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RESOCONTO
22 ottobre 2008 Strasburgo
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Rafforzare la vigilanza finanziaria e proseguire gli obiettivi ambientali | |
Con 499 voti favorevoli, 130 contrari e 67 astensioni, il Parlamento sottolinea che la crisi in atto ha implicazioni che trascendono i mercati finanziari, ricorda l'importanza di mantenere aperto l'accesso al credito per i cittadini e le PMI. Come anche l'importanza degli investimenti nelle infrastrutture dell'UE, sostenuti anche dalla BEI, al fine di evitare «una flessione drammatica della crescita economica e dell'occupazione». Il Parlamento accoglie quindi favorevolmente le conclusioni del Consiglio «quale primo passo importante e coordinato per ripristinare la fiducia nei mercati, dare impulso ai prestiti interbancari e rafforzare i fondi propri delle banche, cosicché possano continuare a concedere prestiti alle imprese e alle famiglie».
Rileva poi l'importanza di politiche macroeconomiche europee «che rispondano rapidamente e in modo altamente coordinato al fine di rianimare la crescita economica globale». Osserva tuttavia che i principi del patto di stabilità e crescita «non devono essere compromessi e che gli Stati membri dovrebbero mirare al consolidamento fiscale».
Rafforzare la vigilanza sui mercati e il coordinamento
Preoccupato per il rischio nei mercati finanziari creato dalle dimensioni dei pacchetti nazionali di sostegno, il Parlamento reputa importante che, «nell'interesse dei contribuenti e dei bilanci degli Stati membri», qualsiasi intervento atto a salvare un istituto finanziario utilizzando denaro pubblico «sia accompagnato da interventi di sorveglianza pubblica, da miglioramenti in termini di governance, da limiti alle retribuzioni, da forti obblighi di rendicontazione nei confronti delle autorità pubbliche e da strategie di investimento per l'economia reale». Sollecita quindi misure atte a rafforzare il quadro di regolamentazione e vigilanza dell'UE e la gestione delle crisi a livello regolamentare dell'UE. In tale contesto, ribadisce la propria richiesta di misure legislative equilibrate, in particolare: regolamentazione e vigilanza delle banche, ruolo delle agenzie di rating, cartolarizzazione e supervisione della cartolarizzazione, hedge funds e altri tipi di nuovi istituti, ruolo del leverage, obblighi di trasparenza, regole di liquidazione, compensazione dei mercati fuori borsa e meccanismi di prevenzione delle crisi. Accoglie peraltro con favore la proposta di aumentare la protezione minima per i depositi bancari.
Nell'appoggiare le iniziative prese dalla Commissione e dal Consiglio per affrontare la crisi, il Parlamento ricorda poi l'importanza di disporre di un forte coordinamento a livello dell'UE in occasione della riunione del G8 e si dice fermamente convinto che occorra trovare risposte globali alla crisi, che promuovano l'edificazione di un nuovo ordine finanziario internazionale, con la riforma delle istituzioni di Bretton Woods. Plaude anche all'iniziativa di promuovere quanto prima una conferenza internazionale per discutere le conseguenze sotto il profilo regolamentare e della vigilanza che dovranno essere tratte per rispondere all'attuale crisi. Sollecita quindi la Commissione a presentare senza ulteriori indugi la sua proposta di revisione della direttiva sulla tassazione del risparmio.
Sì al pacchetto climatico, ma attenzione alla competitività dell'industria
Il Parlamento ritiene che gli obiettivi climatici dell'UE post-2012 «non debbano essere rimessi in discussione a causa dell'attuale crisi finanziaria internazionale». Impegnandosi a cooperare strettamente con il Consiglio e la Commissione per giungere quanto prima a un accordo efficace e attuabile sul cambiamento climatico e il pacchetto energetico, ricorda «che si tratta di una procedura di codecisione in cui è richiesta la maggioranza qualificata».
D'altra parte, il Parlamento evidenzia che per il settore industriale dell'UE, i suoi dipendenti e i consumatori «è indispensabile valutare con attenzione le misure elaborate per conseguire tali obiettivi al fine di accertarne le implicazioni sulla competitività generale e settoriale delle aziende europee». Ricorda inoltre che per l'industria dell'UE «è essenziale che siano introdotte le necessarie misure di flessibilità per i settori più esposti alla delocalizzazione/rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e alla perdita di competitività».
Il Parlamento, invita poi il Consiglio a mantenere gli ambiziosi obiettivi proposti che prevedono il raggiungimento di una quota obbligatoria di energie rinnovabili sostenibili pari al 20% del consumo energetico finale complessivo della Comunità e di una quota obbligatoria di energia da fonti rinnovabili sostenibili pari al 10% nel settore dei trasporti di ogni Stato membro entro il 2020. Ricorda inoltre la necessità di includere nel pacchetto globale relativo ai cambiamenti climatici e all'energia, la proposta di regolamento che definisce i livelli di prestazioni in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri.
Sicurezza energetica: diversificare le fonti e rafforzare le infrastrutture
Il Parlamento chiede un forte impegno politico per passare a un'economia a basse emissioni di carbonio nell'Unione europea, unita a un uso accresciuto delle fonti locali, al decentramento della produzione di energia e a misure di risparmio energetico per promuovere le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e altre fonti di energia a basse emissioni di carbonio. Anche perché ciò permetterebbe di perseguire la diversificazione degli approvvigionamenti energetici e ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Ritiene inoltre prioritario che tali misure strategiche siano accompagnate da congrui impegni finanziari in attività di R&S.
Sollecita poi a perseguire con determinazione le raccomandazioni del Parlamento concernenti l'adozione di una politica esterna comune europea in materia di energia, e plaude all'appello del Consiglio di rafforzare e completare le infrastrutture critiche. Invita la Commissione ad attuare le reti transeuropee nel settore dell'energia e ad elaborare un piano prioritario di interconnessione, «senza trascurare le infrastrutture di ricezione/rigassificazione del gas naturale liquido e di impianti di stoccaggio».
Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo
Il Parlamento plaude all'iniziativa della Presidenza francese relativa al Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo nella misura in cui promuove un approccio coerente ed equilibrato al fenomeno migratorio fornendo canali legali di migrazione e lottando nel contempo contro l'immigrazione clandestina. Ritenendo inoltre che gli Stati membri debbano cercare di attuare politiche chiare ed efficaci per l'inclusione sociale e l'integrazione, chiede che il patto sia accompagnato da proposte legislative concrete.
Caucaso e relazioni con la Russia
Il Parlamento ritiene che i conflitti nel Caucaso non possano essere risolti per via militare e condanna fermamente tutti coloro che hanno fatto ricorso alla forza e alla violenza per modificare la situazione nei territori georgiani secessionisti dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia. Ricordando poi «l'azione militare sproporzionata» della Russia in Georgia e la sua profonda incursione nel paese nonché la sua decisione unilaterale di riconoscere l'indipendenza dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, invita la Russia a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Georgia e l'inviolabilità delle sue frontiere. Sottolinea inoltre che, qualora la Russia non rispetti gli impegni sottoscritti in base agli accordi del 12 agosto e dell'8 settembre,« l'Unione europea dovrà rivedere la sua politica nei confronti di tale paese». D'altro canto, lamenta che la missione di monitoraggio dell'Unione europea (EUMM) non sia autorizzata a entrare nelle due regioni secessioniste in cui la Russia intende stanziare 7.600 soldati dell'esercito regolare.
Trattato di Lisbona
Il Parlamento ribadisce di rispettare il risultato del referendum irlandese e i risultati delle procedure di ratifica negli altri Stati membri e ritiene che sia possibile dare una risposta ai timori espressi dai cittadini irlandesi per pervenire non appena possibile a una soluzione che tutti possano accettare. In tale contesto è pronto a offrire al governo irlandese e al parlamento tutta l'assistenza necessaria al fine di presentare una serie di proposte per stabilire un maggiore e più informato consenso presso l'opinione pubblica irlandese sul futuro dell'Irlanda all'interno di un'Unione europea riformata e rafforzata e che sia accettabile per i partner UE dell'Irlanda. Invita infine il Consiglio europeo a definire, in occasione della sua prossima riunione, un metodo e un calendario che gli consentano di ottenere tale risultato;
Link utili
Conclusioni del Consiglio europeo
Riferimenti
Risoluzione comune sul Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2008 Procedura: Risoluzione comune Dibattito: 21.10.2008 Votazione: 22.10.2008 |
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Un programma per tutelare i minori dai pericoli di Internet | |
Sulla base di un pacchetto di emendamenti di compromesso negoziati dalla relatrice Roberta ANGELILLI (UEN, IT) con il Consiglio, il Parlamento ha adottato - con 672 voti favorevoli, 9 contrari e 19 astensioni - un Programma pluriennale volto a proteggere i minori che usano internet e altre tecnologie di comunicazione, come i telefoni cellulari. Il programma, intitolato “Safer internet” (Internet più sicuro), copre un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2009 e potrà contare su un importo di riferimento finanziario pari a 55 milioni di euro.
Pur riconoscendo i benefici apportati dalla penetrazione di Internet e dall'uso di tecnologie di comunicazione come i telefoni cellulari, la decisione sottolinea tuttavia i nuovi rischi e nuovi tipi di abusi per i minori. E' quindi opportuno adottare misure comunitarie «per proteggere l'integrità fisica, mentale e morale dei bambini, che potrebbe essere compromessa dall'accesso a contenuti inadeguati» e promuovere un utilizzo più sicuro di Internet. Occorre quindi portare avanti gli interventi sia nel campo dei contenuti potenzialmente dannosi per i bambini, nello specifico la pornografia, che nel campo dei contenuti illeciti, con particolare attenzione alla pedopornografia. Lo stesso vale per i bambini vittime di comportamenti dannosi e illeciti che causano danni fisici e psicologici e per quelli che sono indotti a imitare tali comportamenti pregiudizievoli per se stessi e per gli altri.
Occorre poi cercare possibili soluzioni per impedire agli adulti di proporre deliberatamente, attraverso le tecnologie di informazione e comunicazione, incontri a minori al fine di commettere abusi o reati sessuali, rivolgendo allo stesso tempo particolare attenzione ai sistemi di sostegno reciproco (peer support system). L'idea è anche di evitare che i minori «siano oggetto di minacce, molestie e umiliazioni su internet e/o attraverso le tecnologie digitali interattive», compresi i telefoni cellulari. Il programma dovrebbe inoltre essere volto a elaborare pacchetti educativi destinati agli insegnanti e ai genitori, e sostenere misure tese a «incoraggiare contenuti positivi per i minori».
A tal fine la
decisione intende sostenere azioni volte alla sensibilizzazione del
pubblico (48% delle spese), alla lotta contro i contenuti illeciti e
i comportamenti dannosi in linea (34% delle spese), alla promozione
di un ambiente in linea più sicuro (10% delle spese) e alla
creazione di una base di conoscenze (8% delle spese). Sensibilizzare il pubblico
Le attività riguarderanno la sensibilizzazione del pubblico, in particolare dei minori, dei genitori, degli assistenti e degli educatori sulle opportunità e sui rischi connessi all’uso delle tecnologie in linea e sui mezzi che permettono di rimanere in linea in tutta sicurezza. Esse riguarderanno anche i servizi che utilizzano nuove piattaforme di distribuzione, come i servizi audiovisivi che utilizzano le reti della telefonia mobile. Le attività dovranno quindi promuovere la sensibilizzazione dei cittadini in maniera coordinata in tutta Europa. Saranno incoraggiate iniziative per consentire ai minori di fare un uso responsabile delle tecnologie in linea, in particolare mediante programmi di alfabetizzazione o educazione mediatica. Le attività incentiveranno anche metodi di diffusione di informazioni e di sensibilizzazione di un numero elevato di utenti, ad esempio attraverso la cooperazione con i mezzi di comunicazione di massa, la distribuzione in linea di contenuti creati dagli utenti e il sistema scolastico.
Si tratta poi di creare punti di contatto ai quali i genitori e i minori potranno rivolgersi per avere una risposta su come navigare in linea in sicurezza, comprese consulenze su come contrastare la manipolazione psicologica a scopo sessuale (grooming) e il bullismo in linea. Le azioni saranno destinate a migliorare i metodi e gli strumenti di sensibilizzazione in modo da renderli più efficaci ed efficienti sotto il profilo economico, a garantire lo scambio di buone pratiche e la cooperazione transfrontaliera in Europa e a livello internazionale.
Lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea
Si tratta di ridurre la quantità di contenuti illeciti che circolano in linea e di affrontare adeguatamente il problema del comportamento dannoso in linea, in particolare concentrandosi sulla distribuzione in linea di materiale pedopornografico, sulla manipolazione psicologica a scopo sessuale e sul bullismo a danno dei minori.
In tale contesto, si intende sostenere la creazione di punti di contatto e linee di assistenza telefonica diretta cui il pubblico può segnalare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea, e promuovere l'esistenza di tali servizi. Allo stesso tempo occorre garantire uno stretto collegamento con le altre azioni realizzate a livello nazionale, in particolare con le unità di polizia specializzate nella lotta alla cybercriminalità, e una cooperazione a livello europeo per affrontare tematiche transfrontaliere e lo scambio di buone pratiche. Questi punti di contatto dovranno inoltre fornire al pubblico le informazioni necessarie sulle modalità per segnalare i contenuti illeciti e per valutare il contenuto di servizi di informazione in linea che potrebbero danneggiare l'integrità fisica, mentale o morale dei minori.
Le azioni dovranno tendere a contrastare i comportamenti dannosi in linea, in particolare la manipolazione psicologica (ossia il processo con il quale un adulto adesca in linea un bambino con l’intento di abusarne sessualmente a scopo sessuale) e il bullismo. Dovranno quindi affrontare i problemi di ordine tecnico, psicologico e sociologico correlati a queste problematiche e promuovere la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti interessati.
Le attività dovranno incoraggiare la progettazione, lo sviluppo o l’adattamento e/o la promozione di strumenti tecnologici efficaci, in particolare quelli messi a disposizione gratuitamente, agevolmente utilizzabili da tutti gli interessati e atti a contrastare adeguatamente i contenuti illeciti, e la lotta contro i comportamenti dannosi in linea. Dovranno inoltre incoraggiare la promozione, da parte degli operatori dei servizi, di un utilizzo sicuro e responsabile dei collegamenti per proteggere i minori. Fra l'altro, potrebbero contemplare l'adozione di un marchio di qualità per i fornitori, in modo che qualsiasi utente possa facilmente accertare se un determinato fornitore segue o meno un codice di condotta. Oppure l'utilizzo da parte degli utenti finali di filtri che impediscano che l'informazione lesiva dell'integrità fisica, mentale o morale dei bambini affluisca attraverso le tecnologie in linea. Così come il sostegno e la promozione di misure per incoraggiare i contenuti positivi per i minori e l'impegno a studiare l'efficacia degli strumenti messi a punto in cooperazione con l'industria di internet per consentire agli organi di polizia di rintracciare i responsabili di reati cibernetici.
Le azioni potranno anche promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra soggetti interessati a livello nazionale ed europeo. In particolare, tali attività dovranno incoraggiare la condivisione di possibili soluzioni tra governi, organi di polizia, linee di assistenza telefonica diretta, istituti bancari, finanziari e di emissione di carte di credito, centri di consulenza contro gli abusi sui minori, organizzazioni di tutela dei minori e l'industria di Internet. Azioni analoghe potranno essere condotte a livello internazionale.
Promuovere un ambiente in linea più sicuro
Le principali azioni generali previste vertono sul rafforzamento della collaborazione, dello scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche tra soggetti interessati. Si tratta anche di incoraggiare i soggetti interessati a sviluppare e attuare sistemi di autoregolamentazione e coregolamentazione adeguati, per tener conto della sicurezza dei minori nella concezione di nuove tecnologie e nuovi servizi, nonché di stimolare il coinvolgimento dei minori e dei giovani nella creazione di un ambiente in linea più sicuro. In tale contesto potrà essere incoraggiata la messa a punto di un marchio "sicuro per i bambini" da inserire nelle pagine web, come anche la possibilità di creare un sistema di simboli comuni descrittivi o di messaggi d'allarme che consentirebbero agli utenti di essere più consapevoli dei contenuti in linea. Le azioni potranno inoltre avere l'obiettivo di acquisire maggiori informazioni, in particolare per i genitori e gli educatori, sull’efficienza ed efficacia degli strumenti di lotta contro i contenuti potenzialmente dannosi in linea (quali i sistemi di filtraggio) e di dotare regolarmente tutti gli utenti di informazioni e strumenti per aiutarli in modo efficace, didattico e semplice a far fronte a tali contenuti diffusi su diverse piattaforme.
Le attività dovranno inoltre mirare a rafforzare la collaborazione con i paesi terzi, armonizzare le modalità di lotta alla diffusione di contenuti illeciti e comportamenti dannosi in linea a livello internazionale e di incoraggiare lo sviluppo dei collegamenti tra le varie banche dati degli Stati membri concernenti gli abusi sui minori nonché lo sviluppo di un approccio comune e un comune metodo di lavoro. Saranno prese iniziative per costituire una base di dati europea comune che raccolga le informazioni sugli abusi commessi sui minori e per garantirne il collegamento con Europol. Infine, le attività potranno integrare le azioni esistenti migliorando la cooperazione con i registri dei nomi di dominio negli Stati membri e incoraggiando relazioni positive con i registri all'esterno dell'UE, per consentire la tempestiva individuazione di contenuti potenzialmente illeciti e ridurre al minimo la longevità dei siti internet conosciuti che offrono contenuti che si riferiscono ad abusi sessuali sui minori.
Creare una base di conoscenze
Le attività si incentreranno sulla creazione di una base di conoscenze che permetta di affrontare adeguatamente gli usi esistenti ed emergenti nell’ambiente in linea e i relativi rischi e conseguenze, allo scopo di definire azioni adeguate destinate a garantire la sicurezza dell’ambiente in linea per tutti gli utenti. I contenuti di tale base di conoscenze dovranno essere condivisi con i soggetti interessati e divulgati in tutti gli Stati membri. Le principali azioni generali dovranno incoraggiare un approccio di indagine coordinato nei settori pertinenti, nonché fornire informazioni aggiornate sull’uso delle tecnologie in linea da parte dei minori per conoscere meglio e valutare l'efficacia delle strategie attuate dai bambini per gestire questi rischi in linea. Ma anche promuovere gli studi sulla vittimizzazione dei minori in linea, attraverso pratiche come il bullismo, la manipolazione psicologica per scopi sessuali, il materiale pedopornografico in linea e nuove forme di comportamento che rischiano di nuocere ai minori.
Le azioni dovranno promuovere lo studio di modi efficaci per rendere più sicuro l’uso delle tecnologie in linea, quali metodi e strumenti di sensibilizzazione, regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione rivelatisi positivi ed efficacia di diverse soluzioni tecniche e non tecniche. Dovranno permettere anche di capire meglio gli effetti psicologici, comportamentali e sociologici delle tecnologie on-line sui bambini e i ragazzi che le usano, che vanno dagli effetti di esposizione a contenuti e comportamenti dannosi a pratiche come la manipolazione psicologica e il bullismo in linea, presenti su diverse piattaforme, dai computer e i telefonini alle console di gioco ed altre tecnologie emergenti.
Link utili
Riferimenti
Roberta ANGELILLI (UEN, IT) Relazione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei minori che usano internet e le altre tecnologie di comunicazione Procedura: Codecisione, prima lettura Dibattito: 20.10.2008 Votazione: 22.10.2008 |
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Parità di trattamento per i lavoratori ad interim | |
Adottando la relazione di Harlem DÉSIR (PSE, FR), il Parlamento ha approvato la posizione comune del Consiglio sulla direttiva volta a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e a migliorare la qualità del lavoro garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento nei loro confronti e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro. Il Consiglio, infatti, ha accolto la maggior parte degli emendamenti proposti dal Parlamento in prima lettura. Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro tre anni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.
La direttiva mira anche a inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili. Afferma infatti che il lavoro tramite agenzia interinale non risponde solo alle esigenze di flessibilità delle imprese ma anche «alla necessità di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti, contribuendo pertanto alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e all'inserimento in tale mercato».
Campo d'applicazione
La direttiva si applica ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale e assegnati ad imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse. Si applica alle imprese pubbliche e private che sono agenzie di lavoro interinale o imprese utilizzatrici che esercitano un'attività economica con o senza fini di lucro. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, possono prevedere che la direttiva non si applichi ai contratti o ai rapporti di lavoro conclusi nell'ambito di un programma specifico di formazione, d'inserimento e di riqualificazione professionali pubblico o sostenuto da enti pubblici.
La direttiva lascia peraltro impregiudicate le definizioni di retribuzione, contratto o rapporto di lavoro, o di lavoratore, contenute nella legislazione nazionale. Gli Stati membri non possono però escludere dal suo ambito d'applicazione i lavoratori, i contratti o i rapporti di lavoro unicamente per il fatto che riguardano lavoratori a tempo parziale, lavoratori a tempo determinato o persone che hanno un contratto o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale. Principio della parità di trattamento
In base alla direttiva, per tutta la durata della missione presso un'impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d'occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale dovranno essere «almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati dalla stessa impresa per svolgervi il medesimo lavoro». Pertanto, la protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento e la protezione dei bambini e dei giovani, nonché la parità di trattamento fra uomini e donne ed ogni azione volta a combattere qualsiasi forma di discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o tendenze sessuali, dovranno essere rispettate a norma di quanto stabiliscono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, i contratti collettivi e/o le altre disposizioni di portata generale.
Tuttavia, gli Stati membri che non possiedono né un sistema legislativo che dichiari i contratti collettivi universalmente applicabili, né un sistema legislativo o di prassi che consenta di estendere le disposizioni di tali contratti a tutte le imprese simili in un determinato settore o area geografica possono stabilire modalità alternative riguardanti le condizioni di base di lavoro e d'occupazione in deroga al principio summenzionato, purché sia garantito ai lavoratori tramite agenzia interinale un livello adeguato di protezione e previa una consultazione delle parti sociali a livello nazionale e in base ad un accordo concluso dalle stesse. Tali modalità alternative, è precisato, possono prevedere un periodo di attesa per il conseguimento della parità di trattamento (nel Regno Unito, ad esempio, è prevista un attesa di 12 settimane).
Per quanto riguarda la retribuzione, d'altra parte, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, potranno prevedere una deroga al principio suddetto nel caso in cui i lavoratori a tempo indeterminato tramite agenzia interinale continuino ad essere retribuiti nel periodo che intercorre tra una missione e l'altra.
Accesso all'occupazione, alle attrezzature collettive e alla formazione professionale
La direttiva sancisce che i lavoratori tramite agenzia interinale siano informati dei posti vacanti nell'impresa utilizzatrice, «affinché possano aspirare, al pari degli altri dipendenti dell'impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato». Tali informazioni, è precisato, potranno essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all'interno dell'impresa in cui operano. Gli Stati membri, inoltre, saranno tenuti a adottare le misure necessarie affinché siano dichiarate nulle le clausole che vietano o impediscono la stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro tra l'impresa utilizzatrice e il lavoratore al termine della sua missione. Un'agenzia, inoltre, non potrà richiedere compensi ai lavoratori in cambio di un'assunzione presso un'impresa utilizzatrice o nel caso in cui essi stipulino un contratto di lavoro.
I lavoratori
tramite agenzia interinale, inoltre, avranno il diritto di accedere,
nell'impresa utilizzatrice, alle strutture o alle attrezzature
collettive e, in particolare, ai servizi di ristorazione, alle
infrastrutture d'accoglienza dell'infanzia e ai servizi di trasporto
alle stesse condizioni dei lavoratori impiegati direttamente
dall'impresa stessa, «a meno che ragioni oggettive giustifichino un
trattamento diverso». Gli Stati membri dovranno poi adottare le
misure adeguate o favorire il dialogo tra le parti sociali,
conformemente alle loro tradizioni e pratiche nazionali, al fine di
migliorare l'accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale alle
opportunità di formazione e alle infrastrutture d'accoglienza
dell'infanzia nelle agenzie di lavoro interinale, anche nei periodi
che intercorrono tra una missione e l'altra, «per favorirne
l'avanzamento della carriera e l'occupabilità».
Sanzioni
Gli Stati membri dovranno infine disporre misure idonee in caso di inosservanza della direttiva da parte dell'agenzia interinale o dell'impresa utilizzatrice. In particolare, dovranno prevedere procedure amministrative o giudiziarie appropriate intese a fare rispettare gli obblighi che derivano dalla direttiva. Dovranno quindi determinare il regime delle sanzioni applicabili a violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva e adottare ogni misura necessaria a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive».
Link utili
Posizione comune
del Consiglio
Riferimenti
Harlem DÉSIR (PSE, FR) Relazione relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al lavoro tramite agenzia interinale Procedura: Codecisione, seconda lettura Dibattito: 20.10.2008 Votazione: 22.10.2008 |
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Promuovere veicoli più ecologici con gli appalti | |
Sulla base di un maxi-emendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Dan JØRGENSEN (PSE, DK), il Parlamento ha adottato con 641 voti favorevoli, 37 contrari e 24 astensioni una direttiva che mira a stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e, soprattutto, ad influenzare il mercato dei veicoli standard prodotti su larga scala come autovetture, autobus, pullman e autocarri, visto il notevole impatto ambientale che ciò produrrebbe. A tal fine impone alle autorità aggiudicatrici, agli enti aggiudicatori e a taluni operatori, sia pubblici che privati, di prendere in considerazione gli impatti ambientali ed energetici in tutto l'arco della vita nell'aggiudicare appalti che riguardano l'acquisto di veicoli per il trasporto su strada.
Ogni anno le autorità pubbliche dell'UE acquistano tramite gare d'appalto 110.000 automobili, 110.000 veicoli utilitari leggeri, 35.000 camion e 17.000 autobus. Nel garantire una domanda per veicoli puliti e a basso consumo a un livello sufficiente, si intende anche incoraggiare l'industria a investire e a sviluppare ulteriormente mezzi di trasporto con queste caratteristiche. La direttiva sarà applicabile dopo 18 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.
Più in particolare, la direttiva si applica a tutti i veicoli per il trasporto su strada acquistati da autorità aggiudicatrici, enti aggiudicatori e taluni operatori, pubblici e privati, comprendendo anche quelli comprati per fornire un servizio pubblico di trasporto di passeggeri. Tuttavia, per evitare inutili oneri amministrativi, gli Stati membri saranno liberi di escluderne l'applicazione per acquisti di entità ridotta. Inoltre, avranno la possibilità di non applicare la direttiva agli appalti relativi a veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali, veicoli blindati progettati e fabbricati per essere utilizzati dalle forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, e macchine mobili.
Gli elementi da prendere in considerazione includono almeno il consumo di energia nonché le emissioni di CO2 e di talune altre sostanze inquinanti quali gli ossidi di azoto, gli idrocarburi diversi dal metano e dal particolato, ma è possibile anche prevedere criteri ambientali aggiuntivi. Le autorità aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori sono inoltre incoraggiati a fissare specifiche corrispondenti a un livello di prestazioni energetiche e ambientali superiori a quelle previste dalla normativa UE, ad esempio per tener conto delle future norme EURO. Per ottemperare agli obblighi della direttiva gli Stati membri potranno fissare specifiche tecniche in materia di prestazioni energetiche ed ambientali nella documentazione per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada, per ciascun tipo di impatto considerato, nonché per ogni altro eventuale tipo di impatto ambientale. Oppure integrando nella decisione di acquisto l'impatto energetico e l'impatto ambientale, attraverso l'inserimento dei dati relativi all’impatto fra i criteri di aggiudicazione. Inoltre, nel caso in cui decidessero di quantificare finanziariamente questi impatti nella decisione finale di acquisto, la direttiva stabilisce una metodologia e dei parametri armonizzati riguardo al calcolo dei costi di esercizio relativi al consumo energetico, alle emissioni di CO2 e alle emissioni di inquinanti dei veicoli nell'intero arco della vita. Il metodo di calcolo dei costi di esercizio, tuttavia, «non pregiudica altre norme legislative comunitarie che riguardano i costi esterni».
Come richiesto dai deputati, la direttiva non pregiudica la possibilità per le autorità aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di dare la preferenza a combustibili alternativi, come per esempio l'idrogeno, il gas di petrolio liquefatto (LPG) o il gas naturale compresso (CNG) e i biocarburanti. Purché sia tenuto in conto l'impatto energetico e ambientale sull'intero arco di vita dei veicoli.
La direttiva, peraltro, permette la flessibilità necessaria affinché le autorità aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli operatori possano tener conto della loro situazione locale e, dall'altro, assicurare un appropriato grado di armonizzazione. Infine, l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico offre un'occasione alle città che intendono fregiarsi del titolo "rispettose dell'ambiente". In tale contesto, è sottolineata l'importanza di rendere disponibili su Internet delle informazioni sugli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva.
Background
Nel dicembre 2005 la Commissione aveva presentato una proposta di direttiva in questo campo che si concentrava però sui mezzi pesanti e imponeva l'inclusione di una determinata quota di questo tipo di veicoli (25%) negli appalti pubblici per i servizi di trasporto pubblico, in conformità della norma sui veicoli ecologici migliorati (o ecologicamente avanzati, enhanced environmentfriendly vehicle, EEV) esistente nell'ambito della legislazione UE. Il Consiglio e il Parlamento europeo avevano approvato in prima lettura gli obiettivi fissati, proponendo al tempo stesso un approccio più ampio per quanto riguarda i veicoli contemplati e gli obiettivi, che, oltre alla riduzione delle emissioni inquinanti, includesse il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di CO2. Tuttavia, il 21 giugno 2006 la commissione per l'ambiente del Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa con cui ha respinto la proposta della Commissione, la quale ne ha ripresentata una nuova l'anno successivo.
Link utili Maxi-emendamento di compromesso Proposta riveduta della Commissione
Riferimenti Dan JØRGENSEN (PSE, DK) Relazione sulla proposta riveduta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada Procedura: Codecisione, prima lettura Dibattito: 21.10.2008 Votazione: 22.10.2008 |
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Il Premio Lux va a "Le silence de Lorna" dei fratelli Dardenne | |
Hans-Gert PÖTTERING ha aperto la cerimonia sottolineando che il Parlamento attribuisce un posto importante alla cultura e che il Premio Lux si inserisce in questo quadro. Il Premio, ha aggiunto, rappresenta un riconoscimento alla creatività e alla diversità linguistica, permettendo al film vincitore di essere proiettato in tutte le sale europee. Rilevando poi la grande diversità dei film in competizione, ha affermato che ciascuno di essi «è vincitore per le proprie peculiarità». Aperta la busta sigillata, ha annunciato che il Premio è stato attribuito a "Le silence de Lorna" e, con l'inno europeo in sottofondo, ha consegnato il trofeo - una pellicola da film avvolta in modo tale da ricordare la torre di Babele - a Luc Dardenne.
Dopo aver ringraziato tutti i produttori del film, Luc Dardenne ha sottolineato l'importanza del Premio Lux, anche alla luce delle difficoltà che incontra il cinema europeo rispetto a altri «giganti» che possono contare su molto più denaro. Osservando come sia raro poter vedere film di altri paesi europei, il regista ha rilevato che il Premio «è un primo rimedio a questo problema» ed ha auspicato che tutti i produttori e i gestori delle sale «capiranno il messaggio di questo Premio».
Obiettivi del Premio Lux
Il Premio Lux, alla sua seconda edizione, mira a superare le barriere linguistiche che impediscono ai film europei di circolare nell'UE e sostenere l'industria del cinema europeo. Il vincitore del Premio Lux, oltre a un trofeo ispirato alla torre di Babele, ottiene un sostegno finanziario, valutato in circa 87.000 euro, per la sottotitolazione del film nelle 23 lingue ufficiali dell'UE e il trasferimento su pellicola. La lingua originale sarà anche oggetto di sottotitoli adatti alle persone non udenti e, eventualmente, di un adattamento per i non vedenti. Il concorso
"Le silence de Lorna" è stato selezionato dai deputati tra i tre finalisti scelti da una giuria di professionisti del cinema (produttori, distributori, direttori di festival, critici, ecc.) su una selezione di 10 film: "Le Silence de Lorna" (Jean-Pierre and Luc Dardenne), "Delta" (Kornél MUNDRUCZÓ) e "Obcan Havel" (Miroslav JANEK and Pavel KOUTECKÝ).
Per essere ammissibile al concorso, un film deve illustrare l'universalità dei valori europei e/o la diversità della cultura europea e/o dare uno sguardo al dibattito sulla costruzione dell'Europa. I film sono stati proiettati nella sede del Parlamento europeo di Bruxelles dal 15 settembre al 17 ottobre 2008. Il vincitore della prima edizione è stato "Auf der anderen Seite", una coproduzione turca e tedesca.
Informazioni sul film vincitore
"Le silence de Lorna"
Diretto da: Jean-Pierre e Luc DARDENNE Coproduzione: Belgio, Germania, Francia, Italia e Regno Unito Anno: 2008 Durata: 105 minuti Versione originale: francese Premi: Migliore sceneggiatura, Cannes 2008
Il film racconta di Lorna, una giovane donna albanese che vive in Belgio. Per diventare proprietaria - insieme al suo fidanzato - di una paninoteca, diventa complice del diabolico piano di un criminale di nome Fabio. Quest'ultimo ha organizzato un matrimonio bianco tra Lorna e Claudy per consentire alla giovane albanese di ottenere la cittadinanza belga e poi sposare un mafioso russo che, pagando molto denaro, intende acquisire anch'egli la cittadinanza europea. Per permettere questo secondo matrimonio, tuttavia, Fabio ha pianificato di uccidere Claudy. E Lorna, resterà in silenzio?
Link utili
Sito del Premio Lux |
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Il Parlamento approva la nuova commissaria al commercio | |
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Resoconto dell'audizione (in inglese)
Riferimenti
Decisione recante approvazione della nomina di Catherine Margaret ASHTON, Baroness Ashton of Upholland, a membro della Commissione Procedura: Decisione Votazione: 22.10.2008 |
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Alleanza delle civiltà: Jorge Sampaio al Parlamento europeo | |
Hans-Gert PÖTTERING ha sottolineato l'identità di vedute tra l'Alleanza delle civiltà dell'ONU ed il Parlamento europeo, enfatizzando in modo particolare l'importanza dell'interazione culturale. Nel mondo moderno, ha detto, si devono compiere passi pratici e non solo simbolici in questo campo, come i molti i progetti del Parlamento europeo per l'Anno del dialogo interculturale.
Il messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite
L'Alto rappresentante dell'ONU per l'Alleanza delle civiltà, Jorge SAMPAIO, ha innanzitutto letto una breve dichiarazione del Segretario generale delle Nazioni Unite con la quale sottolinea che è proprio in Europa - dove, nel corso dei secoli, contatti costruttivi hanno permesso all'umanità di compiere balzi in avanti - che «esistono opportunità di riconciliazione e cooperazione». Fondamentalmente, «la tolleranza interculturale, il dialogo, il rispetto e la comprensione devo essere i pilastri del mondo migliore che stiamo cercando di realizzare».
La risposta dell'Alleanza delle civiltà alla sfida globale della diversità culturale
Sampaio ha spiegato che l'Alleanza delle civiltà rappresenta la risposta alla sfida legata alla globalizzazione, all'aumento dell'immigrazione e all'11 settembre, vale a dire «l'enorme diversità etica, culturale e religiosa delle nostre società e le sempre maggiori difficoltà che riscontriamo vivendo insieme».
A suo parere, anche crisi serie come quella legata al tumulto finanziario ed economico non ci devono distogliere dall'affrontare questi «problemi profondi». Ha quindi sostenuto l'iniziativa dell'Anno europeo del dialogo interculturale del Presidente Pöttering, auspicando che prosegua dopo il 2008 e ha indicato l'Unione per il Mediterraneo come un altro campo in cui l'Alleanza è ansiosa di partecipare.
Passando poi alla questione più urgente, ossia il problema delle minoranze musulmane in Europa, ha affermato: «Perché esiste una crescente ansietà sull'integrazione musulmana in Europa? Perché si tratta di una questione demografica? Certamente. Perché è una questione di integrazione? Non ci sono dubbi al riguardo!». Per l'Alto rappresentante «la presenza dei musulmani in Europa non riguarda l'Islam e l'Occidente, ma si tratta di un forte problema di integrazione». Il problema, ha aggiunto, tocca l'identità dell'Europa e, per far fronte all'integrazione dei musulmani nelle nostre società europee occorrono nuove politiche, a tutti i livelli, dalla «governance democratica della diversità culturale» all'insegnamento dei diritti umani, della cittadinanza e delle religioni e credo.
Ha quindi rilevato che «le attuali difficoltà internazionali e l'ansia crescente che proviamo vivendo insieme nel mutuo rispetto hanno incoraggiato la visione fuorviante che le culture siano destinate a un'inevitabile collisione che porta a uno scontro delle civilizzazioni». Tuttavia, ha precisato che «la stragrande maggioranza delle persone in qualsiasi società rifiuta l'estremismo e sostiene il rispetto della diversità religiosa e culturale».
Concludendo il suo intervento, si è soffermato su due sviluppi necessari per affrontare i problemi. Innanzitutto, vi è la necessità di creare «un cambiamento di mentalità tra comunità divise», ma anche di sviluppare «una governance democratica della diversità culturale». A livello dell'Unione ciò implica lo sviluppo di un'identità collettiva tra i suoi cittadini e, per tale ragione, «la diversità culturale dovrebbe andare di pari passo con la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, parità di opportunità per tutti, solidarietà economica e coesione sociale».
Link utili
Portale dell'Anno europeo del dialogo interculturale
Riferimenti
Seduta solenne - Rappresentanza dell'ONU per l'alleanza delle civiltà Allocuzione di Jorge Sampaio, Alto rappresentante dell'ONU per l'alleanza delle civiltà 22.10.2008 |
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Servizi: le norme UE non ostacolino gli accordi collettivi | |
Approvando con 474 voti favorevoli, 106 contrari e 93 astensioni la relazione di Jan ANDERSSON (PSE, SE), il Parlamento sottolinea anzitutto che la libertà di fornire servizi «è una pietra angolare del progetto europeo», ma precisa che tale facoltà non è «di rango superiore rispetto al diritto fondamentale delle parti sociali di promuovere il dialogo sociale». Nota peraltro che la Carta dei diritti dei fondamentali comporterebbe «il diritto dei sindacati di negoziare e concludere contratti collettivi ai livelli opportuni e, in caso di conflitti di interesse, di intraprendere azioni collettive, comprese le azioni di sciopero, per difendere i loro interessi». Insomma, per i deputati, «i diritti sociali fondamentali non sono subordinati ai diritti economici in una gerarchia di libertà fondamentali».
Il Parlamento ritiene che qualunque cittadino UE dovrebbe avere il diritto di lavorare ovunque in Europa «beneficiando del diritto alla parità di trattamento». Deplorando quindi che tale diritto non sia applicato uniformemente nell'Unione, sottolinea la necessità di salvaguardare e di rafforzare la parità di trattamento e di retribuzione tra uomini e donne per il medesimo lavoro, come prescritto dal trattato. E rileva che nel quadro della libertà di prestazione di servizi o di stabilimento, la cittadinanza del datore di lavoro, dei dipendenti o dei lavoratori distaccati «non può giustificare ineguaglianze nelle condizioni normative, retributive o nell’esercizio dei diritti fondamentali, come il diritto di sciopero». Il legislatore comunitario, pertanto, «deve assicurare che non siano frapposti ostacoli agli accordi collettivi», ad esempio a quelli che stabiliscono la parità di retribuzione per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità o da quella del loro datore in lavoro, nel luogo in cui viene fornito il servizio, o alle azioni sindacali a sostegno di tali accordi.
D'altra parte, il Parlamento si dice convinto che nella direttiva relativa al distacco dei lavoratori e nella direttiva Servizi «l'intenzione del legislatore sia incompatibile con interpretazioni che possono favorire una concorrenza sleale fra imprese». Osserva inoltre come le imprese che sottoscrivono e seguono contratti collettivi possano «incorrere in svantaggi concorrenziali rispetto alle imprese che si rifiutano di agire in tal modo». Allo stesso tempo, contesta l'introduzione del principio di proporzionalità per azioni contro le imprese che, richiamandosi al diritto stabilimento o al diritto di fornire servizi oltre i confini, minano deliberatamente le condizioni di lavoro. Ritiene infatti che «non dovrebbe esistere alcun dubbio circa il diritto di ricorrere alle azioni collettive per sostenere la parità di trattamento e garantire condizioni di lavoro dignitose». Il Parlamento ritiene che la base giuridica della direttiva relativa al distacco dei lavoratori debba essere ampliata, «al fine di includere un riferimento alla libera circolazione dei lavoratori». Osservando infatti che, attualmente, può essere interpretata «come invito esplicito alla concorrenza sleale in materia di condizioni retributive e normative», sollecita la Commissione ad elaborare le necessarie proposte legislative volte a prevenire conflitti di interpretazione nel futuro. L'eventuale revisione della direttiva, è precisato, dovrebbe essere condotta al termine di un'analisi approfondita «delle vere sfide che si pongono ai vari modelli di accordi collettivi», a livello nazionale. In tale ambito, qualora lo si ritenga utile, la revisione dovrebbe in particolare affrontare questioni come le condizioni di lavoro applicabili, i livelli salariali, il principio della parità di trattamento dei lavoratori nel contesto della libera circolazione dei servizi, il rispetto di modelli di lavoro diversi e la durata del distacco.
Il Parlamento sollecita poi gli Stati membri e la Commissione a adottare misure idonee a contrastare gli abusi, in particolare le società fittizie (le cd. "letterbox companies"), ossia imprese non impegnate in nessuna attività significativa nel paese di origine, ma che sono state create nel paese ospitante, talvolta direttamente dall'imprenditore principale, «con il solo obiettivo di esercitarvi un'attività e di eludere la piena applicazione delle norme di tale paese, in particolare per quanto riguarda le condizioni salariali e di lavoro». Invita quindi la Commissione a stabilire norme chiare per combattere le società fittizie e proporre un codice di condotta per le imprese, in base alla direttiva Servizi.
Infine, i deputati invitano la Commissione a presentare la «tanto attesa» comunicazione «in cui si proponga l’istituzione di un quadro giuridico per gli accordi collettivi transnazionali» e chiedono un riesame, nell'ambito del diritto primario, dell'equilibrio fra diritti fondamentali e libertà sociali, per «contribuire a evitare una competizione a favore di standard sociali più bassi».
Link utili
Direttiva
sul distacco dei lavoratori
Riferimenti
Jan ANDERSSON (PSE, SE) Relazione sulle sfide per gli accordi collettivi nell'Unione europea Procedura: Iniziativa Dibattito: 21.10.2008 Votazione: 22.10.2008 |
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Norme armonizzate per autorizzare le variazioni ai medicinali | |
Attualmente, le modificazioni successive alla immissione in commercio dei medicinali sono disciplinate da disposizioni nazionali o da norme comunitarie. I vigenti regolamenti comunitari sulle variazioni non si applicano tuttavia alle modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali rilasciate in base a una procedura nazionale (le c.d. autorizzazioni "meramente nazionali") e che rappresentano la stragrande maggioranza (oltre l'80%) delle autorizzazioni dei medicinali per uso umano e veterinario. Modificazioni cruciali, quali l'introduzione di nuove indicazioni terapeutiche o di un nuovo metodo di somministrazione, ad esempio, possono quindi essere trattate in modo diverso nei singoli Stati membri per quanto riguarda la classificazione normativa, le procedure amministrative, i termini e i criteri scientifici di valutazione. La situazione comporta conseguenze negative sotto i profili della salute pubblica, dell'onere amministrativo e del funzionamento complessivo del mercato interno dei prodotti farmaceutici.
Approvando con 675 voti favorevoli, 21 contrari e 8 astensioni la relazione di Françoise GROSSETÊTE (PPE/DE, FR), il Parlamento ha sottoscritto un pacchetto di emendamenti di compromesso con il Consiglio che permette l'adozione definitiva di una direttiva che intende rendere applicabili a tutti i medicinali, indipendentemente dalla procedura con la quale sono stati autorizzati, gli stessi criteri per quanto attiene alla valutazione, all'approvazione e alla gestione amministrativa delle variazioni. Gli Stati membri dovranno conformarsi a queste nuove disposizioni entro 18 mesi e 20 giorni dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE (contro i 12 mesi e 20 giorni proposti dalla Commissione).
Un emendamento di compromesso, che accoglie quanto richiesto dai deputati, dà la facoltà agli Stati membri di continuare in taluni casi ad applicare le disposizioni nazionali. Più in particolare, la Commissione dovrà prendere gli opportuni provvedimenti - sotto forma di regolamento di esecuzione - per esaminare le variazioni delle condizioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma della direttiva. Gli Stati membri potranno continuare ad applicare le disposizioni nazionali applicabili al momento dell'entrata in vigore di detto regolamento alle autorizzazioni concesse entro il 1° gennaio 1998 ai prodotti medicinali autorizzati soltanto in uno Stato membro. E' anche precisato che, qualora a un prodotto medicinale soggetto alle disposizioni nazionali fosse successivamente concessa un'autorizzazione alla commercializzazione in un altro Stato membro, il regolamento di attuazione sarebbe applicabile al prodotto medicinale a partire da tale data.
Nell'adottare il regolamento di esecuzione, inoltre, la Commissione dovrà sforzarsi di estendere la possibilità di presentare una domanda unica per una o più modifiche identiche apportate ai termini di varie autorizzazioni d'immissione in commercio.
Link utili
Riferimenti
Françoise GROSSETÊTE (PPE/DE, FR) Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali Procedura: Codecisione, prima lettura Dibattito: 22.10.2008 Votazione: 22.10.2008 |
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Multiproprietà: nuove norme a tutela dei consumatori | |
Sulla base di un maxi-emendamento negoziato dal relatore Toine MANDERS (ALDE/ADLE, NL) con il Consiglio, il Parlamento ha adottato - con 674 voti favorevoli, 16 contrari e 10 astensioni - una direttiva che ha lo scopo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno e realizzare un elevato livello di protezione dei consumatori nel mercato della multiproprietà, un settore in cui le controversie assumono spesso un carattere transfrontaliero. Per raggiungere questo obiettivo prevede di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti alcuni aspetti della commercializzazione, vendita e rivendita della partecipazione a una multiproprietà e dei prodotti per le vacanze di lungo termine, nonché dello scambio della partecipazione a una multiproprietà. Gli Stati membri dovranno adottare tutte le misure necessarie all'applicazione della direttiva entro due anni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.
Il contratto di multiproprietà è definito dalla direttiva come «un contratto di più di un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di utilizzare uno o più alloggi di pernottamento per più di un periodo di occupazione». Un contratto relativo a un "prodotto per le vacanze di lungo termine” è, invece, un contratto della durata di più di un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri benefici riguardanti un alloggio, preso di per sé o insieme al viaggio o ad altri servizi.
Pubblicità e informazione precontrattuale
Gli Stati membri dovranno garantire che ogni pubblicità indichi la possibilità di ottenere le informazioni precontrattuali stabilite dalla direttiva stessa, nonché il modo in cui ottenerle. Inoltre, se un contratto di multiproprietà, un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio è offerto di persona a un consumatore nel corso di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore dovrà indicare chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Una partecipazione a una multiproprietà o un prodotto per le vacanze di lungo termine, poi, non potranno essere commercializzati o venduti come se fossero un investimento.
Con un certo anticipo prima che il consumatore sarà vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore dovrà fornirgli, in maniera chiara e comprensibile, accurate e sufficienti informazioni mediante formulari informativi standard stabiliti dalla direttiva stessa. Queste informazioni dovranno inoltre essere fornite, gratuitamente, su supporto cartaceo o con altri supporti durevoli facilmente accessibili al consumatore. Gli Stati membri dovranno poi garantire che tali informazioni siano redatte nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in cui risiede il consumatore oppure, a sua scelta, in quella/e dello Stato membro di cui ha la cittadinanza, purché si tratti di una lingua ufficiale dell'UE.
La scelta della lingua dei contratti
Le disposizioni previste riguardo alla lingua nella quale devono essere fornite le informazioni precontrattuali valgono anche per i contratti. In aggiunta, però, lo Stato membro in cui risiede il consumatore può imporre che il contratto sia fornito in ogni caso nella sua o nelle sue lingue, sempre che siano lingue ufficiali dell'UE. Nel caso di un contratto di multiproprietà riguardante un bene immobile specifico, può anche richiedere all'operatore di fornire una traduzione certificata conforme del contratto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro in cui è situata la proprietà, purché sia una lingua ufficiale dell'UE. Inoltre, lo Stato membro in cui l'operatore realizza la vendita può richiedere che il contratto sia stilato in tutti i casi nella sua o nelle sue lingue.
Diritto di recesso entro 14 giorni e senza costi per i consumatori
Oltre ai mezzi di ricorso a disposizione del consumatore in base alla legislazione nazionale in caso di violazione delle disposizioni della direttiva, gli Stati membri dovranno garantire ai consumatori un periodo di 14 giorni per recedere «senza fornire spiegazioni» da un contratto di multiproprietà, relativo a prodotto per le vacanze di lungo termine, di rivendita o di scambio. Tale periodo di recesso dovrà iniziare dal giorno della conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante, oppure dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto o qualsiasi contratto preliminare vincolante, se tale giorno è successivo alla data suddetta.
Il contratto, peraltro, dovrà includere un formulario standard di recesso il cui modello è definito dalla direttiva stessa, affinché il consumatore sia agevolato a esercitare tale diritto. Qualora il contratto non includesse tale formulario, il periodo di recesso scadrà dopo un anno e quattordici giorni. La direttiva prevede inoltre il diritto di recesso entro tre mesi e quattordici giorni nel caso in cui le informazioni precontrattuali non siano state fornite al consumatore per iscritto, su carta o un altro supporto durevole. Gli Stati membri, poi, dovranno prevedere sanzioni appropriate qualora, a periodo di recesso scaduto, l'operatore non abbia ottemperato ai requisiti in materia di informazione stabiliti dalla direttiva.
Prima della conclusione del contratto, l’operatore dovrà attirare esplicitamente l’attenzione del consumatore sull’esistenza del diritto di recesso, sulla durata del periodo di recesso, nonché sul divieto di effettuare pagamenti anticipati durante il periodo di recesso. Le clausole contrattuali corrispondenti dovranno essere firmate separatamente dal consumatore. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore nelle modalità stabilite dalla direttiva, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto. Il consumatore, inoltre, non dovrà sostenere nessun costo e non dovrà essere responsabile del valore corrispondente all'eventuale servizio reso fino al momento del recesso. Vietati i pagamenti anticipati
Gli Stati membri dovranno garantire che per i contratti di multiproprietà e di prodotti per vacanze di lungo termine e di scambio «sia vietato qualunque pagamento anticipato, fornitura di garanzie, imputazione di denaro su un conto, riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere per un consumatore a favore dell’operatore o di un terzo prima della fine del periodo durante il quale il consumatore può esercitare il diritto di recesso». Sarà inoltre vietato qualunque pagamento anticipato, fornitura di garanzie, imputazione di denaro su un conto, riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere per un consumatore a favore dell’operatore o di un terzo per la rivendita prima che la vendita abbia effettivamente avuto luogo o che il contratto di rivendita sia terminato in altro modo.
Come richiesto dai deputati, per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine il pagamento dovrà avvenire mediante un sistema di pagamenti scaglionati. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, dovranno essere ripartiti in rate annuali dello stesso valore. L'operatore, inoltre, dovrà inviare una richiesta scritta di pagamento, su carta o un altro supporto durevole, con un anticipo di almeno 14 giorni civili rispetto alla data di esigibilità. A partire dalla seconda rata, peraltro, il consumatore potrà rescindere unilateralmente il contratto senza incorrere in alcuna sanzione, comunicando le sue intenzioni all'operatore entro 14 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.
Risoluzione automatica e senza costi dei contratti accessori
Quelli "accessori" sono dei contratti attraverso i quali i consumatori acquistano servizi relativi a contratti di partecipazione a una multiproprietà od a un prodotto per le vacanze di lungo termine. Tali servizi sono forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra l'operatore stesso e il terzo. La direttiva impone agli Stati membri di garantire che l’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto relativo a una partecipazione a una multiproprietà o a un prodotto per le vacanze di lungo termine «comporti automaticamente e senza alcun costo per li consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio». Se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall’operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l’operatore, il contratto di credito dovrà essere revocato senza costi per il consumatore quando il consumatore esercita il diritto di recesso. Gli Stati membri dovranno stabilire norme dettagliate per la risoluzione di tali contratti.
Codici di condotta e ricorsi extragiudiziali
Gli Stati
membri dovranno adottare le misure appropriate per informare i
consumatori delle leggi nazionali di recepimento della direttiva e,
se del caso, incoraggiare gli operatori a informare i consumatori
dei propri codici di condotta. La Commissione, d'altro lato, dovrà
incoraggiare le organizzazioni professionali a stilare codici di
condotta a livello comunitario volti a agevolare l'applicazione
della direttiva. Infine, a livello nazionale andrà incoraggiata
l’elaborazione di procedure adeguate ed efficaci di reclamo e di
ricorso extragiudiziali per la risoluzione delle dispute di consumo
nel quadro della direttiva. Gli operatori e le loro organizzazioni
settoriali, inoltre, dovranno essere stimolati a informare i
consumatori in merito a questa possibilità. Link utili
Proposta della Commissione
Riferimenti
Toine MANDERS (ALDE/ADLE, NL) Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda alcuni aspetti della multiproprietà, dei prodotti per le vacanze di lungo termine, della rivendita e dello scambio Procedura: Codecisione, prima lettura Dibattito: 22.10.2008 Votazione: 22.10.2008 |
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Vietnam: stop alle violazioni dei diritti umani prima del nuovo accordo con l'UE | |
In vista del secondo ciclo di colloqui tra l'Unione europea e il Vietnam che si terrà ad Hanoi il 20 e il 21 ottobre prossimi, il Parlamento ha adottato - con 479 voti favorevoli, 21 contrari e 4 astensioni - una risoluzione sostenuta da PSE, ALDE e UEN che sottolinea anzitutto come il dialogo tra l'Unione europea e il Vietnam sui diritti umani debba tradursi «in miglioramenti concreti in questo Paese». Invita quindi la Commissione e il Consiglio a far presente alla controparte vietnamita che, prima della conclusione dell'Accordo, è necessario «porre fine alle attuali violazioni sistematiche della democrazia e dei diritti umani».
Più in particolare, il Vietnam dovrebbe abrogare le disposizioni legislative che perseguono penalmente il dissenso e l'esercizio di determinate attività religiose in base a una non meglio definita nozione di "reati contro la sicurezza nazionale", e porre fine alla censura e al controllo del governo sui mezzi d'informazione nazionali, inclusi Internet e le comunicazioni elettroniche, autorizzando la pubblicazione di quotidiani e riviste indipendenti gestiti da privati.
Il Parlamento suggerisce inoltre di chiedere al governo vietnamita di rilasciare immediatamente tutte le persone incarcerate per aver espresso pacificamente convinzioni politiche o religiose, tra cui più di 300 Montagnard cristiani, oltre a monaci buddisti Khmer Krom, attivisti impegnati sul fronte dei diritti umani, autori di petizioni sui diritti fondiari, ciberdissidenti, esponenti sindacali, parrocchiani cattolici e seguaci della chiesa buddista Hoa Hoa e della religione Cao Dai.
Dovrebbe poi annullare immediatamente e completamente gli arresti domiciliari decretati nei confronti di Thich Quang Do, patriarca supremo della Chiesa buddista unificata del Vietnam, e del monaco Khmer Krom Tim Sakhorn e permettere alle organizzazioni religiose indipendenti di svolgere liberamente la loro attività senza interferenze governative, nonché restituire le proprietà ecclesiastiche e le pagode confiscate e ripristinare lo status giuridico della Chiesa buddista unificata del Vietnam.
Il Parlamento chiede poi al governo vietnamita di cooperare attivamente con i meccanismi dell'ONU in materia di diritti umani, invitando il relatore speciale sull'intolleranza religiosa e il gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria a recarsi in Vietnam e garantire ai funzionari e ai relatori speciali delle Nazioni Unite un accesso illimitato a tutte le zone del paese. Ciò include anche gli altipiani centrali e settentrionali, dove essi dovrebbero poter avere colloqui riservati con i prigionieri e i detenuti politici e religiosi, nonché con i richiedenti asilo Montagnard rientrati in Vietnam dalla Cambogia.
Infine, invita la Commissione a stabilire parametri di riferimento chiari per la valutazione dei progetti di sviluppo in corso di attuazione in Vietnam, per garantire che essi rispettino la clausola sui diritti umani e la democrazia.
Link utili
Sito della Commissione europea sulle relazioni con il Vietnam
Riferimenti
Risoluzione sul nuovo Accordo di partenariato e cooperazione UE-Vietnam e i diritti umani Procedura: Risoluzione comune Dibattito: 21.10.2008 Votazione: 22.10.2008 |
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