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RESOCONTO
22 aprile 2009 Strasburgo
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Roaming meno caro con l'Eurotariffa, già da questa estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Adina VĂLEAN (ALDE/ADLE, RO), il Parlamento ha adottato - con 646 voti favorevoli, 22 contrari e 9 astensioni - un regolamento destinato a garantire che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione mobile che viaggiano all'interno della Comunità non paghino prezzi eccessivi rispetto alle tariffe competitive nazionali per i servizi vocali di roaming intracomunitario quando effettuano e ricevono chiamate, inviano e ricevono SMS e utilizzano servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto. Il regolamento fissa quindi le norme e i limiti massimi alle tariffe che gli operatori mobili possono addebitare per la fornitura di servizi di roaming intracomunitario.
Allorché un cliente entra in uno Stato membro diverso da quello della rete d'origine, il regolamento impone a ciascun fornitore del paese di origine di fornirgli le informazioni essenziali personalizzate sulle tariffe di roaming (comprensive di IVA) che gli vengono addebitate per l'effettuazione o la ricezione di chiamate e l'invio di SMS nello Stato membro visitato. Tali informazioni andranno fornite «automaticamente mediante un servizio messaggi, senza indebito ritardo e gratuitamente».
Dagli attuali 0,46 a 0,35 euro al minuto nel 2011 per le telefonate in uscita
In forza al
regolamento 717/2007, dal 30 agosto 2008, l'importo al dettaglio (al
netto dell'IVA) dell'eurotariffa che un fornitore del paese
d'origine può applicare ai suoi clienti in roaming per la fornitura
di chiamate regolamentate in roaming non può superare 0,46 euro al
minuto per le chiamate in uscita e 0,22 euro al minuto per le
chiamate in entrata. Con il nuovo accordo, dal 1° luglio 2009, la
tariffa massima non potrà superare 0,43 euro per le chiamate in
uscita e 0,19 euro per quelle in entrata. Dal 1° luglio 2010,
scenderà a 0,39 euro per le chiamate in uscita e 0,15 euro per
quelle in entrata, mentre dal 1° luglio 2011giungerà a 0,35 euro per
le chiamate in uscita e 0,11 euro per quelle in entrata. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2009 per la fornitura di tutte le chiamate in roaming a cui si applica l'eurotariffa, sia in entrata che in uscita, il fornitore del paese d'origine dovrà imporre ai clienti in roaming una tariffa calcolata al secondo. Ma il fornitore del paese d'origine potrà applicare alle chiamate soggette a eurotariffa un periodo iniziale minimo non superiore a 30 secondi. Entro il 1° luglio 2010, poi, il fornitore del paese di origine non potrà addebitare ai propri clienti in roaming alcun costo per la ricezione di un messaggio vocale in roaming, fatti salvi gli altri costi applicabili, come quelli addebitati per l'ascolto di tali messaggi.
Per quanto riguarda le tariffe media all'ingrosso che si applica tra una qualsiasi coppia di operatori, il limite scende da 0,28 euro (applicato dal 30 agosto 2008) a 0,26 euro il 1° luglio 2009, per poi diminuire fino a 0,22 euro 1° luglio 2010 e a 0,18 euro il 1° luglio 2011.
Massimo 0,11 euro per l'invio di SMS, dal luglio 2009
Il fornitore del paese di origine dovrà rendere disponibile a tutti i suoi clienti in roaming, «secondo modalità chiare e trasparenti», un'eurotariffa SMS - che non comporti alcun abbonamento associato o altri costi fissi o ricorrenti - non superiore a 0,11 euro (al netto dell'IVA) a decorrere dal 1° luglio 2009. Il fornitore del paese di origine non potrà poi imporre ai propri clienti in roaming costi per la ricezione di un SMS in roaming regolamentato.
Dal 1° luglio 2009 il fornitore del paese di origine dovrà applicare automaticamente un'eurotariffa SMS a tutti i clienti in roaming esistenti, fatta eccezione per quelli che abbiano già scelto espressamente una tariffa o un pacchetto roaming specifici in virtù dei quali usufruiscono per gli SMS in roaming regolamenti di una tariffa diversa rispetto a quella che sarebbe stata applicata altrimenti. Lo stesso vale per tutti i nuovi clienti, fatta eccezione di quelli sceglieranno espressamente una tariffa di roaming SMS diversa, o un pacchetto per servizi di roaming che comprende una tariffa diversa per gli SMS in roaming regolamentati.
Inoltre, ogni cliente in roaming potrà chiedere in qualsiasi momento di passare a una eurotariffa SMS o di rinunciarvi e ogni cambiamento dovrà avvenire «entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, gratuitamente, e senza comportare alcuna condizione o restrizione rispetto alle clausole di abbonamento diverse dal roaming». Il fornitore del paese d'origine dovrà informare individualmente tutti i clienti in roaming esistenti in merito all'eurotariffa SMS, comunicando loro che essa sarà applicata a partire dal 1° luglio 2009 al più tardi mettendoli al corrente del loro diritto a passare all'eurotariffa.
Tariffe massime anche per navigare col telefonino
Gli altri servizi di roaming, come l'invio di mail o fotografie e la navigazione su Internet tramite telefoni cellulari o computer portatili, sono regolati a livello d'ingrosso tramite una tariffazione massima applicata tra gli operatori. Così, dal 1° luglio 2009, la tariffa media all'ingrosso che l'operatore di una rete ospitante potrà applicare all'operatore di una rete d'origine del cliente in roaming per la fornitura di servizi non dovrà superare l'importo di 1 euro per magabyte di dati trasmessi (IVA esclusa). Questo importo scenderà poi a 0,80 euro il 1° luglio 2010 e a 0,50 euro il 1° luglio 2011 per megabyte.
Inoltre, entro il 1° marzo 2010, ogni fornitore del paese di origine dovrà offrire a tutti i suoi clienti in roaming la possibilità di optare deliberatamente e gratuitamente per un servizio che fornisca informazioni sul consumo accumulato espresso in volume o nella valuta in cui il cliente paga le tariffe per i servizi di roaming dati regolamentati, e garantisca che, senza espresso consenso del cliente, la spesa cumulativa per i servizi di roaming dati regolamentati su un certo periodo di tempo non possa superare un determinato limite pecuniario. A tal fine, il fornitore del paese di origine dovrà mettere a disposizione uno o più limiti pecuniari massimi per determinati periodi di uso, purché il cliente sia informato in anticipo dei rispettivi quantitativi di volume. Uno di tali limiti (limite standard di spesa) dovrà avvicinarsi ma non superare l'importo di 50 euro di spese non pagate per periodo mensile di fatturazione (IVA esclusa). Il cliente, poi, dovrà essere opportunamente informato allorché i servizi di roaming dati hanno raggiunto l'80% del limite di spesa o di consumo concordato.
Valutazione entro il 2011
La Commissione dovrà verificare il funzionamento del regolamento entro il 30 giugno 2011 e, previa consultazione pubblica, presentare una relazione in proposito che esamini, tra l'altro, l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per la fornitura di servizi in roaming ai clienti, «la misura in cui i consumatori hanno beneficiato di effettive riduzioni delle tariffe di servizi in roaming» e la disponibilità e la qualità dei servizi, tra cui quelli che rappresentano un'alternativa al roaming (voce, SMS e dati). Ma anche il livello di concorrenza sul mercato al dettaglio e all'ingrosso e la situazione concorrenziale degli operatori di minori dimensioni, indipendenti o che hanno appena avviato la loro attività. La Commissione dovrà inoltre valutare metodologie diverse dalla regolamentazione dei prezzi, che potrebbero essere utilizzate per creare un mercato interno competitivo per il roaming e formulare opportune proposte.
Link utili
Maxiemendamento
di compromesso
Riferimenti
Adina VĂLEAN (ALDE/ADLE, RO) Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica Procedura: Codecisione, prima lettura Dibattito: 21.4.2009 Votazione: 23.4.2009 |
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Approvato il calendario delle sedute plenarie per il 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il calendario delle plenarie è il seguente:
Gennaio: 18 - 21 (Strasburgo)
Febbraio I: 8 - 11 (Strasburgo) Febbraio II: 24 - 25 (Bruxelles)
Marzo I: 8 - 11 (Strasburgo) Marzo II: 24 - 25 (Bruxelles)
Aprile: 19 - 22 (Strasburgo)
Maggio I: 5 - 6 (Bruxelles) Maggio II: 17 - 20 (Strasburgo)
Giugno: 14 - 17 (Strasburgo)
Luglio: 5 - 8 (Strasburgo)
Settembre I: 6 - 9 (Strasburgo) Settembre II: 20 - 23 (Strasburgo)
Ottobre I: 6 - 7 (Bruxelles) Ottobre II: 18 - 21 (Strasburgo)
Novembre I: 10 - 11 (Bruxelles) Novembre II: 22 - 25 (Strasburgo)
Dicembre: 13 - 16 (Strasburgo) |
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Calendario delle tornate 2010
(come approvato in data 22.04.2009) |
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Calendario delle tornate del Parlamento europeo - 2010 Votazione: 23.4.2009 |
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Liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulla base di una serie di compromessi negoziati dai relatori con il Consiglio, il Parlamento ha adottato definitivamente due direttive e tre regolamenti che intendono completare il mercato interno dell'energia attraverso l'ulteriore liberalizzazione dei mercati dell'elettricità e del gas, rafforzando al contempo i diritti dei consumatori.
Una prima direttiva - adottata con 588 voti favorevoli, 81 contrari e 9 astensioni - stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori al fine di migliorare e integrare i mercati competitivi dell'energia elettrica nella Comunità europea. Definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. Definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo anche i requisiti in materia di concorrenza.
Un'altra direttiva - adottata con 596 voti favorevoli, 45 contrari e 45 astensioni - stabilisce invece norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi. Le norme stabilite dalla direttiva per il gas naturale, compreso il GNL, si applicano in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, purché questi possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza. Separazione delle attività di trasmissione e produzione - Unbundling
Sulla separazione delle attività di trasmissione e di produzione, il compromesso raggiunto prevede la possibilità per gli Stati membri di scegliere, a determinate condizioni, tra tre opzioni: separazione integrale della proprietà, ricorso a un Gestore di sistema indipendente (ISO - Indipendent system operator) oppure a un Gestore di trasmissione indipendente (ITO, Indipendent Transmission Operator). Contrariamente a quanto richiesto in prima lettura dal Parlamento, ciò varrebbe sia per il mercato dell'elettricità (per il quale chiedeva la sola separazione proprietaria) sia per quello del gas.
In linea di principio, entro trenta mesi dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno assicurare la separazione integrale della proprietà. La stessa persona o le stesse persone non potranno quindi essere autorizzate a controllare, direttamente o indirettamente, un'impresa che esercita l'attività di generazione, produzione o l'attività di fornitura e, al contempo, a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o diritti su un gestore di sistemi o su un sistema di trasmissione e trasporto, e viceversa. Non sarà permesso pertanto esercitare diritti di voto, detenere il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa o detenere una quota di maggioranza contemporaneamente nei diversi settori di attività.
Gli Stati membri potranno concedere deroghe temporanee a tali prescrizioni, ma solo a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata. In quest'ultimo caso, uno Stato membro può decidere di non applicare la separazione proprietaria ma designare un Gestore di sistemi indipendente (ISO) oppure conformarsi alle disposizioni relative al Gestore di trasmissione indipendente (ITO).
Con il ricorso al Gestore di sistemi indipendente (ISO), si consente la conservazione della proprietà della rete, ma dovrà essere designato su proposta del proprietario del sistema di trasmissione e soggetto all'approvazione della Commissione. La sua indipendenza dalle altre attività non connesse alla trasmissione dell'impresa integrata verticalmente dovrà realizzarsi «quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale». I responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione o trasporto non potranno far parte di strutture dell'impresa integrata incaricate, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, produzione, distribuzione e fornitura.
Il Gestore del sistema di trasmissione dovrà, tra l'altro, disporre di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, per quanto riguarda i beni necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo del sistema di trasmissione. Non potrà condividere sistemi e attrezzature informatici, locali e sistemi di accesso di sicurezza con una parte dell'impresa verticalmente integrata. Non potrà nemmeno detenere una partecipazione azionaria diretta o indiretta in alcuna affiliata dell'impresa verticalmente integrata avente funzioni di produzione o di fornitura, né riceve dividendi o qualsiasi altro vantaggio finanziario da tale affiliata. Parimenti, nessuna affiliata potrà detenere azioni del gestore.
Per quanto riguarda l'indipendenza degli amministratori, le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non potranno avere nessun'altra posizione o responsabilità professionali, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna altra parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo. Inoltre, a tali persone non sarà consentito esercitare alcuna posizione o responsabilità professionale nell'impresa verticalmente integrata per un periodo di tre anni prima della loro nomina e per un periodo non superiore a quattro anni dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore. Gli ITO dovranno dotarsi poi di un organo di sorveglianza incaricato di assumere decisioni «che possono avere un impatto significativo sul valore delle attività degli azionisti in seno al gestore del sistema di trasmissione». Dovranno attuare un programma di adempimenti in cui sono esposte le misure per assicurare «che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori», e che sarà soggetto a un controllo indipendente della conformità da parte di un responsabile.
Garanzia del servizio universale e clienti vulnerabili
Gli Stati membri dovranno provvedere affinché tutti i clienti civili e, se lo ritengono necessario, le piccole imprese (aventi cioè meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, «vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori». A tal fine, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza e devono imporre alle società di distribuzione l'obbligo di collegare i clienti alla rete.
Dovranno inoltre adottare misure adeguate volte a garantire il necessario approvvigionamento di elettricità ai clienti vulnerabili o un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica, al fine di affrontare la povertà energetica ove riscontrata, compreso nel contesto più ampio di povertà. In questo contesto, ciascun Stato membro dovrà definire un concetto di cliente vulnerabile che può fare riferimento alla povertà energetica e, tra le altre cose, «al divieto di interruzione di detti clienti nei periodi critici».
Rafforzamento dei diritti dei consumatori
La nuova normativa prevede anche un rafforzamento dei diritti dei consumatori. Ad esempio, concede ai clienti il diritto di ottenere, senza spese, il cambio di fornitore entro tre settimane dalla richiesta e di ricevere un conguaglio definitivo non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento di fornitore. Tutti i consumatori devono anche poter ricevere i dati relativi ai loro consumi, godere del diritto ad una prestazione di servizi di buon livello e beneficiare di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei loro reclami. I fornitori dovranno poi specificare nelle fatture o nel materiale promozionale inviato ai clienti finali la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato nell'anno precedente, «in modo comprensibile e facilmente confrontabile a livello nazionale». Il contratto con il fornitore dovrà inoltre specificare i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale. Previa una valutazione di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, almeno l’80% dei consumatori dovrà essere dotato di contatori intelligenti entro il 2020.
Più in
generale, i clienti dovranno poter ottenere informazioni sui loro
diritti, incluse quelle sulla gestione dei reclami, mediante la
loro chiara indicazione sulla fattura o nei siti web delle imprese.
Gli Stati membri dovranno anche accertarsi che
vengano istituiti sportelli unici al fine di fornire ai
consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro
diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro
disposizione in caso di controversia. Dovranno poi
garantire che sia predisposto un meccanismo indipendente quale un
mediatore dell'energia ai fini di un trattamento efficiente dei
reclami e della risoluzione extragiudiziale delle controversie. In
tale contesto, la Commissione dovrà elaborare una "lista di
controllo per i consumatori di energia" che sia «chiara e concisa» e
contenga informazioni pratiche sui loro diritti, mentre gli Stati
membri dovranno provvedere a che i fornitori adottino le necessarie
misure per trasmetterne una copia a tutti i loro consumatori. Altre misure
Il Parlamento ha anche approvato - con 585 voti favorevoli, 29 contrari e 70 astensioni - un regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra regolatori nazionali dell'energia incaricata di esprimere pareri e formulare raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione, alle autorità di regolamentazione, al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione, e che può adottare opportune decisioni individuali relative, ad esempio, alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e della loro sicurezza operativa. Può anche presentare orientamenti quadro non vincolanti riguardo alla cooperazione regionale.
Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l'approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nella Comunità, sono create una Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (REGST) e una Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas (REGST). Le REGST dovrebbero tra l'altro elaborare un piano di sviluppo decennale che indichi le reti di trasmissione realizzabili e le interconnessioni regionali necessarie, importanti dal punto di vista commerciale o della sicurezza degli approvvigionamenti. All'Agenzia è affidato il compito di controllare l'esecuzione dei compiti da parte della REGST.
Per quanto riguarda il gas, la direttiva sottolinea che uno dei suoi obiettivi principali dovrebbe essere lo sviluppo di un vero mercato europeo del gas naturale mediante una rete europea connessa e, a tal fine, le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero costituire uno dei principali compiti delle autorità di regolamentazione, ove opportuno in stretta collaborazione con l'Agenzia. Per gas e elettricità, comunque, le direttive chiedono a Stati membri e autorità di regolamentazione di cooperare tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali ad uno o più livelli regionali, «quale primo passo verso un mercato interno pienamente liberalizzato».
Infine, la Commissione dovrà chiedere all'Agenzia di presentarle, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi, un orientamento quadro non vincolante che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete.
Link utili
Maxiemendamento di compromesso
- mercato energia elettrica Riferimenti
Eluned MORGAN (PSE, UK) Relazione sulla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica & Antonio MUSSA (UEN, IT) Relazione sulla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale & Giles CHICHESTER (PPE/DE, UK) Relazione sul regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia & Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA (PPE/DE, ES) Relazione sul regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica & Atanas PAPARIZOV (PSE, BG) Relazione sul regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas Procedura: Codecisione seconda lettura Dibattito: 21.4.2009 Votazione: 23.4.2009 |
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Solvency II: rafforzata la supervisione sulle assicurazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Peter SKINNER (PSE, UK) il Parlamento ha adottato - con 593 voti favorevoli, 80 contrari e 3 astensioni - una direttiva relativa a un nuovo regime di solvibilità, denominato "solvibilità II" (Solvency II), per le imprese di assicurazione e riassicurazione, affinché rifletta tutti gli ultimi sviluppi in materia di vigilanza prudenziale, scienze attuariali e gestione dei rischi, consentendo, se necessario, aggiornamenti futuri. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 1° novembre 2012.
La direttiva contiene disposizioni riguardanti l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta e della riassicurazione nell'UE, la vigilanza nel caso di gruppi assicurativi e riassicurativi, nonché il risanamento e la liquidazione delle imprese di assicurazione diretta. In tale ambito, fissa una serie di condizioni cui le imprese devono conformarsi per ottenere l'autorizzazione ad operare a livello UE, come ad esempio in termini di fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il requisito patrimoniale di solvibilità e per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo, nonché di sistema di governance. Introduce inoltre un sistema di vigilanza rafforzato che agisce in maniera più proattiva rispetto alla situazione attuale.
Campo d'applicazione
Per quanto
riguarda l'assicurazione vita, la direttiva si applica ai
contratti del ramo vita, incluse le assicurazioni per i casi di vita
e di morte e miste, le assicurazioni vita con controassicurazione, e
quelle di nuzialità e di natalità. Si applica inoltre alle
assicurazioni di rendita e a quelle complementari, alle operazioni
tontinarie, alle operazioni di gestione di fondi collettivi di
pensione e a quelle dipendenti dalla durata della vita umana.
Per quanto riguarda l'assicurazione non vita, la direttiva si applica alle attività assicurative relative agli infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), alla malattia, ai danni subiti da veicoli terrestri, ferroviari, aerei e di navigazione e alla responsabilità civile legata agli stessi, alle merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene), agli incendi ed altri elementi naturali, alla responsabilità civile generale, al credito (insolvibilità generale, credito all'esportazione, vendita a rate, credito ipotecario e credito agricolo), alle cauzioni, alle perdite pecuniarie di vario genere (rischi relativi all'occupazione o insufficienza di entrate, ad esempio), alla tutela giudiziaria e all'assistenza alle persone in difficoltà.
Tuttavia, come richiesto dai deputati, la direttiva non si applica alle imprese che presentano le seguenti caratteristiche:
– l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati non supera i 5 milioni di euro; – il totale delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 25 milioni di euro; – il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 25 milioni di euro; – le attività non comprendono operazioni di assicurazione o riassicurazione volte a coprire passività e rischi di credito e cauzione, a meno che non costituiscano rischi accessori; – le attività non comprendono operazioni di riassicurazione superiori a 0,5 milioni di euro dell'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o 2,5 milioni di euro delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10% dell'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o al 10% delle riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.
D'altro canto, se uno di tali importi è superato per tre anni consecutivi, la direttiva si applica a partire dal quarto anno.
La direttiva non riguarda le imprese mutue che svolgono attività di assicurazione non vita e che hanno concluso con altre imprese mutue una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti assicurativi da esse sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai citati contratti. In questo caso, l'impresa cessionaria è soggetta alla direttiva. Non si applica nemmeno all'attività riassicurativa svolta o pienamente garantita dal governo di uno Stato membro che agisca, per motivi di interesse pubblico sostanziale, in qualità di riassicuratore di ultima istanza.
Accesso all'attività: autorizzazione preliminare
L'accesso all'attività di assicurazione diretta o di riassicurazione è subordinato alla concessione di un'autorizzazione preliminare, per ramo di attività, che deve essere richiesta alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e che è valida per tutta la Comunità. La direttiva prevede una serie di condizioni per ottenere questa autorizzazione. Tra questa figura la necessità che le imprese detengano i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo, dimostrino che saranno in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo, nonché forniscano informazioni sulla struttura del sistema di governance e presentino un programma di attività. Questi criteri sono descritti nel dettaglio dalla direttiva stessa. Inoltre, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non dovranno rilasciare a un'impresa l'autorizzazione a intraprendere l'attività assicurativa o riassicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di questa partecipazione.
Requisito patrimoniale di solvibilità
Gli Stati membri dovranno prescrivere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità, da calcolare, in principio, con una formula standard prevista dalla direttiva. Il requisito patrimoniale di solvibilità dovrà essere calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione «tutti i rischi quantificabili cui è esposta un'impresa» e dovrà coprire sia l’attività esistente sia quelle che si prevede attivare nell'anno successivo. Per quanto riguarda l'attività esistente, copre unicamente le perdite inattese. Se il livello del requisito scende al di sotto del livello calcolato, sarà necessario un intervento della vigilanza che può portare a una richiesta di maggiorazione del capitale.
Requisito patrimoniale minimo
Gli Stati membri dovranno esigere che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale minimo, che deve essere calcolato «in modo chiaro e semplice», al fine di garantire la possibilità di una revisione. Il requisito patrimoniale deve corrispondere a un importo di fondi propri di base ammissibili «al di sotto del quale i contraenti e i beneficiari sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora all'impresa di assicurazione o di riassicurazione fosse consentito.
Il compromesso prevede che il requisito "minimo assoluto" deve essere pari 2.200.000 euro per le imprese di assicurazione non vita, comprese le imprese di assicurazione captive. Nel caso in cui tuttavia sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in determinati rami, il minimo assoluto non può essere inferiore a 3.200 000.euro. Questo minimo vale anche per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive e per le quelle di riassicurazione (ad eccezione di quelle captive per le quali non potrà essere inferiore a 1 milione di euro). Fatti salvi questi minimi assoluti, il requisito patrimoniale minimo non può scendere al di sotto del 25% né superare il 45% del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa e incluse eventuali maggiorazioni del capitale eventualmente imposte.
Attività di vigilanza, anche a livello di gruppi assicurativi
In forza alla direttiva, la vigilanza dovrà essere basata su «un approccio prospettico e orientato al rischio», e includere la verifica continua del corretto esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese. La vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, è precisato, «combina un opportuno mix di attività cartolari e ispezioni in loco». Gli Stati membri dovranno garantire che i requisiti stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla complessità e alla portata dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
La vigilanza finanziaria comprende la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dello stato di solvibilità dell'impresa, della costituzione di riserve tecniche, delle sue attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario. Gli Stati membri dovranno garantire che le autorità di vigilanza abbiano il potere di adottare misure preventive e correttive per assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Dovranno anche prescrivere alle imprese di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni che sono necessarie ai fini di vigilanza.
Nell'interesse del funzionamento corretto del mercato interno sono stabilite regole coordinate in materia di vigilanza dei gruppi assicurativi. La vigilanza di gruppo dovrebbe applicarsi in ogni caso a livello dell'impresa partecipante ultima che abbia la propria sede nella Comunità. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di consentire alle loro autorità di applicare la vigilanza di gruppo ad un numero limitato di livelli inferiori, qualora lo ritengano necessario. Il requisito patrimoniale di solvibilità consolidato a livello di gruppo dovrebbe tenere conto della diversificazione globale dei rischi di tutti gli enti assicurativi del gruppo in modo da rispecchiarne adeguatamente l'esposizione al rischio.
Link utili
Maxiemendamento di compromesso
Riferimenti
Peter SKINNER (PSE, UK) Relazione sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle attività dell'assicurazione diretta e della riassicurazione e il loro esercizio (rifusione) Procedura: Codecisione, prima lettura Dibattito: 22.4.2009 Votazione: 22.4.2009 |
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Una politica comune per l'immigrazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvando con 485 voti favorevoli, 110 contrari e 19 astenuti la relazione di Simon BUSUTTIL (PPE/DE, MT) il Parlamento nota che «il flusso migratorio verso l'Europa continuerà ad esistere fintantoché vi saranno considerevoli differenze nel benessere e nella qualità della vita tra l'Europa e altre regioni del mondo». Aggiunge inoltre che «un approccio comune sull'immigrazione nell'UE è divenuto essenziale», dal momento che l'azione o l'inazione di uno Stato membro può avere conseguenze dirette sugli altri.
Rilevando che a tutt'oggi troppo poco è stato fatto per attuare una politica d'immigrazione legale comune e che una gestione mal diretta della stessa, «potrebbe ostacolare la coesione sociale dei paesi di destinazione ed essere lesiva sia per i paesi di origine sia per gli stessi migranti», i deputati sostengono con forza l’istituzione di una politica comune europea in materia. La gestione dei flussi migratori deve quindi «basarsi su un approccio coordinato che tenga conto della situazione demografica ed economica dell'UE e dei suoi Stati membri».
Coordinamento in materia di immigrazione e gestione delle frontiere
Il Parlamento
si rammarica del fatto che gli Stati membri abbiano dimostrato «un
grado di solidarietà insufficiente di fronte alla crescente sfida
dell'immigrazione». Invita quindi a riesaminare il programma quadro
sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo
2007-2013 e i suoi quattro strumenti finanziari, così che «possano
riflettere le nuove realtà derivanti dalla crescente pressione
migratoria ed essere usati per affrontare le necessità stringenti,
come nel caso di afflussi massicci». In particolare accoglie con
favore l'inclusione di un meccanismo di condivisione degli oneri,
«che consenta la ridistribuzione intracomunitaria dei beneficiari di
protezione internazionale dagli Stati membri, che si trovano a
sostenere pressioni specifiche e sproporzionate sui propri sistemi
nazionali di asilo, verso altri Stati membri». Valuta inoltre
positivamente la dotazione di 5 milioni di euro nel bilancio UE del
2009, prevista a tale scopo dal Fondo europeo per i rifugiati. Sottolineando poi la necessità di un piano generale che definisca l’architettura globale della strategia europea in materia di gestione integrata delle frontiere, il Parlamento chiede l'adozione di meccanismi che permettano di ripartire gli oneri derivanti dal controllo delle frontiere e di coordinare le politiche nazionali degli stessi. Un efficace contrasto dell'immigrazione irregolare è, infatti, un elemento cruciale della politica complessiva in materia. Nel ricordare che il flusso illegale di immigrati è spesso gestito da reti criminali responsabili della morte in mare di centinaia di persone ogni anno, ribadisce la responsabilità comune degli Stati membri nel salvataggio delle vite in mare, e invita Commissione e Consiglio a moltiplicare gli sforzi per contrastare il crimine organizzato, la tratta di esseri umani e il contrabbando che si verificano in molte parti dell'UE.
A tale proposito, i Parlamento afferma che «nonostante i mezzi di bilancio siano stati ripetutamente aumentati», l’Agenzia UE per la cooperazione operativa delle frontiere esterne, FRONTEX, non è ancora capace di fornire un controllo sufficiente delle frontiere esterne dell'UE, soprattutto per la mancanza d'impegno da parte dei paesi terzi, in particolare per quanto riguarda le operazioni marittime. Accoglie quindi con favore l’iniziativa della Commissione per una proposta di revisione del mandato di FRONTEX giudicando urgente un suo rafforzamento. In particolare ritiene importante estenderne la capacità di coordinamento e concederle l’abilitazione per il coordinamento di missioni permanenti in zone che subiscono forti pressioni migratorie su richiesta degli Stati membri interessati. E' inoltre del parere che occorra dare particolare rilievo alla capacità dell'Agenzia in materia di analisi del rischio e di raccolta di informazioni d'intelligence e sostiene la creazione di uffici specializzati che valutino le situazioni specifiche dei confini particolarmente sensibili, con particolare riguardo alle frontiere terrestri orientali e alle frontiere costiere meridionali.
I deputati invitano inoltre la Commissione a condurre uno studio, corredato di valutazioni, sulla possibilità per FRONTEX di acquistare le proprie attrezzature e sui requisiti per una possibile riqualificazione, nell'ambito delle operazioni marittime, nel ruolo di una guardia costiera dell’UE senza pregiudicare il controllo degli Stati membri sulle loro frontiere.
In riferimento ai soggetti che non hanno diritto alla protezione internazionale o che soggiornano irregolarmente sul territorio degli Stati membri, i deputati sostengono che questi siano tenuti a lasciare il territorio dell'Unione europea. A tale proposito, prendono atto dell'adozione della direttiva sul rimpatrio ed esortano gli Stati membri, nell'ambito della sua trasposizione, a mantenere le disposizioni già previste nel loro diritto nazionale, invitandoli a garantire che i rimpatri siano effettuati con il dovuto rispetto della legge e della dignità delle persone coinvolte, favorendo quelli volontari. Chiedono poi di sostituire gli attuali visti nazionali del sistema Schengen con visti Schengen europei uniformi, per consentire un trattamento paritario di tutti i richiedenti, nonché di migliorare la cooperazione tra i consolati degli Stati membri e di istituire servizi consolari congiunti su base volontaria.
Immigrazione legale e integrazione - Diritto di voto alle elezioni locali
Il Parlamento nota che gli immigrati hanno svolto negli ultimi decenni un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'UE, e che è essenziale riconoscere che la Comunità continui ad aver bisogno del loro lavoro. Per tali motivi, «l'Unione europea è e deve rimanere un ambiente accogliente per coloro che ottengono il diritto di restarvi, che siano immigrati per motivi di lavoro, ricongiungimento familiare, studio, o soggetti bisognosi di protezione internazionale».
Facendo quindi riferimento ai dati EUROSTAT, secondo i quali l’invecchiamento demografico dell’UE sarà una realtà nel medio termine, afferma che «l'immigrazione potrebbe contribuire in modo significativo ad assicurare buoni risultati economici nelle Comunità». In tale prospettiva, i deputati ribadiscono la necessità di rendere più interessante l’UE per i lavoratori altamente qualificati, tenendo conto delle implicazioni della fuga di cervelli dagli Stati di provenienza. Sostengono infatti che tale «drenaggio di capitale possa essere mitigato attraverso la migrazione temporanea o circolare», offrendo ai paese d'origine un sostegno concreto per la formazione di professionisti nei settori chiave.
Riconoscendo che l’integrazione è un processo a doppio senso «che richiede adattamento sia da parte degli immigrati sia da parte della popolazione ospite», il Parlamento appoggia gli sforzi degli Stati membri e dei migranti legali in tale intento. Ricorda che l'inclusione delle organizzazioni di questi ultimi rappresenta un elemento chiave, poiché le stesse, concedendo ai migranti un'opportunità di partecipazione democratica, «rivestono un importante ruolo nel processo d'integrazione». Invita quindi i Paesi membri «a facilitare i sistemi per il sostegno della società civile nell'inserimento, consentendo la presenza di migranti nella vita civile e politica della società ospite, permettendo loro la partecipazione nei partiti politici e nei sindacati e dando loro l'opportunità di votare alle elezioni locali». La proposta del PPE/DE di sostituire questo paragrafo è stata respinta dall'Aula con 262 voti favorevoli, 344 contrari e 23 astensioni.
Il Parlamento rivolge particolare attenzione alle donne immigrate. Nota infatti che «per la maggior parte di loro, l'integrazione e l'accesso al mercato del lavoro sono problematici a causa del basso livello d'istruzione e di pratiche e stereotipi negativi importati dai paesi di origine, nonché per effetto delle discriminazioni esistenti in quelli di accoglienza». Chiede quindi agli Stati membri di garantire il rispetto dei loro diritti fondamentali, «a prescindere dallo status legale o illegale». Li incoraggia inoltre a sostenere campagne d'informazione destinate alle donne migranti per sensibilizzarle sui loro diritti, sulle possibilità d'istruzione, di formazione linguistica e professionale e di accesso al lavoro. Gli Stati membri dovrebbero anche impedire «i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e altre forme di coercizione fisica o psichica».
Cooperazione con i paesi terzi
Il Parlamento rileva che un'amministrazione efficiente della politica di immigrazione richiede il coinvolgimento delle autorità regionali e locali, e forme di vero partenariato e cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito che rispettino le leggi internazionali sui diritti umani e sulla protezione, e che siano inoltre firmatari della Convenzione di Ginevra del 1951
Si dice quindi amareggiato del fatto che ad eccezione della Spagna, che ha stretto legami con il Senegal e con altre Nazioni dell'Africa subsahariana e del nordafrica, la cooperazione con Stati terzi non abbia raggiunto risultati sufficienti. Sollecita poi un sostegno mirato ai paesi terzi di transito e di origine, al fine di aiutarli a sviluppare un sistema efficace di gestione delle frontiere, coinvolgendo FRONTEX. Chiedono poi alla Commissione di intensificare il suo sostegno a favore dei paesi terzi, «in modo da creare condizioni economiche e sociali tali da scoraggiare l'immigrazione irregolare, le attività connesse alla droga e il crimine organizzato (88). Dovrebbe inoltre promuovere accordi globali europei per compiere progressi nei negoziati con Marocco, Senegal e Libia e con i principali paesi d'origine degli immigrati.
Riferimenti
Simon BUSUTTIL (PPE/DE, MT) Relazione su una politica d’immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti Procedura: Iniziativa Breve presentazione del relatore: 21.4.2009 Votazione:22.4.2009 |
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Protezione anche alle personalità senza cariche ufficiali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attualmente gli Stati membri cooperano nel settore della protezione delle personalità, nel quadro delle disposizioni di legge vigenti nel paese interessato e conformemente agli accordi internazionali pertinenti. La rete europea di protezione delle personalità è stata istituita nel 2002 con una decisione del Consiglio (decisione 2002/956/GAI), al fine di migliorare la comunicazione e la consultazione tra autorità nazionali competenti. Essa sancisce la protezione delle personalità conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro o in virtù della regolamentazione di un'organizzazione o un'istituzione internazionale o sovranazionale. Tale tutela è compito dello Stato membro della visita e di ciò si occupa il punto di contatto esistente in ognuno di essi.
Adottando con 633 voti favorevoli, 19 contrari e 7 astensioni la relazione di Gérard DEPREZ (ALDE/ADLE, BE), il Parlamento approva l'iniziativa dell'Olanda di modificare la decisione del Consiglio, in modo che si applichi anche alle persone senza incarichi ufficiali che sono considerate minacciate per il loro contributo al dibattito pubblico o il loro impatto su di esso. Ciò significa che queste avrebbero ugualmente diritto a una protezione da parte dello Stato visitato. La nuova definizione sarebbe la seguente: «per "personalità" si intende la persona con o senza qualifica ufficiale che sia considerata minacciata per il suo contributo al dibattito pubblico o il suo impatto su di esso e che, a parere dello Stato membro interessato, abbia bisogno di protezione e che, conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro o in virtù della regolamentazione di un'organizzazione o un'istituzione internazionale o sovranazionale, abbia diritto a un servizio di protezione».
Un'ulteriore
modifica vorrebbe poi assicurare adeguata protezione a soggetti che
non rivestono funzioni ufficiali, favorendo i contatti tra le
autorità responsabili per i servizi di protezione all'interno
degli Stati membri. Ciò potrebbe avvenire sia tramite i punti di
contatto operanti in ogni Paese, sia direttamente tra i responsabili
dei servizi, secondo le indicazioni fornite dai primi riguardo
all'applicazione della protezione nei casi in cui la tutela delle
personalità pubbliche debba essere assicurata in due o più Stati
membri. La proposta di modificare la decisione originale in alcune delle sue parti, è maturata in seguito alla visita di una nota personalità al Parlamento europeo, l'ex deputata del parlamento dei Paesi Bassi Hirshi Ali. Minacciata da anni per i suoi discorsi sull'Islam, e sotto la protezione della polizia a spese del governo olandese, nel febbraio 2008 ha chiesto il sostegno dell'Unione europea, dal momento che i Paesi Bassi non sono più disposti ad offrirle tutela, dal momento che l'ex deputata risiede negli Stati Uniti. Un caso analogo riguarda lo scrittore anglo-indiano Salman Rushdie, minacciato per le opinioni espresse. Anch'egli avrebbe diritto alla protezione durante la visita di uno Stato in cui potrebbe subire aggressioni e attacchi, soprattutto vista l'esplicita condanna a morte pronunciata da uno Stato terzo nei suoi confronti.
Link utili
Testo dell'iniziativa
Riferimenti
Gérard DEPREZ (ALDE/ADLE, BE) Relazione sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi per l'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/956/GAI relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità Procedura: Consultazione legislativa Dibattito: 22.4.2009 Votazione: 23.4.2009 |
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Immunità per Aldo Patriciello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvando con 643 voti favorevoli, 5 contrari e 12 astensioni la relazione di Aloyzas SAKALAS (PSE, LT), il Parlamento ha deciso di non difendere i privilegi e le immunità di Aldo PATRICIELLO (PPE/DE, IT) nel procedimento penale avviato presso il Tribunale di Campobasso. Al parlamentare europeo sono stati imputati una serie di delitti e ipotesi contravvenzionali del Testo Unico sull'Edilizia.
L'ipotesi di lavoro delineata dal pubblico ministero territoriale, postula che Patriciello "al tempo dei fatti vicepresidente ed assessore della Regione Molise" ed "influente e potente referente e appoggio politico, nonché reale proprietario e ideatore (...) della Neuromed", abbia concorso nei delitti summenzionati insieme con l'allora presidente e l'allora amministratore delegato della Neuromed (Istituto Neurologico Mediterraneo), l'allora rappresentante legale della fondazione Paola Pavone, l'allora Direttore generale della Direzione Politiche sanitarie e sicurezza sociale della Regione Molise e l'allora Direttore generale dell'ASL di Campobasso.
Più
specificamente, Patriciello è stato accusato di aver rivestito il
ruolo di regista, controllore e sostenitore dell'operato del
presidente di Neuromed e del rappresentante legale della fondazione
Paola Pavone che, l'11 settembre 2000, hanno stipulato il contratto
di comodato d'uso della struttura incriminata sita nel comune di
Salcito, fra la fondazione Paola Pavone (proprietaria e costruttrice
dell'immobile de quo) e Neuromed, così da consentire a
quest'ultimo ente di assistenza e ricerca, di gestire la struttura
"a proprio profitto come "Centro di alta riabilitazione" in regime
di accreditamento (provvisorio) con la Regione, con esclusione di
qualsivoglia prestazione sociale e assistenziale". Sempre secondo il
pubblico ministero territoriale, Aldo Patriciello avrebbe poi
"tentato di trarre ingenti profitti dalle prestazioni erogate e
rimborsate lautamente dalla Regione Molise, con pari danno per
l'ente e per la collettività tutta". Patriciello è inoltre imputato per ipotesi contravvenzionali di natura urbanistica perché - in concorso con altri imputati - avrebbe realizzato "un mutamento di destinazione d'uso da casa di riposo e cura, a centro e presidio di alta riabilitazione" dell'immobile in parola sito nel Comune di Salcito senza il necessario "lasciapassare" amministrativo e per aver utilizzato una struttura "non più assistita da titolo abilitativo, perché approvata «da concessione gratuita per la originaria e cessata destinazione sociale".
Dopo aver attentamente analizzato il caso in questione, i deputati concludono affermando che «il caso dell'on. Patriciello non può essere considerato come un caso di immunità che il Parlamento europeo deve difendere», al contrario, «esso rientra interamente nell'ambito della legislazione italiana e pertanto, al pari dei deputati del Parlamento italiano, egli non gode dell'immunità nei confronti di procedimenti penali». Per i deputati infatti, le accuse avanzate nei confronti di Aldo Patriciello non fanno riferimento alle opinioni o ai voti espressi nell'esercizio del suo mandato di deputato al Parlamento europeo, per il semplice motivo che la malversazione di fondi pubblici o i reati urbanistici non possono essere equiparati ad un'"opinione" o a un "voto".
Riferimenti
Aloyzas SAKALAS (PSE, LT) Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello Procedura: Immunità Relazione senza discussione Votazione: 23.4.2009 |
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Immunità di Antonio Di Pietro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvando con 654 voti favorevoli, 11 contrari e 13 astensioni la relazione di Aloyzas SAKALAS (PSE, LT), il Parlamento ha deciso di non revocare l'immunità di Antonio Di Pietro a seguito dell'ordinanza del Tribunale Civile di Roma rivolta al deputato nella causa civile intentata da Filippo Verde. In tale ordinanza il Tribunale italiano, esaminando l'argomento difensivo sollevato da Di Pietro «sotto forma di eccezione di insindacabilità», ha chiesto al Parlamento europeo di decidere sulla sua immunità, dal momento che all'epoca dei fatti egli era parlamentare europeo.
Secondo quanto riportato nell'atto di citazione, nel febbraio 2003 è comparso sul sito Internet ufficiale della "Lista Di Pietro" un articolo firmato da Antonio Di Pietro. In detto articolo, nel commentare il processo pendente dinanzi al Tribunale di Milano per la vicenda IMI-SIR/Lodo Mondadori, il parlamentare in causa affermava che Filippo Verde era stato accusato di corruzione - insieme ad altri giudici - per aver accettato una tangente per "aggiustare" una sentenza (la frase incriminata era la seguente: "...la vicenda Lodo Mondadori riguarderebbe una sentenza emessa dal Tribunale di Roma - sempre sotto l'influenza diretta o indiretta dei giudici Metta, Verde e Squillante - che annullò un lodo arbitrale ...").
Nella premessa
dell'atto di citazione, Filippo Verde ha dichiarato che il suo nome
non è mai comparso nella lista degli imputati per la vicenda del
Lodo Mondadori e accusa Di Pietro di aver diffuso una notizia
oggettivamente falsa, il che configura il reato di diffamazione.
Verde ha chiesto un risarcimento danni e, a titolo di riparazione
una somma di euro 210.000. Di Pietro ha riconosciuto che il suo articolo conteneva un "errore madornale", causato da un banale gioco di copyfile. In effetti, Filippo Verde non è mai stato coinvolto nella vicenda processuale del Lodo Mondadori, mentre lo è stato nel processo IMI-SIR, nell'ambito del quale era stato assolto da tutte le imputazioni contestategli. Nella sua difesa, Di Pietro ha sostenuto che questo errore tecnico/redazionale si è verificato perché i mass-media accomunavano normalmente le due vicende giudiziarie con il termine "processo IMI-SIR/Lodo Mondadori".
Per i deputati nelle sue affermazioni, riportate nell'atto di citazione presentato da Verde, l'on. Di Pietro stava semplicemente «commentando notizie di pubblico dominio». Nel descrivere e criticare una delle più importanti vicende processuali che hanno alimentato il recente dibattito politico in Italia, egli stava esercitando le sue funzioni di parlamentare, esprimendo la sua opinione su un tema d'interesse pubblico per i suoi elettori. «Cercare di imbavagliare i parlamentari, avviando procedimenti giudiziari nei loro confronti, per impedire loro di esprimere le proprie opinioni su questioni che suscitano un legittimo interesse e preoccupazione nell'opinione pubblica, è inaccettabile in una società democratica». Costituisce inoltre una violazione dell'articolo 9 del Protocollo, che mira a salvaguardare la libertà di espressione dei parlamentari nell'esercizio del loro mandato, nell'interesse del Parlamento in quanto Istituzione.
Riferimenti
Aloyzas SAKALAS (PSE, LT) Relazione sulla richiesta di consultazione sull'immunità e i privilegi di Antonio Di Pietro Procedura: Immunità Relazione senza discussione Votazione: 23.4.2009 |
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Immunità di Renato Brunetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvando con 652 voti favorevoli, 7 contrari e 11 astensioni la relazione di Aloyzas SAKALAS (PSE, LT), il Parlamento ha deciso di difendere i privilegi e le immunità di Renato Brunetta, coinvolto in un procedimento penale attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Firenze, avviato dal signor Giuseppe De Michelis Di Slonghello, ex diplomatico italiano.
Secondo l’accusa, l'imputato sarebbe responsabile, ai sensi degli articoli 110 e 595 del Codice penale italiano, per il materiale utilizzato nel libro "Le mani rosse sull'Italia", venduto insieme al giornale Libero nell'agosto 2006. Il signor Di Slonghello lamenta di essere descritto nel testo in causa, come un'ex spia del KGB, sulla base delle informazioni contenute nel cosiddetto "Archivio Mitrokhin", il che, a suo giudizio, «è diffamatorio e ingiurioso» per la sua reputazione.
L'Archivio in questione, offre un quadro delle operazioni di intelligence dell'URSS in tutto il mondo. Il maggiore Mitrokhin nel 1992 pubblicò nel Regno Unito le informazioni raccolte nel corso dei suoi trenta anni di lavoro come archivista del KGB nel servizio d'intelligence straniera. Nel 2002, il Parlamento italiano istituì una commissione d’inchiesta con il compito di prendere in esame i dati dell'archivio e lo spionaggio dell'URSS in Italia e indagare sulle presunte attività a favore del KGB svolte da politici italiani. La commissione concluse il suo lavoro con una relazione finale nel 2006.
La relazione rileva che Brunetta, nella sua qualità di co-curatore di un lavoro concernente uno degli aspetti più importanti e controversi dell'influenza dell'URSS sulla politica italiana ed europea «abbia esercitato le sue funzioni e il suo compito di parlamentare, esprimendo il suo parere su una questione di pubblico interesse per i suoi elettori». Per i deputati, «cercare di imbavagliare i parlamentari mediante l'avvio di un procedimento giudiziario, per impedire loro di esprimere le proprie opinioni su questioni che interessano e preoccupano l’opinione pubblica, è inaccettabile in una società democratica». Costituisce inoltre una violazione dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, che mira a salvaguardare la libertà di espressione dei parlamentari nell'esercizio del loro mandato, nell'interesse del Parlamento in quanto Istituzione.
Riferimenti
Aloyzas SAKALAS (PSE, LT) Relazione sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Renato Brunetta Procedura: Immunità Relazione senza dibattito Votazione: 23.4.2009 |
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