L'AGE informa |
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RESOCONTO
28 settembre 2005
Strasburgo
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Adesione della Turchia: il Parlamento pretende garanzie
Il Parlamento ha rinviato il voto sull'approvazione del protocollo che estende ai nuovi Stati membri l'Unione doganale con la Turchia. La decisione è stata dettata dal timore che la dichiarazione turca secondo cui la firma del protocollo non implica il riconoscimento di Cipro assuma implicazioni giuridiche diventando parte integrante della ratifica del parlamento turco. Tuttavia, votando una risoluzione comune, i deputati prendono atto che i negoziati di adesione possono iniziare il 3 ottobre.
E' per non perdere l'influenza sul governo turco che il capogruppo del PPE/DE ha proposto di rinviare il voto sul Protocollo, ritenendo politicamente inaccettabile il rifiuto della Turchia di riconoscere Cipro. La proposta è stata quindi accolta con 311 voti favorevoli, 285 contrari e 63 astensioni. Inoltre, nella risoluzione adottata successivamente - con 356 voti favorevoli, 181 contrari e 125 astensioni - i deputati prendono atto che la Commissione e il Consiglio ritengono che la Turchia abbia «formalmente assolto» l'ultimo degli adempimenti necessari a consentire l'avvio dei negoziati di adesione, ossia il varo dei sei atti legislativi ancora pendenti e la firma del protocollo che estende ai dieci nuovi Stati membri l'Accordo di Unione doganale (Accordo di Ankara).
Tuttavia, su questi e altri temi, ritengono che «l'attuazione deve essere ancora ultimata». L'avvio dei negoziati, precisa la risoluzione, rappresenterà pertanto l'inizio «di un processo di lunga durata» che, per sua natura, «è aperto, e non si traduce a priori e ipso facto nell'adesione». Il Parlamento chiede quindi di prevedere la sospensione dei negoziati di adesione qualora risultasse che in Turchia non sono rispettati i principi fondamentali di libertà e democrazia e non è data piena attuazione al Protocollo, in particolare, con il riconoscimento di Cipro. E' inoltre rivolto un appello alla Turchia affinché riconosca l genocidio degli armeni, reputando che tale atto sia «una condizione preliminare all'adesione all'Unione europea». La questione di Cipro
Più in particolare, il Parlamento «deplora vivamente» il fatto che la Turchia «faccia pesare seri dubbi» sulla sua volontà di applicare pienamente le disposizioni del Protocollo avendo dichiarato che la sua sottoscrizione, ratifica e attuazione non comporta alcuna forma di riconoscimento della Repubblica di Cipro. I deputati sottolineano quindi che questa dichiarazione unilaterale «non fa parte del Protocollo e non ha effetti giuridici sugli obblighi della Turchia» e non deve essere parte del processo di ratifica del parlamento turco.
A tale proposito, i deputati sottolineano che il riconoscimento di
Cipro da parte della Turchia è «un elemento indispensabile del
processo di adesione» e che tale riconoscimento «non può
assolutamente formare oggetto di trattative». La Turchia è quindi
invitata a riconoscere quanto prima Cipro, sottolineando che
l'assenza di progressi in tale senso «avrebbe gravi ripercussioni
sul processo negoziale e potrebbe tradursi nella sospensione dei
negoziati stessi». Inoltre, se la Turchia, pur rispettando tutti i
criteri di Copenaghen, non è in grado di assumersi pienamente tutti
gli obblighi che derivano dall'adesione all'Unione, «occorre
garantire che il paese in questione sia pienamente ancorato alle
strutture europee nel modo più solido possibile». In tale contesto,
la Commissione e il Consiglio sono invitati a riferire annualmente
al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri
sui progressi compiuti dalla Turchia nel soddisfare i criteri
politici, «indicando altresì tutti i casi accertati di tortura
segnalati nell'anno in esame e il numero di cittadini turchi
richiedenti asilo che siano stati accolti dagli Stati membri
dell'Unione nell'anno in questione». |
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Ferrovie comunitarie Diritti dei passeggeri, certificazione del personale di guida dei treni, liberalizzazione dei servizi di trasporto e qualità dei servizi di trasporto merci, sono gli elementi del "terzo pacchetto ferroviario" adottato dalla Plenaria. I deputati chiedono indennità per i passeggeri che subiscono ritardi e si oppongono alle compensazioni per il non rispetto dei tempi di consegna delle merci. Intendono poi agevolare l'accesso al mercato di nuove società e promuovere la mobilità dei conducenti. Diritti dei passeggeri: indennità di ritardo anche sulle tratte nazionali La relazione di Dirk STERCKX (ALDE/ADLE, BE) chiede che la normativa sui diritti dei passeggeri non sia applicata unicamente alle linee internazionali, come proposto dall'Esecutivo, ma anche agli utenti che viaggiano sulle reti nazionali degli Stati membri. In caso di ritardi, i deputati propongono indennità pari al: - 25% del prezzo del biglietto per i ritardi pari o superiori a 60 minuti; - 50% per quelli pari o superiori a 120 minuti - 75% per i ritardi pari o superiori a 180 minuti. Tali indennità andrebbero corrisposte ai passeggeri entro un mese dalla domanda di rimborso. Gli utenti che sono in possesso in un abbonamento, invece, avranno diritto a un'indennità corrisposta sotto forma di biglietti gratuiti, di sconti sulle tariffe o di estensione della validità dell'abbonamento. Adottando una serie di emendamenti, inoltre, i deputati chiedono che la possibilità di viaggiare sia garantita anche alle persone con ridotta mobilità. Pertanto, dovranno quindi essere eliminati tutti gli ostacoli che impediscono l'accesso ai binari, l'imbarco o lo sbarco dei treni, o la semplice permanenza nelle carrozze. Personale di bordo La proposta tesa a introdurre un sistema di certificazione del personale addetto alla guida dei treni è quella meno controversa del pacchetto. La relazione di Gilles SAVARY (PSE, FR) è stata infatti adottata con 603 voti favorevoli, 24 contrari e 40 astensioni. Il suo scopo è di garantire che i conducenti e il personale di bordo rispettino dei criteri professionali, medici e linguistici armonizzati a livello europeo. I deputati auspicano semplificare il calendario proposto dalla Commissione per l'introduzione di queste condizioni. Pertanto, dal 1° gennaio 2007 si applicherebbero ai conducenti che assicurano i servizi internazionali, mentre gli altri dovrebbero conformarsi a tali norme due anni dopo. Liberalizzazione dei servizi di trasporto dal 2008 Il Parlamento reclama una maggiore concorrenza sulle reti ferroviarie al fine di migliorare i servizi forniti ai viaggiatori. Adottando con 401 voti favorevoli, 211 contrari e 51 astensioni la relazione di Georg JARZEMBOWSKI (PPE/DE, DE) sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie, i deputati estendono il campo di applicazione della normativa ai servizi nazionali di trasporto di passeggeri, mentre la Commissione proponeva di includere unicamente i servizi internazionali. La relazione chiede inoltre che la rete internazionale di trasporti di passeggeri sia aperta alla concorrenza a partire dal 1° gennaio 2008 e il trasporto nazionale dal 1° gennaio 2012. Gli Stati membri che lo desiderano, peraltro, possono anticipare l'entrata in vigore di queste disposizioni. Trasporto merci: no al sistema di compensazione Il Parlamento ha respinto la proposta dell'Esecutivo che avrebbe imposto alle imprese ferroviarie di versare delle compensazioni ai loro clienti in caso di non rispetto dei termini di consegna e degli obblighi contrattuali. I deputati temono infatti che una tale normativa possa far levitare i prezzi dei servizi di trasporto su rotaie e provocare una distorsione di concorrenza con il trasporto stradale. Lo scopo della proposta sarebbe invece di promuovere il ricorso alle ferrovie per il trasporto di merci. La relazione di Roberts ZILE (UEN, LV), in particolare, sostiene che un sistema di compensazione non darebbe luogo a una crescita della qualità del settore, tanto più che l'attuale normativa internazionale già impone al trasporto su rotaie delle regole ben più severe di quelle applicate al trasporto stradale. Per accrescere la competitività, secondo i deputati, invece di moltiplicare le norme e le sanzioni, lo sforzo dovrebbe essere concentrato su misure che agevolino l'accesso al mercato delle nuove imprese ferroviarie. La relazione sottolinea infine che anche le infrastrutture andrebbero migliorate. Link utili
Proposta della
Commissione:
diritti dei passeggeri
Riferimenti
Relatore: Georg JARZEMBOWSKI (PPE/DE, DE) Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie Doc.: A6-0143/2005 & Relatore: Gilles SAVARY (PSE, FR) Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità Doc.: A6-0133/2005 & Relatore: Dirk STERCKX (ALDE/ADLE, BE) Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale Doc.: A6-0123/2005 & Relatore: Roberts ZĪLE (UEN, LV) Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci Doc.: A6-0171/2005 Procedura: Codecisione, prima lettura Dibattito: 27.9.2005 Votazione: 28.9.2005 |
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Bilanci societari più credibili se il revisore è
indipendente I revisori contabili dovranno dimostrare la loro indipendenza dall'ente per il quale effettuano la revisione legale dei conti. E' quanto chiede il Parlamento in merito alla proposta di direttiva che riordina la normativa in materia al fine di garantire la credibilità dei bilanci delle società e ridare così fiducia ai cittadini, soprattutto dopo i recenti scandali finanziari. Agli Stati membri è anche lasciato un più ampio margine di manovra nell'applicazione della direttiva. La relazione di Bert DOORN (PPE/DE, NL) suggerisce numerosi emendamenti ma i più rilevanti, come quelli sull'indipendenza dei revisori e sulle loro responsabilità e sui comitati interni per la revisione contabile, sono in linea con il compromesso ottenuto nel trilogo informale con le altre istituzioni. Non è quindi escluso che la procedura possa chiudersi in prima lettura. Indipendenza dei revisori Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare che il revisore legale e/o l'impresa di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti di un ente «siano indipendenti da quest'ultimo e non siano in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale». A tal fine, provvedono affinché non effettuino la revisione legale dei conti di un ente qualora con esso «sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette» (comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile), dalle quali potrebbe desumersi che l'indipendenza del revisore risulta compromessa. Inoltre, se l'indipendenza del revisore rischia di essere compromessa, «come in caso di autorevisione, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione», il revisore legale o l'impresa di revisione contabile devono adottare misure volte a ridurre tali rischi. Tuttavia, se rispetto alle misure adottate, i rischi sono di rilevanza tale da compromettere l'indipendenza dei revisori, questi non possono effettuare la revisione legale dei conti. Al fine di garantire la fiducia nella funzione di revisione e di assicurarne l'indipendenza, la Commissione può adottare misure di esecuzione pertinenti. A queste disposizioni, se ne aggiungono altre secondo le quali gli Stati membri debbono assicurare che i revisori di enti di interesse pubblico, ogni anno, hanno l'obbligo di confermare per iscritto al comitato interno per la revisione contabile la loro indipendenza dall'ente di interesse pubblico sottoposto alla revisione contabile. Inoltre, devono comunicare gli eventuali servizi aggiuntivi forniti all'ente sottoposto alla revisione contabile ed esaminare con esso i rischi che pregiudicano l'indipendenza e le misure di garanzia applicate per limitare tali rischi. Gli Stati membri, inoltre, provvedono affinché il socio principale o i soci principali responsabili della revisione legale siano sostituiti nella funzione di revisione legale dei conti al più tardi dopo sette anni dalla data di designazione e siano riammessi a partecipare alla revisione contabile dell'ente dopo un periodo minimo di due anni. Il revisore legale o il socio principale incaricato della revisione legale per conto di un'impresa di revisione contabile non sono autorizzati ad accettare una funzione dirigenziale di rilievo nell'ente sottoposto alla revisione contabile prima che sia trascorso un periodo di almeno due anni dalle loro dimissioni dall'incarico di revisione legale dei conti in qualità di revisore o di socio principale dell'impresa di revisione contabile. Responsabilità dei revisori legali Entro il 2006, la Commissione dovrà presentare una relazione «sull'impatto che la normativa nazionale vigente in materia di responsabilità nel contesto dello svolgimento di revisioni legali dei conti esercita sui mercati europei dei capitali e sulle condizioni di assicurazione per i revisori legali e le imprese di revisione contabile». Questa relazione dovrà comprendere un'analisi delle limitazioni della responsabilità finanziaria. Alla luce della relazione la Commissione potrà presentare delle raccomandazioni agli Stati membri. Comitati interni per la revisione contabile La Commissione propone l'introduzione obbligatoria di comitati interni per la revisione contabile presso gli enti di interesse pubblico - come le società quotate in borsa, le banche e le imprese di assicurazioni - ai quali sono affidati i compiti di monitorare il processo di informativa finanziaria, controllare l'efficacia dei sistemi di controllo e revisione interni, monitorare la revisione dei conti annuali e dei conti consolidati e, infine, di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori. I deputati, invece, lasciano alle disposizioni nazionali un più ampio margine di manovra nella definizione della composizione di questi comitati e consentono agli Stati membri di esentare una serie di enti di interesse pubblico dall'obbligo di istituire un siffatto comitato. Più in particolare, gli Stati membri devono avere la facoltà di stabilire se questi comitati debbano essere composti da membri non esecutivi dell'organo di amministrazione e/o dai membri dell'organo di vigilanza dell'ente stesso sottoposto a revisione e/o da membri designati dall'assemblea generale degli azionisti. Come la Commissione, tuttavia, prevedono che almeno un membro del comitato debba essere indipendente e possedere le necessarie competenze in materia di contabilità e revisione contabile. Secondo i deputati, inoltre, a determinate condizioni gli Stati membri possono permettere che negli enti di interesse pubblico che soddisfano determinate condizioni le funzioni assegnate al comitato interno possano essere svolte dall'organo di amministrazione o di vigilanza nel suo insieme. Tuttavia, se il presidente di tale organo è un membro con incarichi esecutivi, egli non può assumere la carica di presidente del comitato interno. Gli Stati membri possono inoltre consentire o stabilire che le disposizioni sui comitati interni non si applichino agli enti di interesse pubblico aventi un organo che svolge funzioni equivalenti. In tal caso l'ente è tenuto a comunicare qual è l'organo che svolge tali funzioni e ne rende pubblica la composizione. Agli Stati membri, poi, è lasciata la possibilità, a determinate condizioni, di esentare dall'obbligo di istituire un comitato interno gli enti di interesse pubblico che «costituiscono imprese figlie» o che «costituiscono organismi di investimento collettivo» (compresi gli enti di diritto pubblico). Tale facoltà vale anche per enti «la cui unica attività consiste nell'emettere strumenti finanziari a fronte di operazioni di cartolarizzazione» e per gli «enti creditizi» non quotati in borsa che hanno, in modo continuo e ripetuto, emesso titoli di debito il cui importo nominale sia inferiore a 100 milioni di euro. |
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Link utili Proposta
della Commissione Riferimenti Relatore: Bert DOORN (PPE/DE, NL)
Relazione sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione
legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio |
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Basilea II in dirittura d'arrivo In prima lettura della procedura di codecisione, il Parlamento ha approvato due direttive volte a adattare la legislazione comunitaria sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi all'Accordo Basilea II. La relazione di Alexander RADWAN (PPE/DE, DE) propone una serie di emendamenti che sono frutto di un compromesso informale con Consiglio e Commissione. Non è quindi esclusa l'adozione della nuova normativa in prima lettura della procedura di codecisione. Lo scopo generale è conferire alle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi per riflettere meglio la complessità e la diversità dei mercati finanziari odierni un approccio più articolato e più sensibile ai rischi. Ciò dovrebbe tradursi in un quadro legislativo che sostenga in maniera più adeguata il sistema finanziario e consenta un uso dei capitali più efficiente. I deputati propongono diverse centinaia di emendamenti. Se molti di essi mirano a semplificare e chiarire il testo, altri propongono cambiamenti sostanziali. In particolare, il Parlamento chiarisce che gli Stati membri hanno la facoltà di applicare i requisiti in materia di capitale su base individuale e consolidata e, ove lo ritengano opportuno, di non applicare la base individuale. Inoltre, a determinate condizioni, è possibile consentire un fattore zero di ponderazione del rischio per le esposizioni infragruppo delle banche che operano in «un sistema di tutela istituzionale». Gli enti creditizi, poi, debbono illustrare le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedono prestiti, fornendo su richiesta, una spiegazione scritta. Se un impegno volontario del settore in tale contesto risulta inadeguato, vanno allora adottate misure nazionali. Una delle questioni più controverse riguardava la comitologia (il sistema che attribuisce alla Commissione il potere di decidere in merito all'attuazione di un atto legislativo). Il progetto di Costituzione riconosce al Parlamento il diritto di revocare le decisioni dell'Esecutivo ma, tenuto conto della situazione delle ratifiche, i deputati intendono garantire che tale diritto sia compreso in un accordo intersistituzionale. Per quanto riguarda la direttiva, Parlamento, Consiglio e Commissione, sono giunti a un compromesso all'ultimo momento che, per massimo due anni e non oltre il 1° aprile 2008, prevede il ricorso al "vecchio" sistema - che esclude ampiamente il Parlamento - per l'attuazione e l'aggiornamento della direttiva. Dopo di ché, tali poteri saranno aggiornati da un accordo tra le tre Istituzioni. Allo stesso tempo, sarà rivisto il sistema utilizzato per l'attuazione di queste disposizioni. Basilea II Il «nuovo schema di regolamentazione per la convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali per le banche attive a livello internazionale», più noto come "Basilea II" propone un insieme di norme relative alle esigenze minime in materia di capitale posseduto da organismi bancari. E' stato presentato nel giugno 2004 dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria, composto da banche centrali e autorità di vigilanza della banche dei paesi del G10.
Proposta della Commissione Riferimenti |
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