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ASSOCIAZIONE DEI GIORNALISTI EUROPEI Art.
1 L'
"Associazione dei Giornalisti Europei" (in breve "AGE")
riunisce i giornalisti che si impegnano a promuovere e sostenere con la
propria attività il processo d'integrazione europea. Art. 2 Scopi dell'AGE sono: facilitare ai propri associati i rapporti e i contatti con le istituzioni e organizzazioni europee e internazionali; contribuire allo sviluppo della società europea dell'informazione; sensibilizzare l'opinione pubblica ai temi dell'integrazione e al concetto di cittadinanza europea; favorire gli scambi culturali, la formazione professionale, le iniziative di cooperazione e partneriato, l'impegno degli operatori dell'informazione a sostegno della libertà di stampa e della pace tra i popoli. A tal fine l'AGE può promuovere, avvalendosi anche di tecnologie multimediali, campagne d'informazione, iniziative di ricerca, congressi, convegni, seminari, viaggi di studio e tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi associativi. Può pubblicare giornali, istituire scuole e corsi di giornalismo, centri studi, banche dati, osservatori, siti-web e quant'altro attiene al settore della comunicazione. Art.
3 Fanno parte dell'AGE: a)
in qualità di Associati effettivi, con diritto di voto attivo e passivo,
i giornalisti italiani ovunque svolgano la loro attività e i giornalisti
europei che operano in Italia: Art.
4 Sono organi dell'AGE: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti. Art.
5 L'Assemblea
dell'AGE si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni anno; in via
straordinaria ogni qualvolta lo disponga il Consiglio Direttivo, oppure a
seguito di richiesta motivata da parte di almeno un terzo degli Associati
effettivi. L'Assemblea dell'AGE: a)
determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo; Art.
6 Il
Consiglio Direttivo promuove l'attività dell'AGE. È costituito da un
minimo di undici membri. Art.
7 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva. Assume la direzione responsabile delle pubblicazioni dell'AGE. Può delegare particolari compiti ad un membro della Giunta Esecutiva. Art.
8 La
Giunta Esecutiva cura l'attività dell'AGE secondo le decisioni del
Consiglio Direttivo e amministra i fondi dell'Associazione. Art.
9 Il Segretario promuove l'attività esecutiva dell'Associazione secondo i deliberati degli organi dell'AGE, cura i verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo; tiene aggiornato l'elenco degli associati. Art.
10 Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, elabora i bilanci preventivi e consuntivi; tiene aggiornati i registri contabili. Art.
11 Il Collegio dei Probiviri, costituito da cinque membri, elegge nel suo seno il Presidente; decide sulle controversie; delibera la censura o la sospensione e, in casi di particolare gravità, l'espulsione dell'associato. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. Art.
12 Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, elegge nel suo seno il Presidente; esercita il controllo sui bilanci dell'Associazione. Art.
13 All'atto
dell'ammissione gli associati effettivi versano la quota annuale,
rilasciando una dichiarazione liberatoria per l'AGE ai fini della legge
sulla privacy. Il mancato versamento della quota annuale entro il primo
semestre dell'anno determina la decadenza dalla qualità di associato. Art.
14 Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'AGE sono costituite dalle quote associative annuali, dai versamenti liberali, dai contributi di enti pubblici e privati, dai ricavati a fronte delle proprie iniziative. Art.
15 La durata
dell'Associazione è illimitata. A deliberare lo scioglimento
dell'Associazione è competente soltanto l'Assemblea straordinaria. Per la
validità della decisione di scioglimento occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti dei voti degli associati effettivi presenti o
rappresentati all'Assemblea. |