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RESOCONTO

 

3 settembre 2008

Bruxelles

 

 

 


La Russia rispetti l'integrità territoriale della Georgia

 

Il Parlamento condanna l'uso sproporzionato della forza e il riconoscimento russo delle regioni separatiste, sollecitando il rispetto dell'integrità territoriale della Georgia e il ritiro completo delle truppe russe. Chiede la revisione della politica UE con la Russia e la sospensione nei negoziati di partenariato fino al rispetto totale dell'accordo di cessate il fuoco. Auspica un'indagine internazionale per accertare le responsabilità e propone all'UE di convocare una conferenza di pace. Sottolineando l'importanza della Georgia per il miglioramento della sicurezza energetica dell’UE, chiede il proseguimento del progetto di gasdotto “Nabucco”. Sollecita anche un potenziamento degli aiuti d'urgenza e un piano di ricostruzione della Georgia.

 

Approvando con 549 voti favorevoli, 68 contrari e 61 astensioni una risoluzione sostenuta da tutti i gruppi politici eccetto GUE/NGL e IND/DEM, il Parlamento condanna fermamente «le azioni di tutti coloro che hanno fatto ricorso alla forza e alla violenza per modificare la situazione nei territori separatisti georgiani dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia». Ritiene infatti che i conflitti nel Caucaso «non possano essere risolti per via militare».

 

Il Parlamento invita la Russia a rispettare la sovranità, l’integrità territoriale e l’inviolabilità dei confini «internazionalmente riconosciuti» della Georgia e condanna pertanto risolutamente il riconoscimento da parte della Federazione russa dell’indipendenza delle regioni separatiste georgiane «come contrario al diritto internazionale». In proposito, sottolinea che qualsiasi decisione sullo status definitivo dell'Ossezia del Sud e dell'Abkhazia deve essere subordinato al rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda il ritorno dei profughi e il rispetto delle loro proprietà e la garanzia e il rispetto dei diritti delle minoranze.

 

Nel deplorare la perdita di vite umane e le sofferenze causate «dall'uso indiscriminato della forza da parte di tutte le parti impegnate nel conflitto», il Parlamento condanna «l'inaccettabile e sproporzionata azione militare condotta dalla Russia e la sua profonda incursione nel territorio della Georgia che viola il diritto internazionale». Ritiene, infatti, che non vi sia «alcun motivo legittimo all'invasione russa della Georgia, all'occupazione di parti di essa e alla minaccia di rovesciare il governo di un paese democratico». Condanna inoltre «gli estesi saccheggi compiuti dalle forze di invasione russe e dai mercenari al seguito». Rivolge quindi un pressante invito alla Russia «a onorare tutti gli impegni sottoscritti con l'accordo di cessate il fuoco raggiunto e firmato grazie agli sforzi diplomatici dell'UE», a partire dal ritiro immediato e completo delle sue truppe dal territorio georgiano e dalla riduzione della sua presenza militare in Ossezia del Sud e in Abkhazia. D'altro canto, invita le autorità russe e georgiane a fornire tutte le informazioni riguardanti le aree in cui i rispettivi eserciti hanno lanciato bombe a grappolo per poter dare un avvio immediato alle operazioni di sminamento.

Sottolineando che il partenariato tra Europa e Russia deve basarsi sull’adesione ai principi fondamentali della cooperazione europea, il Parlamento invita il Consiglio e la Commissione a «rivedere le rispettive politiche nei confronti della Russia, qualora la Russia non onorasse gli impegni assunti con l’accordo di cessate il fuoco». Appoggia pertanto la decisione del Consiglio europeo di rinviare le trattative per l’Accordo di partenariato e cooperazione fino a quando le truppe russe non si saranno ritirate alle posizioni che occupavano prima del 7 agosto.

 

Il Parlamento esige poi che sia effettuata con urgenza un'indagine internazionale indipendente «per accertare i fatti e chiarire talune accuse». Sollecita inoltre la Georgia e le autorità russe a offrire il loro sostegno e a cooperare appieno con l'ufficio del Procuratore del Tribunale penale internazionale in relazione alle sue indagini concernenti i tragici eventi e gli attacchi contro i civili che si sono verificati durante il conflitto, «al fine di accertare le responsabilità e consegnare i responsabili alla giustizia». Invita inoltre l’UE, la NATO e i suoi membri a ricorrere «a tutti i mezzi disponibili» per persuadere il governo russo a rispettare il diritto internazionale.

 

Il Parlamento propone inoltre che l'Unione europea convochi una "Conferenza transcaucasica per la pace" per discutere di garanzie internazionali quanto al pieno rispetto dei diritti civili e politici nonché della promozione della democrazia. La conferenza dovrebbe anche costituire un'opportunità per ascoltare la voce dei gruppi non rappresentati o costretti al silenzio della regione caucasica.  Nel sottolineare l'interrelazione di vari problemi nella regione del Caucaso meridionale, rileva la necessità di una soluzione globale sotto forma di un patto di stabilità, con il coinvolgimento dei grandi attori esterni. Ribadendo poi che nessun paese terzo può opporsi alla decisione sovrana di un altro Stato di aderire a un’organizzazione o alleanza internazionale, né ha il diritto di destabilizzare un governo democraticamente eletto, rammenta che al vertice di Bucarest del 3 aprile 2008 la NATO ha accettato l’adesione della Georgia all’Alleanza atlantica.

 

Nel chiedere un ulteriore rafforzamento della missione dell'OSCE in Georgia, con piena libertà di movimento in tutto il paese, il Parlamento accoglie con favore la decisione del Consigli europeo di inviare una missione di monitoraggio PESD (Politica europea di sicurezza e difesa), su mandato ONU, a complemento delle missioni delle Nazioni Unite e dell'OSCE. Plaude inoltre alla decisione di nominare un Rappresentante speciale dell'UE per la crisi in Georgia. Invita poi il Consiglio e la Commissione a sviluppare ulteriormente la Politica europea di vicinato, istituendo uno speciale meccanismo istituzionale e multilaterale come un'Unione per il Mar Nero, adottando la proposta di uno Spazio economico europeo Plus e accelerando la creazione di una zona di libero scambio con Ucraina, Moldova e Georgia.

 

I deputati sottolineano inoltre l’importanza che la Georgia riveste, «in quanto rotta di transito alternativa rispetto alla Russia», ai fini del miglioramento della sicurezza energetica dell’UE. Ritengono infatti di «importanza cruciale» che l’infrastruttura esistente, come il gasdotto BTC, «sia efficacemente protetta» ed invita la Commissione ad offrire alla Georgia tutta l'assistenza necessaria a tal fine. Si attendono poi «un fermo impegno politico e di bilancio» da parte dell'UE al perseguimento del progetto di gasdotto “Nabucco” attraverso il territorio della Georgia, riconosciuto come progetto prioritario dell’UE, e che rappresenta «l'alternativa più seria» ai progetti avviati in cooperazione con la Russia, i quali «potrebbero tutti accrescere la dipendenza economica e politica degli Stati membri dell'UE dalla Russia». Chiede inoltre di continuare l'impegno per definire una politica comune dell'UE nel settore dell'energia.


 

Il Parlamento chiede a tutte le parti in causa di consentire il pieno e illimitato accesso dell'assistenza umanitaria alle vittime, compresi i profughi e gli sfollati interni e, condannando fermamente il reinsediamento forzato di georgiani dell'Ossezia del Sud, sollecita il ritorno sicuro della popolazione civile sfollata nel rispetto del diritto umanitario internazionale. Valuta poi positivamente il pacchetto di aiuti umanitari di 6 milioni di euro sbloccato con urgenza dalla Commissione a favore dei civili, chiedendone però il potenziamento. Plaude inoltre alla decisione del Consiglio di convocare una Conferenza internazionale dei donatori per la ricostruzione della Georgia ed esorta vivamente il Consiglio e la Commissione a esaminare la possibilità di un vasto piano di supporto finanziario dell'UE per la ricostruzione delle aree della Georgia interessate dal conflitto.

 

Infine, il Parlamento chiede alla Commissione di proporre la conclusione di accordi di facilitazione delle procedure di concessione dei visti e accordi di riammissione con la Georgia almeno equivalenti a quelli conclusi con la Russia. E invita gli Stati membri a riconsiderare l’emissione di visti per attività economiche con sede nell’Ossezia del Sud e nell’Abkhazia.

 

Prima di procedere alla votazione finale, Martin SCHULZ (PSE, DE) ha tenuto a precisare che il suo gruppo avrebbe auspicato inserire nella risoluzione una critica all'atteggiamento inopportuno del Presidente georgiano che ha poi provocato l'intervento russo. Coloro che oggi gridano, ha spiegato, sono gli stessi che hanno voluto inasprire il conflitto. Ciononostante, ha anticipato il voto favorevole del PSE al fine di mandare un messaggio chiaro del Parlamento.

 

 

Link utili

 

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sulla situazione in Georgia

 

Riferimenti

 

Risoluzione comune sulla situazione in Georgia

Procedura: Risoluzione comune

Dibattito: 1.9.2008

Votazione: 3.9.2008

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Colmare il divario retributivo tra uomini e donne

 

Il Parlamento sollecita misure per colmare le differenze salariali tra uomini e donne, anche imponendo ai datori di lavoro di elaborare piani d'azione specifici. Chiede di eliminare penalizzazioni derivanti dal congedo maternità e dall'attività autonoma e di promuovere l'imprenditoria femminile. Nel rilevare gli effetti positivi delle "quote rosa" in politica, chiede un'azione UE concertata contro la violenza sulle donne, inclusa la tratta, e misure per scoraggiare la domanda di prostituzione.

 

Nel rispondere al rapporto della Commissione sulla parità tra le donne e gli uomini nel 2008, il Parlamento ha approvato con 563 voti favorevoli, 65 contrari e 61 astensioni la relazione di Iratxe GARCÍA PÉREZ (PSE, ES) che ribadisce anzitutto la doppia natura della politica sulla parità di opportunità a livello comunitario: da un lato assicura che la parità tra uomini e donne sia rispettata in tutti gli ambiti politici e, dall'altro, riduce, con interventi specifici, la discriminazione nei confronti delle donne.

 

Nuove misure per colmare il divario retributivo

 

I deputati manifestano preoccupazione dinanzi alla mancanza di progressi per quanto riguarda il divario nella retribuzione tra uomini e donne, che si è stabilmente assestato sul 15% dal 2003, scendendo di un solo punto dal 2000. Esortano pertanto la Commissione e gli Stati membri a valutare le strategie e le azioni in tale ambito e, ove opportuno, a stabilire, in collaborazione con le parti sociali, nuove misure, o nuovi approcci nell'applicazione delle misure esistenti, per migliorare la situazione. A tale riguardo, sostengono la proposta volta a rafforzare la legislazione europea applicabile in materia, «imponendo ai datori di lavoro l'obbligo di eseguire verifiche sui salari e di elaborare piani d'azione specifici atti a colmare il divario salariale».

 

Il Parlamento osserva peraltro che anche le donne con un livello d'istruzione superiore agli uomini «percepiscono salari inferiori, ottengono impieghi più precari e avanzano più lentamente nella carriera» rispetto a quest'ultimi. Nell'esortare quindi la Commissione e gli Stati membri a esaminare le ragioni e a trovare delle soluzioni, chiede inoltre di istituire la giornata internazionale della parità retributiva il 22 febbraio.

 

... e combattere le altre discriminazioni in ambito lavorativo

 

I deputati invitano la Commissione e gli Stati membri a adottare le misure necessarie ad attuare l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche sociali e in materia di occupazione e sicurezza sociale e a combattere ogni forma di discriminazione. Rilevano infatti che vi sono sempre notevoli differenze tra le donne e gli uomini in tutti gli altri aspetti relativi alla qualità dell'ambiente di lavoro. Ad esempio, i tassi di occupazione delle donne con figli a carico raggiungono solo il 62,4%, rispetto al 91,4% degli uomini. Inoltre la partecipazione delle donne al mercato del lavoro à ancora ampiamente caratterizzata da un'elevata e crescente quota di lavoro parziale, pari al 31,4% per le donne nell'UE a 27 rispetto al 7,8% degli uomini, cosicché le donne rappresentano il 76,5% dei lavoratori a tempo parziale. Anche i contratti di lavoro a tempo determinato sono più frequenti tra le donne (15,1%, ossia un punto in più rispetto agli uomini), mentre la disoccupazione di lunga durata è sempre molto più frequente per le donne (4,5%) che per gli uomini (3,5%).

 

Nel ricordare che qualsiasi politica in materia di conciliazione della vita professionale e familiare deve basarsi sul principio della libera scelta delle persone ed essere adeguata alle diverse fasi della vita, il Parlamento ritiene che l'accordo quadro relativo al congedo parentale possa essere migliorato nei seguenti punti: attuazione di misure volte a incoraggiare i padri a prendere un congedo parentale, rafforzamento dei diritti dei lavoratori che prendono un congedo parentale e attenuazione del regime di congedi, aumento della durata e dell'indennizzo del congedo parentale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre proporre misure specifiche per ridurre gli effetti negativi dei congedi di maternità sulla carriera, la retribuzione e i diritti pensionistici. Le imprese sono invece invitate ad applicare misure flessibili di politica familiare volte a facilitare la ripresa lavorativa dopo un'interruzione di carriera.

 

Allo stesso tempo occorre migliorare la disponibilità, la qualità e l'accesso dei servizi per la cura dell'infanzia e dei servizi per la cura delle persone a carico ed assicurare la compatibilità di tali servizi con gli orari di lavoro a tempo pieno delle persone su cui ricade la responsabilità dell'assistenza a bambini e a persone non autosufficienti.

 

Il Parlamento chiede poi alla Commissione di presentare senza indugio una proposta di modifica della direttiva 86/613/CEE relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, comprese le attività nel settore agricolo, al fine di eliminare la discriminazione indiretta, di sviluppare un obbligo positivo di parità di trattamento e di migliorare la situazione giuridica delle mogli coadiuvanti. Invitando poi gli Stati membri ad attribuire una particolare attenzione alla presenza di strutture a sostegno della maternità per le donne che esercitano un'attività indipendente, chiede anche di promuovere l'imprenditorialità femminile nel settore industriale e di fornire assistenza finanziaria e strutture di consulenza professionale alle donne che costituiscono società.

 

Promuovere l'attività politica delle donne: le quote rosa hanno effetti positivi

 

Ritenendo che, nel complesso, la partecipazione delle donne al processo decisionale, a livello locale, nazionale e comunitario, «sia insufficiente», i deputati invitano la Commissione, gli Stati membri e i partiti politici a prendere in considerazione «azioni positive volte a migliorare la situazione». In tale contesto, sottolineano «gli effetti positivi dell'uso delle quote elettorali sulla rappresentanza delle donne».

 

Combattere la violenza: politiche UE contro la tratta delle donne

 

Il Parlamento sottolinea l'importanza di combattere la violenza contro le donne e invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a intraprendere un'azione concertata in tale ambito, anche attraverso nuove misure. Tuttavia, accogliendo con 360 voti favorevoli e 313 contrari una proposta del PPE/DE, ha soppresso l'invito rivolto a Commissione e Consiglio a creare una base giuridica chiara per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e a prendere una decisione sulla piena comunitarizzazione di politiche finalizzate alla lotta contro la tratta di esseri umani e sulle relative questioni dell'immigrazione e dell'asilo, specie sul diritto di asilo per motivi di repressione e persecuzione fondati sul genere.

 

I deputati invitano inoltre la Commissione e gli Stati membri a unire i loro sforzi nella lotta contro la criminalità organizzata e le reti di traffici, nonché a adottare e rafforzare misure legislative, amministrative, educative, sociali e culturali volte a «scoraggiare la domanda di prostituzione». Allo stesso tempo, prendendo atto dell'importanza del fatto che le donne abbiano il controllo dei propri diritti sessuali e riproduttivi, sostengono le misure e le azioni volte a migliorare l'accesso delle donne ai servizi della salute sessuale e riproduttiva e ad aumentare la consapevolezza dei loro diritti e dei servizi disponibili.

 

 

Link utili

 

Relazione della Commissione: Parità tra le donne e gli uomini - 2008
Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010
Decisione del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005)

 

 

Riferimenti

 

Iratxe GARCÍA PÉREZ (PSE, ES)

Relazione sulla parità tra le donne e gli uomini - 2008

Procedura: Iniziativa

Dibattito: 2.9.2008

Votazione: 3.9.2008


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Pubblicità: stop agli stereotipi sulle donne

 

Gli stereotipi di genere nei media devono essere eliminati. E' quanto sostiene il Parlamento rilevando l'importanza delle norme e dei codici di condotta che vietano la pubblicità con messaggi discriminatori. Nel sollecitare i pubblicitari a considerare con attenzione il ricorso a modelle "anoressiche", chiede di eliminare i messaggi con stereotipi da testi scolastici, giocattoli, videogiochi e Internet. Auspica premi per le pubblicità che valorizzano le donne e campagne di sensibilizzazione.

 

Approvando con 504 voti favorevoli, 110 contrari e 22 astensioni la relazione di Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE), il Parlamento sottolinea anzitutto l’importanza di dare alle donne e agli uomini «le stesse possibilità di svilupparsi come individui a prescindere dal sesso di appartenenza». In seguito, osservando che gli stereotipi di genere esistono ancora «in ampia misura», malgrado i diversi programmi comunitari volti a conseguire la parità tra i sessi, sostiene che essi «devono essere eliminati». Inoltre, rileva come la discriminazione di genere nei media sia tuttora diffusa, mentre la pubblicità e i media che presentano stereotipi «possono essere considerati come parte di tale fenomeno». Pubblicità e marketing, poi, «riflettono la cultura e contribuiscono altresì a crearla», e la prima può qualche volta presentare la vita reale degli uomini e delle donne «in modo caricaturale».

 

Vietare le pubblicità degradanti per le donne, attenzione alle modelle "anoressiche"

 

Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere con idonei mezzi affinché il marketing e la pubblicità garantiscano il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non comportino discriminazioni dirette o indirette né contengano alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, «e non contengano elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne».

 

Per il Parlamento è quindi particolarmente importante che la pubblicità sui media sia disciplinata da norme etiche e/o giuridiche vincolanti e/o dai codici condotta esistenti che proibiscono la pubblicità che trasmette messaggi discriminatori o degradanti basati sugli stereotipi di genere o che incita alla violenza.

 

Il Parlamento osserva peraltro che la rappresentazione dell'ideale corporeo nella pubblicità e nel marketing «può influire negativamente sull'autostima delle donne e degli uomini», in particolare delle adolescenti e di quante sono esposte al rischio di disordini alimentari, come l'Anoressia nervosa e la Bulimia nervosa. Invita quindi i pubblicitari «a considerare con attenzione il ricorso a modelle estremamente magre per la pubblicità dei prodotti».

Eliminare messaggi discriminatori da testi scolastici, giocattoli, videogiochi, internet e pubblicità

 

I deputati sottolineano che la presenza di stereotipi negli spot pubblicitari trasmessi durante i programmi per bambini costituisce «un vero problema a causa delle sue potenziali ripercussioni sulla socializzazione di genere e, di conseguenza, sul modo in cui i bambini vedono se stessi, i propri familiari e il mondo esterno». Pertanto, gli sforzi volti a combattere gli stereotipi di genere nei media e nella pubblicità dovrebbero essere affiancati da strategie e misure educative per sensibilizzare i bambini fin dall'infanzia e per sviluppare il senso critico fin dall'età adolescenziale.

 

Secondo i deputati è inoltre necessario mettere in discussione la suddivisione tradizionale dei ruoli ed eliminare i messaggi che ledono la dignità umana e che contengono stereotipi di genere veicolati dai testi scolastici, dai giocattoli, dai videogiochi per PC e console, da Internet e dalle nuove tecnologie di informazione e di comunicazione (TIC) e dalla pubblicità trasmessa dai vari tipi di media.

 

Il Parlamento rileva inoltre «con estrema preoccupazione» che l'offerta di prestazioni sessuali sulla stampa, compresi i quotidiani locali, oltre a rafforzare lo stereotipo della donna-oggetto, rende tali messaggi «visibili ed accessibili ai minori».

 

Premi alle pubblicità che valorizzano le donne e campagne di sensibilizzazione

 

Il Parlamento sottolinea la necessità di buoni esempi da una prospettiva di genere nel campo dei media e della pubblicità «per mostrare che un cambiamento è possibile e auspicabile» e ritiene che gli Stati membri debbano ufficializzare l'aggiudicazione di un premio dell'industria pubblicitaria rivolto ai propri appartenenti e di un premio del pubblico per i messaggi pubblicitari che si allontanano maggiormente dagli stereotipi sessisti «per dare un'immagine positiva e valorizzante delle donne, degli uomini e dei rapporti fra i due sessi». Sollecita infine il lancio campagne di sensibilizzazione contro gli insulti a sfondo sessista o le immagini degradanti della donna e dell'uomo nella pubblicità e nel marketing.

 

Accogliendo un emendamento del PPE/DE, l'Aula ha soppresso l'invito rivolto agli Stati a istituire organi nazionali preposti al monitoraggio dei media, con una sezione per la parità di genere dotata di competenze specifiche che avrebbe avuto il compito di ricevere i reclami del pubblico, di aggiudicare premi per la parità ai professionisti dei media e della pubblicità e di effettuare studi e di svolgere un monitoraggio regolare dei contenuti mediatici.

 

Riferimenti

 

Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE)

Relazione sull’impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini

Procedura: Iniziativa

Dibattito: 2.9.2008

Votazione: 3.9.2008

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Vietare la clonazione di animali destinati all'alimentazione

 

Il Parlamento chiede di vietare, a scopi alimentari, la clonazione di animali e il loro allevamento, nonché la vendita e l'importazione di prodotti da essi derivati. Ritiene infatti che ciò minaccia l'immagine dell'agricoltura UE, basata su prodotti di qualità, sui principi ecocompatibili e sul rispetto di rigorosi standard di benessere degli animali. Paventando anche una riduzione della diversità genetica, sostiene che l'impatto della clonazione non è ancora stato adeguatamente studiato.

 

Con 622 voti favorevoli, 32 contrari e 25 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che invita la Commissione a presentare proposte volte a vietare a scopi di approvvigionamento alimentare la clonazione di animali, l'allevamento di animali clonati o della loro progenie e l'immissione in commercio di carne o prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie. Così come l'importazione di animali clonati, della loro progenie, del seme e degli embrioni di animali clonati o della loro progenie nonché la carne e i prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie. In tale contesto, è precisato, occorrerà tenere conto delle raccomandazioni dell'AESA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) e dell'EGE (Gruppo europeo per l'etica nella scienza e nelle nuove tecnologie).

 

Il Parlamento, infatti, ritiene che la clonazione «costituisce una grave minaccia all'immagine e alla sostanza del modello agricolo europeo» che si basa sulla qualità dei prodotti, sui principi ecocompatibili e sul rispetto di standard rigorosi di benessere degli animali. Sostiene inoltre che l'impatto della clonazione degli animali per scopi alimentari «non è ancora stato adeguatamente studiato». Ricorda inoltre che la clonazione «ridurrebbe significativamente la diversità genetica del patrimonio zootecnico, aumentando le probabilità che intere mandrie siano decimate da malattie alle quali sono suscettibili».

 

I deputati sottolineano poi che i procedimenti di clonazione «mostrano bassi tassi di sopravvivenza per gli embrioni trasferiti e gli animali clonati», molti dei quali «muoiono precocemente per collasso cardiovascolare, immunodeficienze, insufficienza epatica, difficoltà respiratorie, disfunzioni renali e anomalie muscoloscheletriche». Ricordano inoltre che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha osservato che i tassi di mortalità e di malattia dei cloni «sono più elevati rispetto a quelli degli animali concepiti per via sessuale, e che i disturbi e gli aborti in fase avanzata della gravidanza possono avere ripercussioni sulla salute delle madri in affitto».  Notano infine che il Gruppo europeo sull'etica «contesta la legittimità etica della clonazione di animali a scopi alimentari e ritiene che non vi siano argomentazioni convincenti che giustifichino la produzione alimentare ottenuta dai cloni e dalla loro progenie».

 
 

Link utili

 

Direttiva del Consiglio riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (98/58/CE)

 

 

Riferimenti

 

Risoluzione sulla clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare

Procedura: Risoluzione

Dibattito: 2.9.2008

Votazione: 3.9.2008

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Chimica: nuove norme per etichettare sostanze pericolose

 

Il Parlamento ha adottato un regolamento che istituisce un nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose. Lo scopo è di tutelare i consumatori e l'ambiente, ma anche di ridurre i costi per le imprese. Sulle etichette dovranno figurare pittogrammi e indicazioni di pericolo e consigli di prudenza (generali, di reazione, di conservazione e di smaltimento). Gli imballaggi dovranno essere sicuri e non attirare l'interesse dei bambini o indurre in errore i consumatori.

 

Con 604 voti favorevoli, 9 contrari e 13 astensioni, il Parlamento ha adottato la relazione di Lia SARTORI (PPE/DE, IT) che, sulla base di un compromesso con il Consiglio, approva definitivamente un regolamento che istituisce un nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose. Il regolamento potrà entrare in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Talune sue disposizioni si applicheranno a partire dal 1° dicembre 2010 (sostanze) ed altre dal 1° giugno 2015 (miscele).

 

Il regolamento armonizza i criteri relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele applicando nell'UE i criteri internazionali stabiliti dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), noti sotto la denominazione di Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). Prescrive inoltre che i produttori, gli importatori e gli utilizzatori a valle classifichino le sostanze e le miscele poste sul mercato, mentre i fornitori devono imballarle e etichettarle. Produttori e importatori devono poi notificare all'Agenzia europea delle sostanze chimiche gli elementi di tali classificazione ed etichettatura, qualora non fossero stati sottoposti in base al regolamento REACH. Il regolamento, in un allegato, stabilisce inoltre un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni ed elementi per l'etichettatura a livello comunitario. Infine, prevede un inventario delle sostanze costituito da tutte le notifiche, registrazioni e classificazioni armonizzate e dagli elementi relativi all'etichettatura.

 

L'obiettivo generale del regolamento è di assicurare un grado elevato di tutela della salute umana e dell'ambiente, garantendo al tempo stesso la libera circolazione delle sostanze e delle miscele nel mercato interno. L'idea è di classificare e etichettare allo stesso modo prodotti chimici identici che presentano lo stesso pericolo ovunque. Attualmente, ad esempio, una determinata quantità di sostanza (come LD50) è qualificata come "pericolosa" in base al GHS, mentre nell'UE, in Australia, Malesia e Tailandia è indicata come "nociva", per USA, Canada, Giappone e Corea è "tossica", in Nuova Zelanda è "rischiosa" e in Cina è indicata come "non pericolosa". L'uso degli stessi criteri per identificare i pericoli dei prodotti chimici e della stessa etichettatura per descriverli permetterà dunque di accrescere la coerenza, la trasparenza e la comparabilità internazionale delle misure di tutela della salute umana e dell'ambiente. Inoltre, non dovendo valutare le informazioni sui pericoli dei loro prodotti chimici secondo diversi criteri, le imprese avranno minori costi da sostenere.

 

Il regolamento non si applica alle sostanze e alle miscele radioattive, a quelle assoggettate a controllo doganale che sono in deposito temporaneo o in zona franca in vista di una riesportazione, alle sostanze intermedie non isolate ed a quelle utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici che non sono immesse sul mercato. D'altro canto, Gli Stati membri possono permettere talune eccezioni in casi specifici per talune sostanze o miscele, «qualora ciò fosse necessario nell'interesse della difesa». Il regolamento, infine, non si applica ai rifiuti, nonché a sostanze e miscele destinate all'utilizzatore finale già coperte da una normativa UE, quali i prodotti medicinali e veterinari, i cosmetici, i dispositivi medici, gli alimenti o mangimi (anche quando sono utilizzati come additivi o sostanze aromatizzanti).

 

Come richiesto dai deputati, fatti salvi eventuali sviluppi in sede ONU, la classificazione e l'etichettatura di sostanze PBT (persistenti, bioaccumulanti e tossiche) e vPvB (molto persistenti e molto bioaccumulanti) andrebbero incluse in seguito nel campo di applicazione del regolamento. Gli Stati membri e la Commissione, pertanto, sono chiamate a promuovere l'armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura di tali tipi di sostanze a livello di Nazioni Unite.

 

Norme sull'etichettatura: pittogrammi, avvertenze e consigli di prudenza

 

In forza al regolamento, una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio dovrà essere provvista di un'etichetta che indichi nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore e la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta negli imballaggi disponibili per il pubblico, se tale quantità non è indicata altrove sull'imballaggio. L'etichetta dovrà inoltre contemplare gli "identificatori" del prodotto (ossia le informazioni che permettono di identificare la sostanza o miscela), nonché, se appropriato, i pittogrammi di pericolo e le avvertenze previste dal provvedimento stesso.

 

I pittogrammi di pericolo sono destinati a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione. Si presentano con forma di un quadrato poggiante su una punta e sono costituiti da un simbolo nero su fondo bianco, con un bordo rosso sufficientemente largo «da risultare chiaramente visibile». Per i prodotti che comportano un rischio di "tossicità acuta", ad esempio, all'interno del quadrato figura un teschio del tipo usato un tempo dai pirati. Ognuno di essi deve coprire almeno 1/20 della superficie dell’etichetta armonizzata e non misurare meno di 0,5 cm2. Anche le diverse avvertenze, corrispondenti a ciascuna classificazione specifica, figurano in un allegato in cui sono indicati gli elementi dell'etichetta prescritti per ciascuna classe di pericolo. Il regolamento precisa peraltro che se è utilizzata l'avvertenza "pericolo", sull'etichetta non deve figurare la parola "attenzione".

 

L'etichetta dovrà comprendere anche le indicazioni di pericolo corrispondenti alla classificazione di una sostanza o miscela pericolosa. Le indicazioni possono riguardare le proprietà fisiche (“Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato”) o la pericolosità per la salute (“Corrosivo per le vie respiratorie”). Per alcune sostanze o miscele, l'etichetta deve contenere informazioni supplementari. Così, nel caso di pitture e vernici il cui tenore di piombo è superiore allo 0,15% del peso totale della miscela, l'etichetta apposta sull'imballaggio deve recare la seguente dicitura: “Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati da bambini ”. Quella sull'imballaggio delle miscele contenenti più dell'1% di cloro attivo deve invece contenere il seguente monito: “Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)”.

L'etichettatura deve anche contemplare dei consigli di prudenza che possono essere scelti tra quelli indicati in un allegato del regolamento, «tenendo conto delle indicazioni di pericolo e degli impieghi previsti o identificati della sostanza o miscela». Vi sono consigli a carattere generale come "Tenere fuori dalla portata dei bambini". Ma sono previsti anche consigli più specifici a scopo preventivo, differenziati a seconda della sostanza: "Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti", "Evitare il contatto durante la gravidanza/l’allattamento", "Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato". Vi sono poi i consigli in materia di reazione a un evento: "In caso di malessere contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico" o "In caso di contatto con la pelle (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia". Per i casi di incendio, può essere indicato "Estinguere con ..." o, più prudentemente, "Evacuare la zona". Vi sono infine consigli in materia di conservazione - "Proteggere dai raggi solari" o "Conservare sotto chiave" - e di smaltimento.

 

Il regolamento prevede peraltro disposizioni particolari relative all'etichettatura applicabile alle bombole del gas, ai contenitori di gas destinati al propano, al butano o al gas di petrolio liquefatto, agli aerosol e ai contenitori muniti di un dispositivo sigillato di polverizzazione e contenenti sostanze classificate come presentanti un pericolo in caso di aspirazione, ai metalli in forma massiva, alle leghe, alle miscele contenenti polimeri, alle miscele contenenti elastomeri e, infine, agli esplosivi immessi sul mercato al fine di ottenere un effetto esplosivo o pirotecnico. Norme specifiche sono poi previste per le sostanze e miscele contenute in imballaggi più piccoli o in contenitori monouso.

 

Più in generale, l'etichetta dovrà essere apposta «fermamente» su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela e dovrà essere leggibile orizzontalmente con l'imballaggio disposto in modo normale. Il colore e la presentazione dell'etichetta dovranno poi essere tali che il pittogramma di pericolo se ne distingua chiaramente. Inoltre, gli elementi dell'etichetta dovranno essere riportati in modo chiaro e indelebile, distinguersi chiaramente dallo sfondo ed avere una dimensione e una spaziatura che li rendano «facilmente leggibili». Il provvedimento definisce inoltre le norme riguardo alla disposizione delle informazioni sull'etichetta nonché prescrizioni particolari relative all'etichettatura dell'imballaggio esterno, dell'imballaggio interno e dell'imballaggio unico. Sull'etichetta e sull'imballaggio, comunque, è vietato apporre affermazioni quali "non tossico", "non nocivo", "ecologico" o qualsiasi altra indicazione che lasci supporre che una sostanza o una miscela non siano pericolose o che sia incoerente con la loro classificazione.

 

Accogliendo nella sostanza quanto richiesto dai deputati, il regolamento prevede che dopo tre anni dalla sua adozione l'Agenzia conduca uno studio sulla comunicazione e l'informazione al pubblico riguardo all'uso sicuro delle sostanze e delle miscele, nonché sulla potenziale necessità di fornire informazioni addizionali in etichetta. Tale studio dovrà essere realizzato in consultazione delle autorità competenti e dei soggetti interessati, e portare a un codice di buone prassi. La Commissione, inoltre, dovrà presentare una relazione fondata sullo studio e, se del caso, proporre delle modifiche al regolamento.

 

Imballaggi sicuri, che non attirano l'attenzione dei bambini

 

Il regolamento stabilisce anche norme riguardo agli imballaggi che contengono sostanze o miscele pericolose. Questi, infatti, dovranno essere concepiti e realizzati in modo tale da «impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto», tranne nei casi in cui sono prescritti speciali dispositivi di sicurezza. I materiali che costituiscono l’imballaggio e la chiusura, inoltre, non dovranno poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi. Tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura, poi, dovranno essere «solide e robuste», in modo da escludere qualsiasi allentamento e da «sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione». Gli imballaggi costituiti da recipienti muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato dovranno essere congegnati in modo che il recipiente possa essere richiuso varie volte senza fuoriuscite del contenuto.

 

Gli imballaggi contenenti una sostanza o miscela offerta al pubblico non dovranno inoltre avere una forma o un design «che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre i consumatori in errore». Non potranno avere neanche una presentazione o un design simile a quelli utilizzati per prodotti alimentari, mangimi, medicinali o cosmetici, che potrebbero indurre in errore i consumatori. In alcuni casi, gli imballaggi dovranno poi essere muniti di una chiusura di sicurezza per i bambini. Gli imballaggi dovranno inoltre recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto nei casi di sostanze o miscele fornite al pubblico e classificate per tossicità acuta, corrosione della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione, sensibilizzazione della pelle o delle vie respiratorie, come pericolose in caso di aspirazione o come gas, liquidi e solidi infiammabili.

 

Verso un'armonizzazione delle informazioni da fornire ai Centri Antiveleno

 

In forza al regolamento gli Stati membri dovranno designare uno o più organismi (Centri antiveleno) a cui gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato saranno tenuti a comunicare le informazioni utili, in particolare riguardo alle misure di prevenzione e cura, specialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria. Come richiesto dai deputati, entro 3 anni dall'entrata in vigore del provvedimento, la Commissione dovrà valutare la possibilità di armonizzare le informazioni da fornire a tali centri e di stabilire un formato unico per la trasmissione delle informazioni. Potrà quindi integrare il regolamento con un allegato che specifichi queste disposizioni.

 

Tutela del segreto commerciale e test sugli animali

 

Un produttore, importatore o utilizzatore a valle di una sostanza presente in una miscela, potrà chiedere all'Agenzia di essere autorizzato a utilizzare un nome chimico alternativo qualora possa dimostrare che l'indicazione dell'identità chimica della sostanza pregiudichi il segreto commerciale, in particolare i propri diritti di proprietà intellettuale. Una domanda del genere dovrà essere accompagnata dal pagamento di una tassa determinata dalla Commissione europea. Come richiesto dai deputati, alle piccole e medie imprese sarà imposta una tassa ridotta.

 

Qualora fossero realizzate nuove prove ai fini del regolamento, i test su animali devono essere compiuti - nel rispetto della legislazione UE (direttiva 86/609/CEE) - «soltanto se non esistono alternative in grado di fornire dati affidabili e di qualità». Sono inoltre vietati i test sull'uomo e su primati non umani. D'altra parte, i dati ottenuti da altre fonti, come studi clinici, possono essere utilizzati ai fini del regolamento.

 

Il regolamento, infine prevede che i fornitori di una filiera industriale debbano cooperare per rispettare i requisiti relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio. I fornitori dovrebbero anche cooperare attraverso la costituzione di un network per condividere i dati e le esperienze nella classificazione delle sostanze e delle miscele. Tale network potrebbe anche essere usato per lo scambio di informazioni e delle migliori prassi allo scopo di semplificare il rispetto degli obblighi in materia di notifica.
 

Link utili

 

Maxi-emendamento di compromesso
Proposta della Commissione
Regolamento REACH

Sito della Commissione

 

Riferimenti

 

Lia SARTORI (PPE/DE, IT)

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e recante modifica della direttiva 67/548/CEE e del regolamento (CE) n. 1907/2006

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 3.9.2008

Votazione: 3.9.2008

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Promuovere la circolazione di veicoli a idrogeno in Europa

 

Il Parlamento ha adottato un regolamento che fissa le norme europee per l'omologazione dei veicoli a idrogeno. Gli obiettivi sono di garantire il buon funzionamento del mercato delle auto nell'UE e fornire un quadro normativo ai costruttori che già stanno sviluppando veicoli di questo genere. Ma anche promuovere la circolazione di auto all'idrogeno nelle città europee per tutelare l'ambiente. In caso di violazione delle prescrizioni, i costruttori sarebbero passibili di sanzioni.

 

Approvando con 644 voti favorevoli, 2 contrari e 11 astensioni la relazione di Anja WEISGERBER (PPE/DE, DE), il Parlamento ha sottoscritto un maxi-emendamento di compromesso che permetterà l'adozione definitiva di un regolamento volto a stabilire, per la prima volta, norme tecniche armonizzate per l’omologazione degli autoveicoli alimentati a idrogeno. Il provvedimento, dopo l'approvazione formale del Consiglio, potrà quindi essere applicato due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'armonizzazione delle norme tecniche è volta anzitutto a evitare l’adozione di norme diverse da uno Stato membro all’altro e a garantire il buon funzionamento del mercato interno.

 

Inoltre, la maggior parte dei costruttori sta investendo molto nello sviluppo della tecnologia dell’idrogeno e ha già iniziato a immettere tali veicoli sul mercato. Nei prossimi anni, è probabile che aumenti la quota dei veicoli alimentati a idrogeno sul parco circolante totale. È perciò necessario specificare i requisiti comuni riguardo alla sicurezza di tali veicoli. Poiché i costruttori perseguono approcci in parte diversi nello sviluppo dei veicoli a idrogeno, è necessario stabilire requisiti tecnologicamente neutrali in materia di sicurezza. Definire una legislazione-quadro per l’omologazione dei veicoli a idrogeno, inoltre, «contribuirà a creare un clima di fiducia nella nuova tecnologia presso i potenziali utenti e il pubblico in generale»

 

Il regolamento intende infine garantire alti livelli di sicurezza pubblica e di tutela dell’ambiente e, pertanto, istituisce un quadro adeguato per «accelerare la commercializzazione di veicoli tecnologicamente innovativi e funzionanti con combustibili alternativi a ridotto impatto ambientale», in modo da poter «migliorare sensibilmente la qualità dell’aria nelle città e, di conseguenza, anche lo stato della salute pubblica». Quello a idrogeno, infatti, è considerato «un modo di alimentazione pulito dei veicoli del futuro», in quanto i veicoli «non scaricano inquinanti a base di carbonio né emettono gas a effetto serra». Il regolamento, tuttavia, precisa che l'idrogeno «è un vettore di energia e non una fonte energetica», di modo che l'utilità dell'alimentazione a idrogeno, dal punto di vista climatico, dipende dalla fonte di provenienza dell'idrogeno. Rileva quindi che occorre far sì che l’idrogeno combustibile sia prodotto in modo sostenibile «per quanto possibile da energie rinnovabili», affinché l’uso dell’idrogeno «abbia effetti positivi sull’equilibrio ambientale complessivo».

Più in particolare, il regolamento emenda la direttiva quadro per includere i veicoli a idrogeno nella procedura di omologazione. Essa specifica i requisiti tecnici di omologazione-tipo delle componenti adatte all’idrogeno (contenitori di idrogeno e altre componenti diverse dai contenitori) che fanno parte del sistema a idrogeno, così da garantire che quelle a contatto con l’idrogeno funzionino in modo adeguato e sicuro. Stabilisce inoltre requisiti per l’omologazione-tipo dei veicoli sui quali siano installati componenti o impianti a idrogeno. Modifica inoltre le direttive e i regolamenti sull’omologazione di tipi singoli per comprendervi requisiti specifici dei veicoli alimentati a idrogeno. Il regolamento comprende anche una serie di obblighi in capo ai costruttori.

Il provvedimento si limita a fissare solo le disposizioni fondamentali riguardanti l’omologazione di impianti e componenti a idrogeno, mentre i dettagli tecnici saranno indicati in provvedimenti di attuazione. In particolare, la Commissione dovrà stabilire requisiti e metodi di prova relativi a nuove forme di deposito o di uso dell’idrogeno, a componenti supplementari a idrogeno e al sistema di propulsione. Così come specifiche procedure, prove e prescrizioni riguardo alla protezione dagli urti dei veicoli a idrogeno nonché requisiti integrati di sicurezza del sistema.

La Commissione dovrebbe inoltre mettere a punto requisiti per l'uso di miscele di idrogeno e di gas naturale/biometano, in particolare di un rapporto di mescolamento di idrogeno e gas che tenga conto della fattibilità tecnica e dei vantaggi ambientali. È infatti possibile utilizzare miscele di idrogeno come combustibile di transizione verso l'uso dell'idrogeno puro «per facilitare l'introduzione di autoveicoli alimentati a idrogeno nei paesi che dispongono di una buona infrastruttura di gas naturale».

Inoltre, evidenziando come i veicoli a idrogeno possano aver successo sul mercato solo se è disponibile in Europa un'infrastruttura sufficiente in termini di distributori, il regolamento chiede alla Commissione di prevedere «misure atte a sostenere la costruzione di una rete di distributori a livello europeo per i veicoli alimentati a idrogeno».

Infine, il regolamento chiede agli Stati membri di stabilire le sanzioni da infliggere ai costruttori in caso di infrazione alle sue disposizioni, alle sue misure di esecuzione, nonché di adottare i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive», e comunicate alla Commissione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. I tipi di infrazione soggetti a una sanzione dovranno comprendere il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure che conducono a un richiamo, la falsificazione dei risultati di prova per l’omologazione-tipo o per la conformità dei veicoli in uso, la dissimulazione di dati o di caratteristiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo o al ritiro dell’omologazione, il rifiuto di consentire l’accesso all’informazione e, infine, l'uso di dispositivi di manipolazione.

Link utili

Maxi-emendamento di compromesso
Proposta della Commissione

Riferimenti

Anja WEISGERBER (PPE/DE, DE)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione-tipo di autoveicoli alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE
Procedura: Codecisione, prima lettura
Dibattito: 3.9.2008
Votazione: 3.9.2008

 

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