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RESOCONTO

 

25 novembre 2009

Strasburgo

 

 

 



 

 

Etichette sui pneumatici per una scelta consapevole degli automobilisti

 

Dal novembre 2012, tutti i nuovi pneumatici venduti nell'UE saranno classificati ed etichettati in base al consumo di carburante, al rumore esterno di rotolamento e all'aderenza sul bagnato. E' quanto prevede un regolamento adottato dal Parlamento volto a aumentare la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica dei trasporti stradali. Grazie all'etichetta, simile a quella degli elettrodomestici, i consumatori potranno paragonare le caratteristiche dei diversi pneumatici prima dell'acquisto.

 

Il Parlamento ha adottato un regolamento che mira ad aumentare la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. Istituisce quindi un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l’etichettatura, per consentire ai consumatori finali di fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto dei pneumatici.

 

I negoziatori del Parlamento e del Consiglio avevano raggiunto un accordo a inizio ottobre, quando il relatore Ivo BELET (PPE, BE) aveva sostenuto i vantaggi della nuova legislazione in materia. Il nuovo sistema di etichettatura - aveva dichiarato - "porterà a importanti vantaggi sia per l'ambiente sia per i consumatori", mentre i costi supplementari per i produttori dovrebbero restare contenuti. 

 

Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3, ossia a quelli destinati alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri e pesanti, ai rimorchi e agli semirimorchi. Non si applica invece ai pneumatici ricostruiti, a quelli da fuori strada professionali e a quelli progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1º ottobre 1990. Non si applica nemmeno ai pneumatici di scorta ad uso temporaneo, a quelli di categorie di velocità inferiori a 80 km/h a quelli chiodati e a quelli progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.

 

Consumo di carburante, rumore e aderenza su bagnato

 

Come per l'etichettatura energetica europea, anche quella per i pneumatici presenterà una classificazione dell'efficienza nel consumo di carburante su una scala che va dalla migliore prestazione (classe "A" verde) alla peggiore (classe "G" rossa). Inoltre, dovranno essere fornite informazioni circa le prestazioni in termini di aderenza al bagnato e di rumore esterno del rotolamento (espresso in decibel). I criteri per la classificazione sono indicati all'allegato I del regolamento, mentre un esempio di etichetta figura nell'allegato II.

 

Dal 1° novembre 2012, inoltre, i fornitori dovranno dichiarare nel materiale tecnico promozionale e sui loro siti web la categoria d’appartenenza rispetto al consumo di carburante, al rumore esterno di rotolamento e all'aderenza sul bagnato dei pneumatici per autovetture e veicoli commerciali leggeri e pesanti. Tali informazioni devono essere "di facile lettura e ... comprensione". Inoltre, se la classificazione di un determinato tipo di pneumatico varia a seconda delle dimensioni o di altri parametri, va indicato lo scarto tra il pneumatico che offre le migliori prestazioni e quello peggiore.

 

Tutti i pneumatici prodotti dopo il 1° luglio 2012 e destinati ad autovetture e veicoli commerciali leggeri dovranno essere muniti di un autoadesivo o essere accompagnati da un etichetta quando distribuiti da un fabbricante a un negozio o un garage.

 

Diversamente dagli elettrodomestici, i pneumatici non sono sempre esposti nei negozi. Pertanto, i deputati hanno insistito affinché i dettaglianti siano obbligati, prima della vendita, a informare gli utenti finali indicando le categorie dei prodotti sull'etichetta o su o con le fatture rilasciate.

 

Pneumatici molto silenziosi

 

Per promuovere i pneumatici molto silenziosi, il Parlamento ha negoziato la modifica del relativo pittogramma. Il livello del rumore esterno dovrà quindi essere indicato con un numero crescente di "onde" nere emesse da un "altoparlante". Ad esempio, i pneumatici silenziosi destinati alle autovetture (che producono meno di 68 decibel) saranno etichettati con un'onda nera e due bianche al fianco del valore in decibel.

 

Incentivi

 

In forza al regolamento, gli Stati membri non potranno offrire incentivi a favore di pneumatici inferiori alla classe C in relazione sia al consumo di carburante sia all’aderenza sul bagnato. E' peraltro precisato che misure fiscali e di bilancio "non costituiscono incentivi ai fini del presente regolamento".

 

 

Link utili

 

Testo della posizione comune

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Cambiamenti climatici: obiettivi ambiziosi sulle emissioni e impegno finanziario
 

I leader dei governi UE devono dimostrare leadership politica per garantire il successo della conferenza di Copenhagen sul cambiamento climatico. Il Parlamento auspica un accordo ambizioso e giuridicamente vincolante sulla riduzione delle emissioni per i paesi sviluppati e per quelli in via di sviluppo, al finanziamento degli impegni e a sanzioni per non osservanza. Le generazioni future, infatti, potrebbero non poter controllare i cambiamenti climatici se l'azione globale fosse ancora rinviata.

 

Poche settimane prima della riunione del COP15 a Copenhagen, il prossimo dicembre, che dovrebbe portare a un accordo globale internazionale post 2012 sui cambiamenti climatici, il Parlamento invita i Capi di Stato e di governo a "conferire alla questione la massima priorità e a dimostrare leadership politica". Esorta poi l'Unione europea "a continuare a sviluppare una politica esterna in materia di clima e a parlare con una sola voce per poter conservare il proprio ruolo guida nei negoziati durante la COP 15".

 

Ritiene che a Copenaghen, come minimo, le Parti debbano giungere a un accordo vincolante sugli obiettivi di attenuazione e di finanziamento dei paesi industrializzati. Inoltre, dovrebbero stabilire un processo formale per giungere, nei primi mesi del 2010, a un accordo globale che entri in vigore il 1° gennaio 2013.

 

In una risoluzione adottata con 516 voti favorevoli, 92 contrari e 70 astensioni, i deputati sostengono che l'accordo internazionale dovrebbe garantire che:

 

-       i paesi sviluppati riducano le loro emissioni di gas serra collettive in maniera significativa: ossia dei valori più alti della scala compresa tra il 25 e il 40 % entro il 2020 e di almeno l'80% entro il 2050, rispetto ai livelli del 1990;

 

-       i paesi in via di sviluppo si impegnino collettivamente a contenere l'incremento delle loro emissioni a un livello inferiore del 15/30% rispetto alla progressione prevista; tuttavia, dato il loro peso economico, la Cina, l'India e il Brasile dovrebbero impegnarsi per il conseguimento di obiettivi analoghi a quelli dei paesi industrializzati.

 

-       i paesi sviluppati abbiano la responsabilità de di fornire ai paesi in via di sviluppo sostegno finanziario e tecnico "sufficiente, sostenibile e prevedibile" - in aggiunta ai fondi dell'Aiuto pubblico allo sviluppo - per consentire loro di impegnarsi a favore della riduzione delle proprie emissioni; l'UE dovrebbe impegnarsi almeno ad un finanziamento globale di 5-7 miliardi di euro l'anno per il periodo 2010-2012;

 

-       il contributo collettivo dell'Unione europea agli sforzi di mitigazione e alle esigenze di adattamento dei paesi in via di sviluppo non sia inferiore a 30 miliardi di euro all’anno entro il 2020 - "una cifra che potrebbe aumentare con le nuove conoscenze acquisite sulla gravità dei cambiamenti climatici e l'entità dei relativi costi";

-       sia gli obiettivi di riduzione delle emissioni sia gli impegni di finanziamento debbano essere soggetti a un regime di conformità rafforzato, che comprenda un meccanismo di allerta rapida e sanzioni, quali il ritiro di future unità di quantità assegnate;

 

-       siano previste rigorose norme di qualità dei progetti nei futuri meccanismi di compensazione, per evitare che i paesi sviluppati sottraggano ai paesi in via di sviluppo le opzioni di riduzione a basso costo e per garantire che tali progetti abbiano standard elevati e consentano ulteriori riduzioni affidabili, verificabili ed effettive delle emissioni;

 

-       i trasporti aerei e marittimi internazionali siano inseriti in un accordo internazionale prevedendo gli stessi obiettivi vincolanti degli altri settori industriali, e che almeno il 50 % delle quote in tali settori siano messe all'asta;

 

-       sia fornito ai paesi in via di sviluppo "un cospicuo sostegno finanziario, nonché assistenza tecnica e amministrativa per fermare la grave deforestazione tropicale entro il 2020" e che sia creato un meccanismo mondiale per il carbonio forestale (GFCM) ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

 

Riguardo al finanziamento, i deputati sottolineano che un accordo a Copenaghen potrebbe fornire l'impulso necessario per un "Nuovo corso sostenibile" che rilanci la crescita sociale ed economica sostenibile, promuova le tecnologie sostenibili sotto il profilo ambientale, l'energia rinnovabile e l'efficienza energetica, riduca il consumo energetico e garantisca nuovi posti di lavoro e coesione sociale sia nei paesi sviluppati che nei paesi in via di sviluppo.

 

Infine, il Parlamento esorta gli USA "a rendere vincolanti gli obiettivi fissati durante la campagna elettorale, segnalando così con forza la volontà dei principali paesi sviluppati di impegnarsi nella lotta contro i cambiamenti climatici".  Sottolinea che è anche "estremamente importante" che l'India apporti un contributo, riconosce l'impegno del Giappone a ridurre le proprie emissioni del 25 % entro il 2020 e accoglie con favore i segnali positivi provenienti dalla Cina.

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Risarcire i passeggeri delle compagnie aeree fallite
 

Il Parlamento chiede un quadro legislativo volto a garantire il risarcimento dei passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea. Suggerisce di sancire il principio secondo cui tutti vettori che volano sulla stessa rotta hanno la responsabilità del rimpatrio dei passeggeri rimasti a terra, nonché di introdurre un sistema di assicurazione obbligatorio per le compagnie aeree ed un fondo di garanzia.

 

Approvando una risoluzione sostenuta da PPE, S&D, ALDE e Verdi/ALE, il Parlamento europeo invita la Commissione a presentare, entro il 1° luglio 2010, una proposta legislativa che abbia lo scopo specifico di prevedere un risarcimento per i passeggeri in caso di fallimento di una compagnia aerea.

 

I deputati notano infatti che, negli ultimi dieci anni, si è registrata una forte crescita del numero di vettori aerei a basso costo relativamente piccoli che operano voli verso destinazioni di vacanza riconosciute nonché del numero di passeggeri che essi trasportano. Osservano, tuttavia che, nello stesso periodo, si sono verificati 77 fallimenti, "con il risultato che in taluni casi svariate migliaia di passeggeri sono rimasti a terra nelle rispettive destinazioni, nell'impossibilità di utilizzare il loro biglietto aereo di ritorno".

 

Secondo il Parlamento, la proposta dovrà anche definire le modalità finanziarie e amministrative per il risarcimento, "compreso il principio della reciproca responsabilità per i passeggeri di tutte le compagnie aeree che volano sulla stessa rotta e hanno posti disponibili. Si potrebbe così "garantire il rimpatrio dei passeggeri lasciati a terra in aeroporti stranieri in caso di fallimento di una compagnia aerea".

 

Il Parlamento suggerisce inoltre di rafforzare la posizione dei passeggeri attraverso l'introduzione di un'assicurazione obbligatoria per le compagnie aeree, un programma di assicurazione volontaria per i passeggeri che le compagnie aeree sarebbero tenute a proporre, e l'istituzione di un fondo di garanzia.

 

Infine, in sede di revisione della direttiva le vacanze "tutto compreso", i deputati chiedono alla Commissione di proporre un'estensione del rimpatrio o dell'imbarco su un volo alternativo dei passeggeri interessati. La invitano anche a valutare la possibilità di estendere tali misure alle compagnie aeree che hanno cessato di operare "causando ai passeggeri inconvenienti analoghi a quelli provocati dal fallimento di una compagnia aerea". La Commissione dovrebbe poi analizzare la possibilità di un rapido svincolo degli aeromobili sequestrati da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, "di modo che tali aeromobili possano essere utilizzati per rimpatriare i passeggeri lasciati a terra".
 

Link utili

 

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"
Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (testo consolidato)
Regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (testo consolidato)
Regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (testo consolidato)
Regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

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Il Parlamento è pronto all'applicazione del Trattato di Lisbona
 

Il Parlamento è pronto ai cambiamenti che saranno introdotti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e che gli conferiranno maggiori poteri. I deputati hanno votato una serie di riforme al proprio Regolamento interno per adattarlo all'arrivo dei 18 nuovi deputati, ai nuovi e più ampi poteri legislativi e alla nuova procedura di bilancio che pongono il Parlamento ed i governi nazionali dell'UE sullo stesso piano.

 

La modifica al regolamento interno del Parlamento è stata approvata dall'Aula. Durante il dibattito nell'emiciclo, il relatore David MARTIN (S&D, UK) ha affermato: "Con l'Atto unico da neonato il Parlamento è passato all'infanzia, Maastricht ci ha immesso nella pubertà, Nizza e Amsterdam ci hanno portato all'età adulta e il trattato di Lisbona ci assegna i pieni diritti di un Parlamento adulto".

 

In tutto,18 deputati provenienti da 12 Stati membri (di cui uno italiano che si aggiunge agli attuali 72), si aggiungeranno agli attuali 736 non appena il Trattato entrerà in vigore ed un protocollo, dedicato a tale questione, sarà ratificato da tutti gli Stati membri. Fino a quel momento, i deputati-designati non godranno del diritto di voto ma potranno adottare lo status di "osservatori", una possibilità prevista ora dal regolamento interno.

 

I cambiamenti del Regolamento tengono conto anche dell'aumento significativo dei poteri legislativi del Parlamento. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, infatti, la quasi totalità delle politiche europee è soggetta alla "procedura legislativa ordinaria", che pone il Consiglio ed il Parlamento sullo stesso piano in quanto legislatori. Anche i provvedimenti relativi alla procedura di bilancio sono rivisti, poiché il Parlamento ha ora gli stessi poteri del Consiglio anche quando si tratta di decidere il bilancio dell'UE.

 

Inoltre, è stata adattata la procedura per l'elezione del Presidente della Commissione per tenere conto dei maggiori conferiti dal trattato al Parlamento. Ulteriori cambiamenti riguardano le ricadute legislative della Carta dei diritti fondamentali, il diritto del parlamento di proporre modifiche al trattato e l'accresciuta influenza dei parlamenti nazionali.

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"Made in": indicare l'origine dei prodotti importati nell'UE
 

Il Parlamento ribadisce la richiesta di istituire un regime obbligatorio d'indicazione del paese d'origine per prodotti tessili, abiti, calzature, borse, gioielli, lampade, ceramiche e mobili importati dai paesi extra UE. Ciò consentirebbe ai consumatori di conoscere le condizioni sociali, ambientali e di sicurezza della fabbricazione, e garantirebbe pari condizioni di concorrenza con i partner commerciali che già ricorrono a tale sistema. Va poi di rafforzata la lotta contro le frodi doganali.

 

Approvando con 529 voti favorevoli, 27 contrari e 37 astensioni una risoluzione comune sostenuta da PPE, S&D, ALDE, Verdi/ALE ed ECR, il Parlamento ribadisce che la protezione dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, "che prevedano anche indicazioni dell'origine".

 

Invita quindi la Commissione a mantenere inalterata la sua proposta del 2005 riguardo a un regolamento sull’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi. E a ripresentarla dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, affinché si applichi la 'procedura legislativa ordinaria' (codecisione) che pone il Parlamento su un piede di parità rispetto al Consiglio.

 

La proposta originale, arenata al Consiglio, introdurrebbe nell’UE un regime obbligatorio d'indicazione del paese d'origine a un numero limitato di prodotti importati, quali tessili, gioielleria, abbigliamento, calzature, mobili, cuoio, apparecchi per l’illuminazione, oggetti di vetro, ceramiche, borse e borsette. Secondo i deputati, l'obbligo del "made in" per tali prodotti fornirebbe "un'informazione molto utile per la scelta da parte del consumatore finale", consentendogli di mettere questi prodotti in relazione con le norme sociali, ambientali e di sicurezza generalmente associate a tale paese.

 

Il Parlamento ritiene inoltre che le disparità tra le regolamentazioni vigenti negli Stati membri e la mancanza di norme comunitarie chiare in materia danno luogo a un quadro giuridico frammentario. D'altro lato, osserva che parecchi dei principali partner commerciali dell'UE, quali Stati Uniti, Cina, Giappone e Canada, hanno introdotto obblighi di legge in materia di marchio d'origine. Invita quindi la Commissione e il Consiglio a compiere "tutti i passi necessari per assicurare parità di condizioni con i partner commerciali che hanno introdotto obblighi in materia di marchio d'origine". Esorta inoltre gli Stati membri a tenere un approccio comunitario coerente sulla questione in modo da consentire ai consumatori dell'UE di ricevere informazioni più complete e accurate.
 

Infine, i deputati chiedono l'istituzione di opportuni meccanismi di vigilanza e di lotta contro la frode in campo doganale e invitano la Commissione a "intervenire energicamente, di concerto con gli Stati membri, per difendere i legittimi diritti e le legittime aspettative dei consumatori ogniqualvolta vi siano prove di un uso fraudolento o ingannevole dei marchi d'origine da parte di importatori e di produttori non UE".

 

Nel corso del dibattito in Aula tenutosi l'11 novembre scorso, oltre alla commissaria Asthon, erano intervenuti i seguenti deputati italiani: Cristiana Muscardini (PPE), Gianluca Susta (S&D), Niccolò Rinaldi (ALDE), Lara Comi (PPE) e Sergio Silvestris (PPE).

 

 

Link utili

 

Dibattito in Aula - video (11.11.2009)
Dichiarazione del Parlamento europeo sul marchio d'origine (11.12.2007)
Risoluzione del Parlamento europeo del 6.7.2006: Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi ("marchio di origine")
Proposta di regolamento relativo all’indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi

 

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