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RESOCONTO
6 maggio 2009 Strasburgo
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Congedo maternità: rinviata la votazione | |
Il rinvio alla commissione "donne" della relazione di Edite ESTRELA (PSE, PT) è stato deciso con 347 voti favorevoli, 256 contrari e 10 astensioni. Di conseguenza sarà il Parlamento risultante dalle prossime elezioni di giugno a trattare la questione. La relazione accoglieva con favore la proposta della Commissione volta a migliorare la protezione offerta a lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, permettendo loro di conciliare meglio la vita familiare con quella professionale e di essere maggiormente in grado di restare sul mercato del lavoro o di rientrarvi.
Proponeva però diversi emendamenti volti a rafforzare i diritti delle donne prima e dopo il parto. Chiedeva ad esempio di prolungare fino a 20 settimane il periodo di congedo maternità (contro le 18 proposte), di cui 6 da prendere obbligatoriamente dopo il parto e remunerate con il 100% dell'ultimo stipendio. Proponeva inoltre di rafforzare i diritti delle donne prima e dopo il parto e di introdurre un congedo paternità/co-maternità di due settimane obbligatorie, regolarmente retribuite. Talune di queste proposte non erano condivise in seno all'Assemblea, tant'è che erano stati presentati molti altri emendamenti, soprattutto da parte del PPE/DE che ha quindi chiesto, e ottenuto, di procedere a un ulteriore esame della questione a livello di commissione parlamentare.
Lavoratrici autonome e coniugi coadiuvanti
Approvando con 550 voti favorevoli, 14 contrari e 57 astensioni la relazione di Astrid LULLING (PPE/DE, LU), il Parlamento ha accolto con favore la proposta di modificare il quadro giuridico comunitario relativo all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto concerne i lavoratori autonomi e i relativi coniugi, al fine di attuarlo in modo più efficace. Ha però presentato taluni emendamenti.
Contrariamente
alla Commissione, che propone un'affiliazione ai regimi di
sicurezza sociale su base volontaria, il Parlamento ritiene che
questa dovrebbe essere obbligatoria e, pertanto, sostiene che gli
Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie
affinché i coniugi coadiuvanti possano beneficiare di un livello di protezione almeno equivalente a quello dei lavoratori autonomi, alle stesse condizioni applicabili a questi ultimi. Tali misure, precisa un emendamento, dovrebbero garantire l'affiliazione autonoma dei coniugi coadiuvanti ai regimi di previdenza sociale esistenti per i lavoratori autonomi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e le pensioni d'invalidità e vecchiaia. I contributi previdenziali dei coniugi coadiuvanti, inoltre, dovrebbero essere detraibili dalle imposte in quanto spese di gestione, alla stessa stregua della remunerazione effettivamente corrisposta al coniuge.
Un altro emendamento chiede agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché le lavoratrici autonome e le coniugi coadiuvanti possano beneficiare di un periodo di congedo di maternità «adattato alle loro esigenze specifiche» e che consenta loro di scegliere la durata nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti.
Link utili
Congedo
maternità -
Proposta della Commissione
Riferimenti
Edite ESTRELA (PSE, PT) Relazione sulla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento & Astrid LULLING (PPE/DE, LU) Relazione sulla proposta di direttiva sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma Procedura: Codecisione, prima lettura Dibattito: 4.5.2009 Votazione: 6.5.2009 |
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Caduto il compromesso sul Pacchetto Telecom | |
Con 407 voti favorevoli, 57 contrari e 171 astensioni, l'Aula ha approvato un emendamento avanzato da ALDE, Verdi/ALE, GUE/NGL e IND/DEM che era già stato sostenuto dal Parlamento in prima lettura ma respinto dal Consiglio. Con tale modifica i deputati riaffermano il principio secondo cui in mancanza di una decisione preliminare dell'autorità giudiziaria «non possono essere imposte limitazioni ai diritti e alle libertà fondamentali degli utenti finali» di Internet, a meno che «vi sia una minaccia per la sicurezza pubblica» per cui l'intervento dell'autorità giudiziaria può avvenire successivamente.
Il compromesso raggiunto con il Consiglio su questo punto statuiva, invece, che «le misure adottate per quanto riguarda l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica da parte degli utenti finali devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata, alla libertà di espressione e di accesso alle informazioni e al diritto ad una sentenza di un tribunale indipendente e imparziale istituito dalla legge e che agisca nel rispetto di un processo equo».
Preso atto del voto dell'Aula la relatrice Catherine TRAUTMANN (PSE, FR) ha affermato che «dal momento in cui una parte del compromesso non è stata adottata, l'insieme del pacchetto va in conciliazione». Il "nuovo" Parlamento e il Consiglio avranno circa otto mesi per raggiungere un altro accordo che, comunque, dovrà passare all'esame dell'Aula.
Il pacchetto
comprende una direttiva sul quadro normativo per le comunicazioni
elettroniche che tratta dello spettro radio, della nuova autorità
delle telecomunicazioni, della separazione funzionale della rete e
delle norme per le reti di nuova generazione. Un'altra direttiva
riguarda la trasparenza e la pubblicazione delle informazioni
destinate agli utenti, la migliore accessibilità per gli utenti
disabili, i servizi di emergenza e accesso al numero 112 nonché la
connettività di base e la qualità dei servizi. Tratta inoltre
della tutela della privacy, toccando aspetti quali l'informazione da fornire agli utenti sull'eventuale compromissione dei loro dati personali in seguito a una violazione della sicurezza della rete e il rafforzamento dei poteri di attuazione e controllo delle autorità competenti, in particolare nella lotta allo spam, e il miglioramento della cooperazione e del controllo transfrontalieri.
Vi è poi un regolamento volto all'istituzione di un nuovo organismo comunitario (BEREC) incaricato di migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie.
Link utili
Nota di
Background sui contenuti della proposta di compromesso (inglese
e
francese)
Riferimenti
Malcolm HARBOUR (PPE/DE, UK) Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione della direttiva recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori & Catherine TRAUTMANN (PSE, FR) Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica & Pilar del CASTILLO VERA (PPE/DE, ES) Raccomandazione per la seconda lettura relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Gruppo di regolatori europei delle telecomunicazioni (GRET) Procedura: Codecisione, seconda lettura Dibattito: 5.5.2009 Votazione: 6.5.2009 |
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Fondo di globalizzazione anche contro la crisi economica | |
Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Gabriele STAUNER (PPE/DE, DE), il Parlamento ha adottato - con 538 voti favorevoli, 35 contrari e 37 astensioni - una modifica del regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) volta a includere nel suo campo d'applicazione i licenziamenti dovuti alla crisi economica e a ridurre da 1.000 a 500 il numero di esuberi minimo per poter chiedere il sostegno. Il regolamento entrerà in vigore tre giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e le nuove norme si applicheranno alle domande di assistenza ricevute a partire dal 1° maggio 2009.
Istituito nel dicembre 2006 per durare fino al 2013, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ha l'obiettivo di offrire un efficace aiuto ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione. La sua dotazione annuale massima è pari a 500 milioni di euro e tale importo è destinato a sostenere finanziariamente misure di politica attiva del mercato del lavoro, quali, ad esempio, l'accompagnamento nella ricerca di un posto di lavoro o le indennità di formazione o di mobilità.
Con questa modifica, il FEG potrà fornire un sostegno anche ai lavoratori in esubero a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale purché gli Stati membri che ne richiedono l'intervento dimostrino che vi è un nesso diretto e dimostrabile tra questi esuberi e la crisi globale. Questa deroga ai principi generali del Fondo si applicherà alle domande pervenute entro il 31 dicembre 2011 (contro il 2010 proposto dalla Commissione).
Per quanto
riguarda i criteri di intervento, il FEG potrà fornire un contributo
finanziario per l'esubero di almeno 500 dipendenti (contro
gli attuali 1.000) di un'impresa nell'arco di 4 mesi in uno Stato
membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei
produttori a valle di tale impresa, o per l'esubero di almeno 500
dipendenti, nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole e medie
imprese, in una regione o in due regioni contigue. Nei mercati del
lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali, potrà
inoltre essere considerata ammissibile una richiesta di contributo
del FEG anche se le condizioni citate
non sono interamente soddisfatte, purché gli esuberi abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale. In questi casi, l'importo cumulato dei contributi non potrà eccedere il 15% della dotazione massima annuale del Fondo.
Il tasso di intervento massimo per le domande trasmesse entro il 31 dicembre 2011 è aumentato dall'attuale 50% al 65% dei costi stimati (la Commissione aveva proposto il 75%).
Background - Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei cambiamenti fondamentali nella struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di utilizzare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.
In forza al regolamento 1927/2006, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione può essere destinato a sovvenzionare misure attive per il mercato del lavoro che facciano parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori in esubero. Queste comprendono:
· l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento professionale, la formazione e la riqualificazione su misura, anche nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della certificazione dell'esperienza acquisita, nonché l’assistenza per la ricollocazione professionale e la promozione dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività professionali autonome; · misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità o le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita; · misure per stimolare in particolare i lavoratori sfavoriti o più anziani a rimanere o a reinserirsi nel mercato del lavoro.
Nel novembre 2008, il Parlamento europeo aveva dato il via libera alla mobilitazione di 35 milioni di euro per coprire parte dei costi relativi alle misure di sostegno dei lavoratori del settore tessile licenziati in Lombardia, Piemonte, Toscana e Sardegna a causa della concorrenza mondiale inaspritasi con la scadenza dell'Accordo multifibre.
Link utili
Maxiemendamento di compromesso
Riferimenti
Gabriele STAUNER (PPE/DE, DE) Relazione sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione Procedura: Codecisione, prima lettura Dibattito: 5.5.2009 Votazione: 6.5.2009 |
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Crisi: 4 miliardi per le infrastrutture energetiche | |
Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Eugenijus MALDEIKIS (UEN, LT), il Parlamento ha adottato - con 526 voti favorevoli, 64 contrari e 14 astensioni - un regolamento che stanzia 3,98 miliardi di euro per sostenere progetti da finanziare nel settore della politica energetica e definisce l'elenco delle interconnessioni per gas e elettricità, dei "campi" eolici offshore e delle strutture per la cattura e lo stoccaggio di carbonio. Il piano d'investimenti s'inquadra nelle iniziative assunte a livello UE per far fronte alla crisi mondiale attraverso il piano europeo di ripresa economica che stanzia 5 miliardi per progetti nel settore energetico, della banda larga e dello sviluppo rurale.
Dei 3,98 miliardi di euro stanziati, la gran parte - 2,365 miliardi (contro 1,75 proposti dalla Commissione) - sarà destinata alle infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica. Per quanto riguarda il gas (1,44 miliardi di euro), tra i 18 progetti selezionati figurano i gasdotti che collegano l'Italia alla Grecia (ITGI - Poseidon, 100 milioni di euro) e all'Algeria (GALSI, 120 milioni di euro). Quest'ultimo progetto non era incluso nella proposta originale della Commissione). Il Nabucco potrà contare su 200 milioni di euro, lo stesso importo destinato al rafforzamento di un'interconnessione tra Africa, Spagna e Francia e a quella tra Francia e Belgio. Per quanto riguarda l'energia elettrica (910 milioni di euro), tra i nove progetti selezionati figurano il cavo sottomarino che unisce la Sicilia con l'Italia continentale (110 milioni di euro) e l'interconnessione con Malta (20 milioni), non inclusa nella proposta iniziale della Commissione. Per l'interconnessione Francia- Spagna sono previsti 225 milioni di euro.
I dieci
progetti per la cattura e lo stoccaggio di carbonio potranno
contare su 1,05 miliardi di euro. Tra i beneficiari figura
l'impianto di Porto Tolle (assente nella proposta della Commissione)
che potrà contare su 100 milioni. Infine, 565 milioni di euro sono
destinati a taluni parchi eolici offshore in Nord
Europa. Cofinanziamento al 50% e recupero del denaro non speso
Gli stanziamenti comunitari previsti dal piano di ripresa coprono il 50% dei costi ammissibili delle infrastrutture relative alle interconnessioni per gas e energia elettrica e ai progetti eolici offshore. Per la cattura e lo stoccaggio di carbonio, invece, il cofinanziamento UE ammonta all'80%.
Il compromesso prevede che la Commissione dovrà sorvegliare l'attuazione del programma e pubblicare una relazione annuale che contempli anche le proposte di finanziamento per l'anno successivo. Se la relazione del marzo 2010 identifica seri rischi d'attuazione, la Commissione dovrà proporre progetti supplementari. Su iniziativa dei deputati, la Commissione ha espresso l'intenzione, se necessario, di proporre il ricorso ai fondi inutilizzati alla fine del 2010 per progetti connessi all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili.
Link utili
Maxiemendamento di compromesso
Riferimenti
Eugenijus MALDEIKIS (UEN, LT) Relazione sulla proposta di regolamento che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia Procedura: Codecisione, prima lettura Dibattito: 5.5.2009 Votazione: 6.5.2009 |
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Nuove norme per evitare future crisi finanziarie
Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Othmar KARAS (PPE/DE, AT), il Parlamento ha adottato - con 454 voti favorevoli, 106 contrari e 25 astensioni - una modifica delle direttive relative agli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi. Le nuove norme si applicheranno a decorrere dal dicembre 2010.
Supervisione: verso la creazione di un collegio di vigilanza
Per agevolare e promuovere la cooperazione tra le autorità incaricate della sorveglianza degli enti creditizi transfrontalieri, il compromesso prevede l'istituzione di collegi delle autorità nazionali di vigilanza. Secondo i deputati, questi collegi costituiscono un passo supplementare verso l'ottimizzazione della cooperazione delle autorità di vigilanza. Ritengono inoltre che, in caso di conflitto tra i membri del collegio, si dovrebbe disporre di un sistema indipendente di consiglio e mediazione a livello europeo. Per tale motivo chiedono alla Commissione di presentare una proposta legislativa che miri ad accrescere l'integrazione della supervisione entro il 31 dicembre 2009, nella prospettiva di creare, per il 31 dicembre 2011, di un sistema di supervisione su scala europea.
Gestione dei rischi
Le banche usano ripartire le loro esposizioni su diversi clienti al fine di non essere dipendenti da uno solo di loro e di potersi così premunire contro il rischio di perdite insostenibili imputabili al non rimborso di un prestito. Come ha dimostrato l'attuale crisi, quando gli enti finanziari sono fortemente esposti nei confronti di un cliente, una banca o un'assicurazione possono subire importanti perdite a seguito del fallimento di tale cliente o del gruppo di clienti collegati. Ciò può succedere anche quando le banche negoziano tra loro i rischi ai quali sono esposti: il fallimento di un istituto può avere la stessa conseguenza su altri. E' quindi necessario rafforzare le regole esistenti relative ai grandi rischi, compresi quelli interbancari. L'obiettivo perseguito dalle nuove disposizioni in merito all'esposizione a grandi rischi varrà per l'insieme del sistema bancario, dai più grandi ai più piccoli operatori. In forza al testo di compromesso, una banca non potrà più esporsi per più del 25% dei suoi fondi propri nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti. Questo limite potrà essere superato solo per le esposizioni tra gli enti creditizi ma nel limite di 150 milioni di euro. La richiesta dei deputati di prevedere una clausola di revisione del regime dei grandi rischi, per la fine del 2011, è stata accettata. Si tratta, anche in questo caso, di tendere verso una più forte armonizzazione delle disposizioni nazionali.
Cartolarizzazione: mantenere un interesse nell'investimento proposto
L'attuale crisi ha anche rivelato che i rischi non sono sempre ben valutati dagli istituti che propongono investimenti, per esempio quando dei prestiti ipotecari sono integrati in prodotti d'investimento e venduti dal creditore iniziale. I deputati hanno sostenuto la proposta della Commissione intesa a garantire che un istituto che lancia un investimento mantenga un interesse reale sul rendimento dell'investimento proposto.
Il compromesso prevede che questo interesse deve essere pari almeno al 5% del valore totale delle esposizioni cartolarizzate. Inoltre, i deputati hanno ottenuto una clausola di revisione molto esigente che dà mandato alla Commissione di proporre, entro il 31 dicembre 2009, un eventuale aumento di questo tasso dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e tenendo conto degli sviluppi internazionali.
Credit default swaps: creazione di una stanza di compensazione
Secondo i deputati, i credit default swaps - prodotti derivati più negoziati negli ultimi anni - dovrebbero anch'essi essere regolamentati, come tutti gli altri prodotti trattati al di fuori della Borsa (Over the counter, OTC). Il testo di compromesso invita la Commissione a presentare entro la fine del 2009 delle proposte legislative che mirino ad accrescere la trasparenza su tale mercato e istituire un contrappeso centrale, una stanza di compensazione, supervisionata dall'UE, al fine di ridurre i rischi insiti in questi strumenti. Attualmente, infatti, questi sono spesso oggetto di transazioni non pubbliche tra istituti finanziari, il che si traduce in un'opacità delle loro esposizioni.
Link utili
Maxiemendamento di compromesso Direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (testo consolidato) Direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (testo consolidato)
Riferimenti
Othmar KARAS (PPE/DE, AT) Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi Procedura: Codecisione, prima lettura Dibattito: 6.5.2009 Votazione: 6.5.2009 |
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