro nuova controrichiesta non sia accettata.

Per ulteriori informazioni:

Miriam Orieskova

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 31054

e-mail :          lega-press@europarl.eu.int

oppure Tanja Rudolf
(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 31053
e-mail :          lega-press@europarl.eu.int

Medaglie in euro da non confondere con i soldi veri

José Javier POMÈS RUIZ (PPE/DE, E)

Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro e sulla proposta di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento CEE n. … relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro
Doc.: A5-0156/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 01.04.2004

La relazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Paula Fernández Hervás

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 42535

e-mail :          econ-press@europarl.eu.int

Più coordinamento contro le frodi fiscali

Christa RANDZIO-PLATH (PSE, D)
Relazione sulla proposta di regolamento del  Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/799/CEE del Consiglio relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi e la direttiva 92/12/CEE del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa
Doc.: A5-0157/2004
Procedura: Codecisione, prima lettura
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 01.04.2004

La relazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Elina Viilup

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 31056

e-mail :             econ-press@europarl.eu.int

Controllo democratico sulle decisioni nel settore dei servizi finanziari

Christa RANDZIO-PLATH (PSE, D)
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 93/6/CEE e 94/19/CE del Consiglio e le direttive 2000/12/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari
Doc.: A5-0162/2004
Procedura: Codecisione, prima lettura
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 31.03.2004

La relazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Elina Viilup

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Regime fiscale delle società consociate

Othmar KARAS (PPE/DE, A)
Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi
Doc.: A5-0150/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del regolamento del Parlamento
Votazione: 30.03.2004

La relazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Paula Fernández Hervás

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oppure Elina Viilup

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Nuove statistiche per una migliore politica economica

Astrid LULLING (PPE/DE, L)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale
Doc.: A5-0151/2004
Procedura: Codecisione, prima lettura
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 30.03.2004

La relazione è stata approvata.

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Paula Fernández Hervás

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Dati sul debito pubblico trimestrale

Astrid LULLING (PPE/DE, L)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale
Doc.: A5-0170/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 30.03.2004

La relazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Paula Fernández Hervás

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Prodotti energetici meno tassati nei nuovi Stati membri

Pervenche BERÈS (PSE, F)
Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione
Doc.: A5-0158/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 30.03.2004

La relazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Paula Fernández Hervás

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Pari opportunità / Diritti della donna


Assicurazioni e pensioni private: basta con i calcoli basati sul sesso

Christa PRETS (PSE, A)
Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che attua la parità tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura
Doc.: A5-0155/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Dibattito: 29.03.2004
Votazione: 30.03.2004

Con 313 voti favorevoli, 141 contrari e 47 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato una relazione di Christa PRETS (PSE, A) sulla direttiva relativa alla parità tra donne e uomini in merito all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura. Il campo d'applicazione di questa normativa comprende beni e i servizi al di fuori del luogo di lavoro. L'aspetto della non discriminazione sul luogo di lavoro è già coperto da un'altra direttiva. La nuova normativa non si applica all'istruzione, né al contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità, eccezion fatta per la pubblicità dei requisiti per l'accesso a beni e per la fornitura di servizi.

La direttiva si basa sull'articolo 13 del Trattato, che attribuisce al Consiglio il potere di prendere i provvedimenti opportuni per combattere varie forme di discriminazione, prima fra tutte quella basata sul sesso. Essa concerne in particolare le discriminazioni nel settore delle assicurazioni e dei regimi privati di pensione integrativa. Secondo studi recenti, le compagnie di assicurazione basano i loro calcoli sul fattore «genere». Dato che, in base alle statistiche, le donne vivono più degli uomini, esse costituiscono un gruppo «a rischio» agli occhi degli assicuratori e quindi devono pagare dei premi più alti.

Il ragionamento opposto vale invece per le assicurazioni auto. Secondo le statistiche, le donne provocano meno incidenti, ragion per cui pagano premi inferiori. I deputati considerano inaccettabile l'utilizzo del «fattore genere» quale base di calcolo dei premi per le assicurazioni o per i regimi privati di pensione, in quanto l'interessato/a non è in grado di agire su di esso.

Gli Stati membri hanno due anni di tempo per adottare la direttiva. Limitatamente al settore delle assicurazioni e degli altri servizi finanziari, in caso di difficoltà nell'applicazione delle misure necessarie per conformarsi alla nuova normativa, gli Stati membri possono decidere di rinviarne l'attuazione per un periodo non superiore ai quattro anni, che si aggiungono ai due già previsti. Inoltre, tenuto conto delle disparità tra gli Stati membri e dei relativi rischi di distorsioni della concorrenza durante il periodo di transizione, essi dovrebbero presentare una relazione annuale alla Commissione sui progressi compiuti ai fini dell'eliminazione dei fattori attuariali relativi al sesso. Una tale costante sorveglianza da parte della Commissione, che dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio, unitamente alla piena trasparenza nell'uso di tali fattori, dovrebbe limitare tali distorsioni durante il periodo di transizione.

L'Aula ha modificato il titolo della direttiva, in conformità con l'articolo 2 del futuro trattato costituzionale in materia di valori europei, che non sono più soltanto principi, bensì diritti. Tra questi deve rientrare ovviamente anche la parità tra uomini e donne. L'approccio del trattato al principio della parità uomo-donna non è solo un approccio antidiscriminatorio, ma anche un approccio della parità sostanziale e proattivo.

Per ulteriori informazioni: Katarzyna Prandota

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 31051

e-mail : femm-press@europarl.eu.int

La dimensione di genere nella cooperazione allo sviluppo

Olga ZRIHEN ZAARI (PSE, B)
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla promozione della parità tra i sessi nella cooperazione allo sviluppo
Doc.: A5-0160/2004
Procedura: Codecisione, seconda lettura
Dibattito: 29.03.2004
Votazione: 30.03.2004

Il Parlamento europeo ha adottato una raccomandazione di Olga ZRIHEN ZAARI (PSE, B) in vista dell'adozione del regolamento sulla parità tra i sessi nella cooperazione allo sviluppo. Essa fa seguito ad un accordo informale tra Parlamento, Consiglio e Commissione. Nella sua posizione comune, il Consiglio aveva accolto 20 emendamenti adottati dal Parlamento in prima lettura. La dotazione di bilancio prevista per il periodo 2004-2006 ammonta a 9 milioni di euro. Né il Consiglio nella sua posizione comune, né la Commissione hanno infatti accolto la richiesta di aumento del pacchetto finanziario a 11 milioni di euro.

Gli emendamenti accolti pongono l'accento sugli aspetti relativi alla riduzione della povertà e all'integrazione della dimensione di genere nelle politiche di sviluppo dell'Unione europea, nonché sul concetto di parità tra i sessi come questione trasversale. Secondo i deputati, occorre aiutare soprattutto le ONG, le comunità locali e le associazioni di donne che lavorano sul terreno e che conoscono meglio la situazione e le necessità delle popolazioni. Essi chiedono inoltre di favorire l'emancipazione femminile, in quanto le donne sono degli autentici operatori dello sviluppo economico e questo programma potrebbe avere un ruolo di catalizzatore.

Per ulteriori informazioni: Katarzyna Prandota

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 31051

e-mail : femm-press@europarl.eu.int

Organizzazioni attive nel settore delle pari opportunità

Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (PPE/DE, GR)
Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio del 6 febbraio 2004 in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini
Doc.: A5-0161/2004
Procedura: Codecisione, seconda lettura
Dibattito: 29.03.2004
Votazione: 30.03.2004

La raccomandazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Katarzyna Prandota

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 31051

e-mail : femm-press@europarl.eu.int

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Bilancio


Bilancio: fare di più contro le frodi, severe critiche a Commissione, Stati membri e OLAF

Herbert BÖSCH (PSE, A)
Relazione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode - Relazione annuale 2002
Doc.: A5-0135/2004
Procedura: Iniziativa
Dibattito: 29.03.2004
Votazione: 30.03.2004

Adottando la relazione di Herbert BÖSCH (PSE, A) sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode, il Parlamento non lesina severe critiche alla Commissione, agli Stati membri e all'OLAF e chiede loro di fare molto di più.

Secondo i deputati, infatti, dopo l’affare Eurostat, all'Esecutivo «sono mancate forza e volontà per applicare, contro le resistenze del suo apparato, i necessari correttivi nel quadro della sua politica di decentralizzazione delle responsabilità della gestione finanziaria». Tale decentralizzazione, inoltre «in assenza di contrappesi indipendenti ed efficaci», potrà presentare rischi notevoli per gli interessi finanziari della Comunità. Il Parlamento, inoltre, ricorda come nel 1999 la Commissione abbia iniziato il suo mandato con «l’annuncio reboante di una politica di tolleranza zero in materia di frodi e corruzione», ma osserva che adesso «essa lascia ai suoi successori, per quanto concerne la lotta contro le irregolarità e le frodi, una situazione quanto mai confusa, con disposizioni in parte contraddittorie e servizi e organi di nuova costituzione, per cui sono facilmente prevedibili conflitti di competenze e palleggiamento di responsabilità».

Pur sopprimendo, con un emendamento proposto dall'ELDR, il paragrafo in cui si affermava che fosse un errore concentrare le competenze  per l'elaborazione del bilancio, la contabilità, il controllo finanziario e lotta contro le frodi nella mani di un unico Commissario, i deputati chiedono che, nella futura Commissione, un membro dovrebbe essere «competente esclusivamente per il controllo dei bilanci» in modo tale da sottolineare l'importanza di tale funzione e da evitare sin dal principio eventuali conflitti di interesse.

Anche gli Stati membri sono biasimati per il fatto che non prendono «seriamente» la comunicazione e il monitoraggio delle irregolarità e delle frodi. A tale riguardo i deputati ricordano che così facendo finiscono «per assumere un comportamento illegale». La relazione, poi, constata che solo una piccola parte dei servizi di controllo e d’indagine nazionali sono impiegati nella lotta alle frodi e invita gli Stati membri a ripensare il loro atteggiamento a tale riguardo. Il Parlamento, quindi, si dice deluso dal fatto che, dopo molti anni, i progressi in tale settore continuano ad essere del tutto insoddisfacenti.

Per quanto riguarda l'Ufficio antifrode, il Parlamento esprime la sua delusione sulla relazione annuale di attività in quanto non permette una valutazione complessiva dei risultati e dei successi delle indagini da esso svolte. Deplora, in particolare, che il caso Eurostat «sia stato addirittura espressamente escluso dalla relazione». I deputati, poi, ricordando che l'OLAF era stato invitato a informare il Parlamento ogni trimestre sulle sue indagini interne ed esterne, deplorano «che esso non lo abbia fatto nel 2003». Constatando come più volte informazioni interne dell'OLAF siano trapelate alla stampa, il Parlamento ritiene che la sua posizione si sia rivelata tanto «insostenibile» da indurre il Mediatore europeo a raccomandargli «il ritiro degli addebiti di corruzione resi pubblici, che potrebbero essere interpretati contro il ricorrente». I deputati, pertanto, ricordano una loro precedente risoluzione in cui si chiedeva di «tutelare meglio i diritti alla difesa delle persone indagate e di rafforzare il ruolo del Comitato di vigilanza dell'OLAF». L'Ufficio antifrode, infine, dovrebbe dare maggiore coerenza alle sue relazioni di attività e concludere la sua riorganizzazione interna entro il mese di luglio 2004.

In merito alla revisione del regolamento (CE) n.1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’OLAF, il Parlamento constata che le proposte legislative presentate dalla Commissione si muovono, in parte, nella giusta direzione, ma che tuttavia alcuni elementi risultano «del tutto inaccettabili e che andrebbero considerati quasi come una provocazione». Più in particolare, i deputati criticano il fatto che «la Commissione apre ora espressamente all’OLAF la possibilità di rinunciare alle indagini interne, anche laddove esista il fondato sospetto che siano stati commessi reati di frode o di corruzione o altre attività illecite a danno degli interessi finanziari della Comunità». Inoltre, invece di subordinare amministrativamente il segretariato del Comitato di vigilanza dell’OLAF al Segretariato generale del Parlamento europeo, la Commissione propone una sua attribuzione amministrativa al Segretariato della Commissione, «mettendo in tal modo in dubbio l’indipendenza del Comitato».

Infine, invece di rafforzare i diritti delle persone interessate da un’indagine interna, «si vorrebbe privarle della possibilità prevista finora dal regolamento relativo all’OLAF di ricorrere presso la Corte di giustizia della Comunità europee» ove, nel corso delle sue indagini, l’OLAF adottasse misure suscettibili di arrecare loro pregiudizio. In tal modo, sostengono i deputati, «si spalancherebbe la porta agli abusi di potere (ad esempio, apertura di un’indagine senza fondati motivi, eccessiva durata delle indagini) per il fatto che tali violazioni verrebbero in futuro sottratte ad un controllo giudiziario».

Riguardo, infine, alla sostanza della relazione dell'OLAF, i deputati constatano «con incredulità» che nel settore agricolo (198 milioni di euro contestati), non è stato possibile identificare il prodotto in questione nel 50% dei casi e segnalano che la maggior parte delle irregolarità riguardava la frutta e gli ortaggi. Per quanto riguarda il FEOGA sezione Garanzia, l'importo totale da recuperare nel 2003 ammontava a 2,08 miliardi di euro. Una parte consistente di questa somma proviene da irregolarità già segnalate prima del 1995 e più dei due terzi è imputabile alla sola Italia. Concentrando le sue valutazioni su taluni casi specifici, il Parlamento ha illustrato un caso di esportazione in Libano di 200.000 bovini che difficilmente potranno essere assorbiti da tale Paese, concludendo di sopprimere le restituzioni alle esportazioni «nell'interesse del pubblico». Altro motivo di preoccupazione per i deputati è l'affidamento di talune attività della Commissione a enti terzi. Essi ritengono che la Commissione dovrebbe ricorrere a servizi esterni unicamente in casi eccezionali.

Per ulteriori informazioni:

Marjory van den Broeke

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 44304

e-mail :          cont-press@europarl.eu.int

Contributo finanziario alle reti transeuropee

Francesco TURCHI (UEN, I)
Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.2236/95 del Consiglio, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee
Doc.: A5-0134/2004
Procedura: Codecisione, seconda lettura
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 30.03.2004

La relazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Jean-Yves Loog

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 44652

e-mail :          budg-press@europarl.eu.int

Fondo di solidarietà

Terence WYNN (PSE, UK)
Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del fondo di solidarietà dell'Unione europea, conformemente al punto 3 dell'accordo interistituzionale, del 7 novembre 2002, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, testo che integra l'accordo interistituzionale, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio
Doc.: A5-0195/2004
Procedura: Bilancio
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 30.03.2004

La relazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Jean-Yves Loog

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 44652

e-mail :          budg-press@europarl.eu.int

Prestiti della BEI ai Paesi vicini

Reimer BÖGE (PPE/DE, D)
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini nel quadro dell'Europa ampliata
Doc.: A5-0198/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 31.03.2004

La relazione è stata approvata con 497 voti favorevoli, 13 contrari e 13 astensioni.

Per ulteriori informazioni:

Jean-Yves Loog

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 44652

e-mail :          budg-press@europarl.eu.int

Garanzie sui prestiti dei nuovi Stati membri

Esko SEPPÄNEN (GUE/NGL, FIN)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne
Doc.: A5-0199/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 31.03.2004

La relazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Jean-Yves Loog

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 44652

e-mail :          budg-press@europarl.eu.int

Bilancio rettificativo: il Fondo di solidarietà

Jan MULDER (ELDR, NL)
Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2004 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004
Doc.: A5-0203/2004
Procedura: Bilancio
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 30.03.2004

La relazione è stata approvata.

Per ulteriori informazioni:

Jean-Yves Loog

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 44652

e-mail :          budg-press@europarl.eu.int

Bilanci rettificativi

Jan MULDER (ELDR, NL) e Neena GILL (PSE, UK)
Relazione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004
Doc.: A5-0202/2004
Procedura: Bilancio
&
Jan MULDER (ELDR, NL) e Neena GILL (PSE, UK)
Relazione sul progetto di bilancio suppletivo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2004
Doc.: A5-0175/2004
Procedura: Bilancio
Votazione: 01.04.2004

Le relazioni sono state approvate.

Per ulteriori informazioni:

Jean-Yves Loog

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 44652

e-mail :          budg-press@europarl.eu.int

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Pesca


Pesca nel Mediterraneo: bocciate le proposte della Commissione

Giorgio LISI (PPE/DE, I)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 973/2001
Doc.: A5-0159/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento 4
Votazione: 01.04.2004

Il Parlamento europeo, seguendo quanto suggerito dalla relazione di Giorgio LISI (PPE/DE, I), ha respinto la proposta di regolamento relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo. Al termine della votazione, Margot WALLSTRÖM, a nome della Commissione, ha dichiarato di non avere l'intenzione di ritirare la proposta di regolamento, in quanto le affermazioni contenute nella relazione sono prive di giustificazioni politiche e scientifiche. Pertanto, la proposta è stata rinviata alla commissione pesca del Parlamento per una nuova analisi. Il relatore, dal canto suo, ha rivolto un appello all'Esecutivo affinché «sia ragionevole» e disponibile al dialogo con gli operatori del settore, presentando una nuova proposta che sarà esaminata con la nuova legislatura.

La proposta, partendo dal presupposto che gli stock siano in declino, introduce nuove misure tecniche che intendono limitare l'impatto della pesca, ad esempio aumentando la taglia minima delle reti da 40 a 60 millimetri per i prossimi sei anni. I deputati ritengono che tali proposte siano politicamente inaccettabili e praticamente inattuabili. Secondo il relatore, esse mantengono un approccio gestionale svincolato dalla realtà mediterranea, senza proporre d'altronde nessuna misura valida di accompagnamento di fronte alle disastrose conseguenze socioeconomiche che esso creerebbe. Tra le principali, «gravissime», lacune figura il fatto che «sembra svanito l'elemento centrale della riforma, ovvero il rispetto della specificità della pesca nel Mediterraneo, la specificità della sua flotta, del tessuto socioeconomico, dei tipi di pesca, della taglia dei pesci».

Inoltre è lamentata l'impossibilità di instaurare un dibattito costruttivo tra gli operatori del settore e la Commissione sulla. Altro motivo sostanziale di opposizione riguarda la dimensione internazionale del Mar Mediterraneo, e perciò l'assoluta necessità che sia inserito in un processo di decisione multilaterale. Da ultimo, hanno suscitato molte perplessità l'attendibilità delle basi scientifiche di numerosi provvedimenti contenuti nella proposta.

Per ulteriori informazioni:

Gonçalo Macedo

(Bruxelles)       Tel.(32-2) 28 41361

e-mail :           fish-press@europarl.eu.int

Pesca: maggiore sostegno finanziario ai Consigli consultivi regionali

Seán Ó NEACHTAIN (UEN, IRL)
Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca
Doc.: A5-0167/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 01.04.2004

Il Parlamento, adottando secondo la procedura di consultazione la relazione di Seán Ó NEACHTAIN (UEN, IRL) chiede maggiore impegno a favore dei Consigli consultativi regionali, in particolare dal punto di vista finanziario.

In particolare, la proposta dell'Esecutivo prevede una «partecipazione alle spese di avviamento» che il primo anno è limitata a un massimo dell'85% delle spese di funzionamento e non è superiore a 100.000 euro per ognuno dei nuovi CCR, fino alla scomparsa di ogni finanziamento dopo il terzo anno. I deputati, invece, chiedono che tale partecipazione diventi un «aiuto comunitario volto a permettere il funzionamento» dei consigli regionali. Inoltre, essi prevedono che per i primi tre anni la Comunità copra i costi relativi alle spese di funzionamento secondo una scala degressiva che va dal 90 al 70%, mentre i costi residui sarebbero a carico degli Stati membri. I deputati peraltro aumentano fino a 500.000 euro l'importo massimo che può essere concesso il primo anno, compresi 100.000 euro di riserva per le ricerche scientifiche commissionate dai CCR.

La relazione introduce, poi, un emendamento che definisce i consigli regionali come «enti commerciali costituiti in persona giuridica e registrati in uno Stato membro dell'UE». Altri emendamenti conferiscono ai CCR il potere di inviare osservatori a tutte le riunioni, a livello nazionale, in cui sono in discussione gli stock della loro area geografica. I deputati, inoltre, sottolineano che la Commissione dovrebbe presenziare a ogni riunione dei CCR.

Precisando che i CCR dovrebbero in primo luogo rappresentare gli interessi del settore della pesca, i deputati ritengono che almeno due terzi dei seggi dell'assemblea generale dovrebbero essere riservati ad esso. Nel sostenere poi che i CCR sono i luoghi ideali dove i pescatori e gli scienziati possono superare le loro tradizionali divergenze in materia di stock, la relazione propone che i CCR adottino le loro raccomandazioni per consenso. Infine, tenuto conto del fatto che la Commissione intende rivedere il funzionamento dei CCR dopo tre anni, i deputati ritengono che, se l'esperienza ne comprovasse l'utilità, a questi nuovi organismi dovrebbe essere attribuito un ruolo di gestione (e non solo consultivo) della PCP.

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Alghe tossiche: più ricerca e adeguate compensazioni

Hugues MARTIN (PPE/DE, F)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca
Doc.: A5-0168/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 01.04.2004

La relazione è stata approvata.

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Programmi di controllo della pesca più efficaci e sanzioni dissuasive

Elspeth ATTWOOLL (ELDR, UK)
Relazione sulla proposta di Decisione del Consiglio relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi di controllo delle attività di pesca attuati dagli Stati membri
Doc.: A5-0166/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 01.04.2004

La relazione è stata approvata.

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NAFO: osservatori a bordo, a spese degli Stati membri

Niels BUSK (ELDR, DK)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO)
Doc.: A5-0165/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 01.04.2004

La relazione è stata approvata.

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Oceano Pacifico occidentale e centrale: gestione efficace degli stock ittici

Rosa MIGUÈLEZ RAMOS (PSE, E)
Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e gestione degli stock ittici altamente migratori nell'Oceano pacifico occidentale e centrale
Doc.: A5-0174/2004
Procedura: Parere conforme
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 01.04.2004

La raccomandazione è stata approvata con 299 voti favorevoli, 101 contrari e 16 astensioni.

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Accordo sulla pesca con la Guinea

Patricia McKENNA (Verdi/ALE, IRL)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2008
Doc.: A5-0164/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 01.04.2004

La relazione è stata approvata con 378 voti favorevoli, 5 contrari e 39 astensioni.

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Accordo con la Guinea-Bissau sulla pesca

Struan STEVENSON (PPE/DE, UK)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria delle modifiche al protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006 nonché alla Decisione del Consiglio del 26 febbraio 2001 che fissa le modalità per la concessione alla Guinea-Bissau di un contributo finanziario nel settore della pesca
Doc.: A5-0163/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Relazione senza dibattito ai sensi dell'articolo 110 bis del Regolamento del Parlamento
Votazione: 01.04.2004

La relazione è stata approvata.

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Accordo sulla pesca con la Danimarca e la Groenlandia

Rosa MIGUÈLEZ RAMOS (PSE, E)
Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro
Doc.: A5-0060/2004
Procedura: Consultazione legislativa
Dibattito: 01.04.2004
Votazione: 01.04.2004

La relazione è stata approvata con 299 voti favorevoli, 101 contrari e 16 astensioni.

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