<<Sommario
 

RESOCONTO

 

5 maggio 2009

Strasburgo

 

 

 


Stop alla vendita di prodotti derivati dalle foche, con poche eccezioni


Il Parlamento ha adottato un regolamento che vieta, in linea di principio, la vendita di prodotti derivati da foche nell'UE, a meno che gli animali utilizzati siano il frutto della caccia tradizionale degli esquimesi o svolta ai fini della gestione sostenibile delle risorse marine, oppure se si tratta di souvenir di viaggio. Lo scopo è di sanare la frammentazione del mercato UE causata dalle diverse leggi nazionali e rispondere alle preoccupazioni dei cittadini riguardo al benessere delle foche.

 

Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dalla relatrice Diana WALLIS (ALDE/ADLE, UK), il Parlamento ha adottato - con 550 voti favorevoli, 49 contrari e 41 astensioni - un regolamento che, in linea di principio, vieta la vendita nell'UE di prodotti derivati dalle foche, prevedendo poche e rigide eccezioni valide in tutti gli Stati membri. L'obiettivo è di sanare la frammentazione del mercato UE causato dall'esistenza di legislazioni nazionali diverse e di rispondere alle preoccupazioni dei cittadini riguardo al benessere degli animali e alla presenza sul mercato di prodotti ottenuti da animali «che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza». Il regolamento si applicherà nove mesi e venti giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

La comunicazione della Commissione precisa che le foche sono cacciate dentro e fuori della Comunità e utilizzate per fabbricare prodotti e articoli, quali carne, olio, grasso, organi, pelli per pellicceria e articoli derivati, inclusi i prodotti più vari come le capsule Omega 3 o abiti che incorporano pelli e pellicce lavorate di foca. Nella Comunità le foche sono uccise e scuoiate in Svezia, Finlandia e Regno Unito (Scozia) per ricavarne prodotti o a fini di disinfestazione. Al di fuor della Comunità ciò avviene soprattutto in Canada, Groenlandia, Namibia, Norvegia e Russia. La Danimarca e l'Italia sono di gran lunga i due più grandi importatori di pelli da pellicceria gregge di foca destinate alla trasformazione/vendita sul mercato comunitario. La Danimarca le importa direttamente dal Canada e dalla Groenlandia, mentre l'Italia da Russia, Finlandia e Scozia.

 

In base all'accordo, l'introduzione sul mercato comunitario e la messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso, di prodotti derivati dalla foca sono autorizzate «solo quando ... provengono dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e contribuiscono alla loro sussistenza». Tali condizioni si applicano al momento o nel punto di importazione dei prodotti  importati. Inoltre, l'importazione di prodotti derivati
 

dalla foca è  autorizzata quando «è di natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari». La vendita sul mercato UE sarà anche autorizzata - «unicamente su basi non lucrative» - per gli articoli provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e «praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine». In entrambi i casi, Il tipo e la quantità di tali prodotti non devono essere tali da far ritenere che l'importazione e la vendita possa avere finalità commerciali.

 

Gli Stati membri non potranno impedire l'immissione sul mercato UE dei prodotti derivati dalla foca che rispettano le disposizioni del regolamento. Entro nove mesi dalla sua entrata in vigore dovranno anche stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle sue disposizioni e prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive» e andranno notificate alla Commissione.

 

Due anni dopo l'entrata in vigore e, poi, ogni quattro anni, gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per attuare il regolamento. Sulla base di queste relazioni, la Commissione dovrà presentare un rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento entro i dodici mesi che seguono la fine di ogni periodo.

 

 

Link utili

 

Maxiemendamento di compromesso
Proposta della Commissione

 

 

Riferimenti

 

Diana WALLIS (ALDE/ADLE, UK)

Relazione sulla proposta di regolamento sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 4.5.2009

Votazione: 5.5.2009

top

Limitare i test sugli animali senza ostacolare la ricerca


Il Parlamento si è pronunciato su una proposta di direttiva volta a rafforzare l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di sperimentazioni sugli animali. L'obiettivo è di ridurre questo tipo di test e di promuovere metodi alternativi. Numerosi emendamenti tendono a trovare un equilibrio tra l'esigenza di garantire il benessere degli animali e quella di non penalizzare la ricerca.

 

Nell’UE a 27 ogni anno vengono impiegati circa 12 milioni di animali nelle procedure scientifiche. Approvando con 540 voti favorevoli, 66 contrari e 34 astensioni la relazione di Neil PARISH (PPE/DE, UK), il Parlamento accoglie con favore la proposta della Commissione volta a rafforzare l'armonizzazione delle misure relative alla protezione degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati a fini scientifici. Anche perché le numerose lacune della direttiva 86/609/CEE sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici hanno fatto sì che alcuni Stati membri si sono dotati di misure di portata molto più ampia nella legislazione nazionale di attuazione, mentre altri applicano solo le norme minime. Non essendoci un accordo con il Consiglio la procedura legislativa dovrà proseguire con il nuovo Parlamento.

 

Il Parlamento sostiene la richiesta agli Stati membri di assicurare che il numero di animali usati nei progetti sia ridotto al minimo senza compromettere gli obiettivi del progetto. Facendo proprio un emendamento avanzato dal PPE/DE, precisa poi che laddove esistono metodi di prova, sperimentazioni o altre attività scientifiche che, pur non prevedendo l'uso di animali vivi, risultano soddisfacenti per ottenere gli esiti auspicati e possono quindi essere utilizzati in sostituzione di una procedura, gli Stati membri dovrebbero assicurare il ricorso a tali metodi alternativi. A condizione, tuttavia, che non siano vietati nello Stato membro interessato. Specifica inoltre che «non sono considerati alternativi i metodi di prova che comportano il ricorso a cellule umane embrionali e fetali» e che, per quanto concerne l'utilizzo di questi metodi di prova, «gli Stati membri possono prendere le proprie decisioni etiche».

 

I deputati concordano poi sul fatto che gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non devono essere utilizzati per i test e sostengono il divieto di ricorrere a animali minacciati di estinzione, come le grandi scimmie, se non ai fini di esperimenti volti a conservare le specie in questione. Tuttavia, visto che taluni aspetti della proposta restringerebbero drasticamente l'uso di primati, ritengono che così si corra il rischio di penalizzare la  ricerca europea  offrendo vantaggi  competitivi ai  concorrenti  americani  e asiatici che hanno norme meno rigorose sul benessere degli animali. Presentano quindi una serie di emendamenti volti a bilanciare meglio queste esigenze e a permettere alla ricerca medica di progredire. Allo stesso tempo propongono delle misure per promuovere alternative ai test sugli animali.

 

La direttiva fissa le norme relative ai seguenti aspetti:

 

·         la sostituzione e la riduzione dell’uso di animali nelle procedure e il perfezionamento dell’allevamento, della sistemazione, della cura e dell’uso degli animali nelle procedure;

·         l’origine, l’allevamento, la marcatura, la cura e la sistemazione degli animali;

·         il funzionamento degli stabilimenti di allevamento, fornitura e utilizzo degli animali;

·         la valutazione e l’autorizzazione dei progetti che prevedono l’uso degli animali nelle procedure.

 

I deputati respingono la proposta secondo cui gli esperimenti con primati non umani debbano essere solo allo scopo di evitare, diagnosticare o trattare «affezioni umane invalidanti o potenzialmente letali». Ritengono infatti che ciò ostacolerebbe la ricerca in altri campi medici molto importanti. Ricordano, in proposito, che i criteri internazionali impongono studi sui primati non umani prima della sperimentazione sugli essere umani. Ma chiedono alla Commissione di procedere, ogni due anni, a un riesame riguardo all'uso di primati non umani, che valuti l'impatto degli sviluppi delle conoscenze tecnologiche, scientifiche e sul benessere degli animali e fissi obiettivi per l'attuazione di metodi di sostituzione convalidati.

 

D'altro canto il Parlamento condivide l'obiettivo di porre fine alla cattura di animali selvatici ricorrendo invece alle seconde generazioni di specie nate in laboratorio. Non è però d'accordo sulla metodologia proposta per costituire queste nuove colonie. Chiede quindi alla Commissione di realizzare uno studio di fattibilità per verificare se l'offerta di animali basterà alle esigenze della ricerca europea. Suggerisce inoltre di aumentare da sette a dieci anni il periodo transitorio ipotizzato.

 

I deputati concordano anche con la proposta di dare, a talune condizioni, la facoltà agli Stati membri di permettere la rimessa in libertà degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nei test. Precisano tuttavia che, in questo caso, gli animali vanno reinseriti «nel loro habitat naturale» oppure reintrodotti in un sistema di allevamento «adeguato alla specie», e purché non si tratti di animali o primati non umani per fini sperimentali geneticamente modificati.

 

Un lungo emendamento intende chiarire le definizioni delle tre categorie di dolore causabile durante le sperimentazioni: lieve, moderato e grave. Per evitare la ripetizione del dolore, la Commissione propone di autorizzare l'uso di uno stesso animale solo nei test classificati come a dolore lieve. Per i deputati, tuttavia, il ricorso a criteri troppo rigorosi in questo campo avrebbe la conseguenza di aumentare il numero di animali soggetti a sperimentazione, contraddicendo così un obiettivo della legislazione. Propongono quindi di autorizzare il "riutilizzo" di animali anche in test classificati come di moderato dolore. Un emendamento dei Verdi, inoltre, chiede di non procedere a test classificati come gravi qualora causino dolore, sofferenza e angoscia «più che transitori» (invece di "prolungati" come propone la Commissione).

 

D'altro canto, approvando un emendamento del PPE/DE, chiedono che i progetti classificati come "moderati" o "gravi" o quelli concernenti primati non umani non possano essere realizzati senza un'autorizzazione preliminare delle autorità competenti. Tutti gli altri progetti, invece, dovrebbero essere notificati in anticipo «a seguito dell'esame etico effettuato dall'organismo permanente di esame etico dell'istituzione».

Ai fini della riduzione degli esperimenti sugli animali un elemento chiave è rappresentato dallo sviluppo di metodi alternativi. Tuttavia, la direttiva non è chiara sul ruolo che, in questo campo, deve assumere il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi. I deputati propongono quindi di attribuirgli il compito di coordinare e promuovere lo sviluppo e il ricorso a metodi che sostituiscano gli animali. Chiedono inoltre a Commissione e Stati membri di fornire un sostegno finanziario e materiale in questo settore, e rilevano l'esigenza di istituire biobanche veterinarie su ampia scala.

 

 

Link utili

 

Proposta della Commissione

 

 

Riferimenti

 

Neil PARISH (PPE/DE, UK)

Relazione sulla proposta di direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 4.5.2009

Votazione:5.5.2009

top

Autotrasporto: frenata sui tempi di guida degli autonomi


Il Parlamento ha respinto la proposta volta a aggiornare le norme sull'organizzazione dell'orario di lavoro degli autotrasportatori. La Commissione, infatti, non propone - come richiesto dai deputati - una piena inclusione degli autotrasportatori autonomi nel campo d'applicazione della direttiva che definisce i tempi di guida e di riposo di camionisti e autisti.

 

Approvando con 332 favorevoli, 307 contrarie e 6 astensioni la proposta di PSE, Verdi/ALE e GUE/NGL, il Parlamento ha respinto la proposta di direttiva volta ad aggiornare le norme sull'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Per i deputati, infatti, la proposta contraddice la richiesta del Parlamento a favore di una piena inclusione degli autotrasportatori autonomi nel campo d'applicazione della direttiva, espressa da ultimo in una relazione d'iniziativa sull'applicazione delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. Il dossier è stato rinviato alla commissione parlamentare competente, e la procedura potrà proseguire nella prossima legislatura.

 

La direttiva 2002/15/CE, entrata in vigore il 23 marzo 2005, è stata un importante passo in avanti verso il miglioramento della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili del settore dell’autotrasporto definendo delle norme comuni relative ai tempi di guida e di riposo dei conducenti. In previsione dell'estensione della sua applicazione agli autotrasportatori autonomi (dal 23 marzo 2009), la Commissione era chiamata a proporre le modalità per rispondere a questo impegno, sulla base di una relazione che valutasse l'attuazione della direttiva ed esponesse le possibili conseguenze.

 

In questa relazione, la Commissione era giunta alla conclusione che non vi fosse un elemento decisivo per includere gli autotrasportatori autonomi nel campo di applicazione della direttiva. Osservava poi che la distinzione tra autotrasportatori autonomi e lavoratori mobili non fosse chiara, aumentando così il rischio del fenomeno dei “falsi” autotrasportatori autonomi i quali, per non rientrare nel campo di applicazione della direttiva, non sono legati ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro ma non hanno la libertà di intrattenere relazioni con più clienti. Per quanto riguarda il lavoro notturno, la Commissione aveva concluso che non vi fosse esigenza di modificare o armonizzare ulteriormente le disposizioni in materia


 

La Commissione aveva quindi proposto di chiarire il campo d'applicazione tramite l'esclusione dei lavoratori mobili realmente autonomi, l'applicazione della direttiva a tutti i lavoratori mobili e a coloro che non sono liberi di organizzare la propria attività lavorativa (ossia i “falsi” autotrasportatori autonomi), nonché la soppressione della definizione di “orario di lavoro” per gli autotrasportatori autonomi e l'introduzione di una definizione più precisa di “lavoratori mobili”. Aveva poi proposto una nuova definizione di lavoro notturno e l'introduzione di principi comuni volti a garantire una maggiore trasparenza e una maggiore efficacia ai regimi nazionali di controllo.

 

 

Link utili

 

Proposta della Commissione
Relazione della Commissione
Direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

 

 

Riferimenti

 

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU (PPE-DE, GR)

Relazione sulla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 4.5.2009

Votazione: 5.5.2009

top

Sanzioni penali per gli scarichi illeciti in mare


Il Parlamento ha adottato una direttiva che rafforza le attuali norme sull'inquinamento provocato dalle navi obbligando gli Stati membri a prevedere, entro un anno, sanzioni penali per gli scarichi in mare di idrocarburi e liquidi nocivi commessi
intenzionalmente, per imprudenza o per negligenza grave. Le sanzioni, che dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive, riguardano sia le persone fisiche sia quelle giuridiche, comprese le società di classificazione o i proprietari del carico.

 

Con 588 voti favorevoli, 42 contrari e 3 astensioni, il Parlamento ha adottato un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore Luis de GRANDES PASCUAL (PPE/DE, ES) in merito a una direttiva che rafforza le attuali norme sull'inquinamento provocato dalle navi, obbligando gli Stati membri a prevedere, entro un anno, sanzioni penali per gli scarichi in mare di sostanze inquinanti. L'obiettivo è di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino.

 

Le sanzioni penali, si legge nel testo della direttiva, «indicano una disapprovazione sociale qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative, rafforzano il rispetto della normativa in vigore contro l'inquinamento provocato dalle navi e dovrebbero rivelarsi sufficientemente severe da scoraggiare i potenziali inquinatori dalla commissione di qualsiasi violazione». La direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti di tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, ad esclusione delle navi militari da guerra o ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.

 

Più in particolare, in forza alla direttiva gli Stati membri dovranno provvedere affinché siano considerati reati gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi gli scarichi di minore entità, «se effettuati intenzionalmente, per imprudenza o per negligenza grave». Dovranno quindi adottare le misure necessarie a fare sì che le persone fisiche o giuridiche che le commettono «possano essere dichiarate responsabili». Ciò non vale però per i casi di minore entità «qualora l'atto commesso non produca danni alla qualità dell'acqua». A meno che questi si verifichino periodicamente, producano nel loro insieme «danni alla qualità» dell'acqua e siano commessi «intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave». Gli Stati membri dovranno inoltre provvedere affinché siano punibili come reati l'istigazione a commettere tali atti intenzionali, il favoreggiamento e la complicità nel commetterli.
 

Con sostanze inquinanti, le attuali disposizioni intendono gli idrocarburi e le loro miscele, nonché le sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa. Per "idrocarburi" s'intende il petrolio in tutte le sue forme, ed in particolare il petrolio greggio, l'olio combustibile, le morchie, i residui d'idrocarburi e i prodotti raffinati. Le sostanze liquide nocive sono quelle che, se scaricate in mare durante le operazioni di pulizia delle cisterne o lo scarico della zavorra, presentano un rischio (che va da grave a lievissimo) sia per le risorse marine sia per la salute umana o nocciono seriamente alle attrattive dei luoghi o alle altre legittime utilizzazioni del mare.

 

Le sanzioni, che dovranno essere «effettive, proporzionate e dissuasive», riguardano sia le persone fisiche sia quelle giuridiche, comprese le società di classificazione o i proprietari del carico. La competenza giurisdizionale per quanto riguarda i reati penali dovrà essere stabilita conformemente alla legge nazionale degli Stati membri e ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale. La direttiva, peraltro, lascia impregiudicati altri sistemi relativi alla responsabilità per danno dovuto all'inquinamento provocato dalle navi previsti dal diritto comunitario, nazionale o internazionale

 

 

Link utili

 

Maxiemendamento di compromesso
Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (testo consolidato)

 

 

Riferimenti

 

Luis de GRANDES PASCUAL (PPE/DE, ES)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 04.05.2009

Votazione: 05.05.2009

top

Immunità di Aldo Patriciello


Il Parlamento ha deciso di difendere l'immunità di Aldo Patriciello coinvolto in un procedimento pendente presso il Tribunale di Isernia, per aver ingiustamente incolpato del reato di falso materiale in atto pubblico l'agente della polizia municipale Stefania Di Clemente, pur sapendo della sua innocenza. Per i deputati, nell'esprimere le sue opinioni, Patriciello ha espresso un'opinione su una questione di interesse per il suo elettorato nel quadro della sua attività politica.

 

Approvando con 561 voti favorevoli, 20 contrari e 12 astensioni la relazione di Aloyzas SAKALAS (PSE, LT), il Parlamento ha deciso di difendere l'immunità di Aldo Patriciello nell’ambito di un procedimento pendente dinanzi al giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Isernia. L'on. Patriciello risulta imputato per il delitto di cui all’articolo 61, n. 10 e 368 del codice penale italiano.

 

L'ipotesi di lavoro delineata dal Pubblico ministero territoriale, postula che l’on. Aldo Patriciello «nel corso di una discussione verificatasi alla presenza del Mar. Gaetano Pirozzi, del Vice Brig. Enzo Valente, dell’App. sc. Luigi Ponzetto e del Car. Massimo Santantonio, (...) intervenuti in relazione ad alcuni preavvisi di accertata violazione del codice della strada emessi dall’agente della polizia municipale Stefania Di Clemente nei confronti di automobilisti che avevano parcheggiato i propri veicoli nelle vicinanze dell'Istituto neurologico Mediterraneo "Neuromed"», abbia affermato che l'agente Stefania Di Clemente «avesse falsificato gli orari riportati sui preavvisi citati, mentre in realtà non risultavano contraffazioni penalmente rilevanti, incolpandola del reato di falso materiale in atto pubblico pur sapendo che era innocente».

 

Per i deputati, con le sue affermazioni Aldo Patriciello si è limitato a commentare fatti di dominio pubblico, ovvero il diritto dei cittadini di poter accedere agevolmente agli ospedali e alle cure sanitarie, fatti che hanno un impatto importante sulla vita quotidiana dei suoi elettori. Così facendo avrebbe svolto il proprio dovere di deputato al Parlamento, in quanto esprimeva la propria opinione su una questione di pubblico interesse per i suoi elettori. Per il Parlamento, Patriciello non intendeva insultare il pubblico ufficiale e non ha agito nel proprio interesse, bensì in quello del suo elettorato nel quadro della sua attività politica.


 

Riferimenti

 

Aloyzas SAKALAS (PSE, LT)

Relazione sulla richiesta in difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello

Procedura: Immunità

Relazione senza dibattito

Votazione: 5.5.2009

top

Immunità di Umberto Bossi


Il Parlamento ha deciso di difendere l'immunità di Umberto Bossi coinvolto in un procedimento di fronte al Tribunale di Verbania per i contenuti di un discorso pronunciato in occasione di un comizio elettorale nell'aprile 2008. Nel commentare un fatto di dominio pubblico, i deputati ritengono che Bossi stesse esercitando il suo dovere di parlamentare di esprimere un'opinione su una questione di pubblico interesse per i suoi elettori.

 

Approvando con 563 voti favorevoli, 13 voti contrari e 13 astenuti la relazione di Klaus-Heiner LEHNE (PPE/DE, DE), il Parlamento ha deciso di difendere i privilegi e le immunità di Umberto Bossi, coinvolto in un procedimento attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Verbania per una grave infrazione del codice penale italiano.

 

In occasione di un comizio elettorale tenutosi a Verbania il 6 aprile 2008, Umberto Bossi si è riferito al ministro dell'Interno Giuliano Amato nei seguenti termini: «Qui non si riesce a votare, non si può votare un solo partito in un quadratino come previsto dalla legge, hanno messo dentro due simboli elettorali quindi… stiamo aspettando … guardate che queste elezioni potrebbero finire con la necessità di imbracciare il fucile e di andare a prendere queste carogne, la canaglia centralista romana … andare a prenderla… la canaglia … che sta facendo apposta a impedire il voto… han fatto… hanno stampato le schede con due simboli uniti così, se tu voti uno fatalmente voti anche l’altro… e quindi viene bocciato in cabina elettorale, altro che brogli elettorali… è una cosa preparata … non sa neppure se farà ancora a tempo a stampare le schede … sono canaglie… la sinistra è fatta da canaglie … delinquenti …., attenti che la Padania… i padani, i lombardi, i veneti, i piemontesi non han paura di voi … che se vi voglion prendere per il collo, vi pigliamo».

 

Per i deputati, con le sue dichiarazioni, Umberto Bossi si è limitato a «commentare dei fatti di pubblico dominio con una dimensione politica italiana ed europea, in quanto direttamente legati al diritto degli elettori ad un'equa competizione elettorale e al loro interesse a che tutti i partiti e i candidati possano parteciparvi». Il più ampio esercizio possibile di questo diritto riguarda ciascun cittadino europeo nella misura in cui è espressione delle libertà generali e fondamentali garantite dal Trattato sull'Unione europea.


Nell'agire come ha fatto, secondo i deputati, Bossi «ha esercitato il suo dovere, in quanto membro del Parlamento, di esprimere la propria opinione su una questione di pubblico interesse per i suoi elettori». Inoltre, il fatto che l’oggetto delle sue affermazioni fosse il comportamento di un politico nonché detentore di una carica pubblica colloca tale dichiarazione nel quadro di un legittimo dibattito politico. «Tentare di impedire a deputati al Parlamento di esprimere le proprie opinioni su questioni di legittimo interesse pubblico, avviando procedimenti giudiziari nei loro confronti - conclude il Parlamento - è inaccettabile in una società democratica ed è manifestamente in contrasto con l'articolo 9 del Protocollo, che mira a salvaguardare la libertà di espressione dei parlamentari nell'esercizio del loro mandato, nell'interesse del Parlamento in quanto Istituzione».

 

Riferimenti

 

Klaus-Heiner LEHNE (PPE/DE, DE)

Relazione sulla richiesta di difesa dell'immunità di Umberto Bossi

Procedura: Immunità

Relazione senza dibattito

Votazione: 5.5.2009

top

Meno vapori di benzina durante il pieno


Il Parlamento ha adottato una direttiva che impone alle stazioni di servizio nuove e a quelle esistenti in fase di ristrutturazione di equipaggiarsi con un sistema di recupero dei vapori di benzina emessi nell'atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore. A talune condizioni si applicherà - nel 2018 - anche alle altre stazioni esistenti, ma non a quelle utilizzate nelle fabbriche di veicoli e negli autosaloni. I consumatori dovranno essere informati del ricorso a questi dispostivi.

 

Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato dal relatore Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL) con il Consiglio, il Parlamento ha adottato - con 598 voti favorevoli, 13 contrari e 15 astensioni - una direttiva che stabilisce una serie di misure per ridurre la quantità di vapori di benzina emessi nell'atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Lo scopo è di proteggere la salute umana e tutelare l'ambiente. Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 2012.

 

La direttiva 94/63/CE sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (fase I del recupero dei vapori di benzina) intende recuperare i vapori di benzina emessi dal deposito e dalla distribuzione della benzina fra i terminal petroliferi e le stazioni di servizio. La nuova direttiva avvia il "sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina", imponendo il ricorso a un'attrezzatura volta a recuperare i vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante di un veicolo a motore durante il rifornimento in una stazione di servizio per trasferirli in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio o riconvogliarli al distributore di benzina per rimetterli in vendita.

 

A tal fine gli Stati membri dovranno assicurare che le stazioni di servizio nuove siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina se il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m3 all'anno o se quello effettivo o previsto è superiore a 100 m3 all'anno e se sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di residenza o di lavoro.  Lo stesso vale per le stazioni di servizio esistenti che sono «oggetto di una ristrutturazione completa» o, entro il 31 dicembre 2018, che presentano un flusso superiore a 3.000 m3 all'anno. Invece, non dovranno essere equipaggiate con tale sistema le stazioni di servizio utilizzate «esclusivamente in associazione alla produzione e alla consegna di nuovi veicoli a motore».
 

Gli Stati membri dovranno anche assicurare che l'efficienza della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o superiore all'85% come certificato dal costruttore in conformità delle pertinenti norme tecniche o procedure di omologazione europee o, in mancanza di tali norme o procedure, di qualsiasi norma nazionale. Almeno una volta l'anno si dovrà procedere alla verifica dell'efficienza.

 

Inoltre, qualora una stazione di servizio abbia installato un sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina, sul distributore di benzina, o nelle sue vicinanze, dovrà essere esposto un cartello, un adesivo o qualsiasi altra forma di notifica che ne informi i consumatori.

 

Gli Stati membri dovranno infine determinare le disposizioni relative alle sanzioni - «efficaci, proporzionate e dissuasive» - da infliggere in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla direttiva e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

 

 

Link utili

 

Maxiemendamento di compromesso

 

 

Riferimenti

 

Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL)

Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento delle automobili nelle stazioni di servizio

Procedura: Codecisione, prima lettura

Relazione senza dibattito

Votazione: 5.5.2009

top

Congedo maternità: mercoledì il voto del Parlamento


Mercoledì 6 maggio il Parlamento voterà le sue proposte in merito alla direttiva volta ad aggiornare le norme sulla tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. I deputati chiedono di prolungare fino da 18 a 20 settimane il periodo di congedo maternità, di cui 6 obbligatorie dopo il parto remunerate al 100%. Propongono poi di rafforzare i diritti delle donne prima e dopo il parto e chiedono di introdurre il congedo paternità/co-maternità.

 

Durante il dibattito in Aula di lunedì 4 maggio la relatrice Edite ESTRELA (PSE, PT) ha sottolineato che la direttiva mira a rafforzare i diritti delle donne, promuovere la riconciliazione tra vita lavorativa e familiare e contribuire all'incremento delle nascite. La proposta più innovativa, ha rilevato, è costituita dal congedo parentale per dividere la responsabilità tra uomini e donne: «abbiamo bisogno di cambiare la mentalità; in Svezia, un uomo che non usufruisce del congedo parentale è considerato un cattivo padre». La maternità, ha concluso, non deve essere vista come un problema: è un servizio reso alla società.

 

L'altra relatrice, Astrid LULLING (PPE/DE, LU), ha giudicato la proposta della Commissione «troppo timida per quanto riguarda la protezione sociale dei coniugi coadiuvanti». Se l'affiliazione ai regimi di sicurezza sociale resta su base volontaria, ha spiegato, questa non sarà sottoscritta. Per il congedo di maternità, ha concluso, i lavoratori autonomi e i relativi coniugi devono avere la possibilità di sceglierne la durata, che tuttavia non può superare quella dei lavoratori dipendenti.

 

Il commissario Vladimír ŠPIDLA ha annunciato che dopo la pausa estiva, la Commissione presenterà una proposta sul congedo parentale a seguito dei negoziati con le parti sociali. D'altro canto ha precisato che respingerà l'emendamento sul congedo parentale e farà lo stesso per l'adozione che saranno trattati assieme nella proposta sul congedo parentale.

 

Link utili

 

Contenuto delle relazioni parlamentari sull' Anteprima

Congedi parentali - Proposta della Commissione

Direttiva 92/85 sul congedo maternità (testo consolidato)

Direttiva 96/34 sul congedo parentale (testo consolidato)

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità

Attività autonoma - Proposta della Commissione


 

Riferimenti

 

Edite ESTRELA (PSE, PT)

Relazione sulla proposta di direttiva recante modifica della direttiva 92/85/CEE concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Doc.: A6-0267/2009

&

Astrid LULLING (PPE/DE, LU)

Relazione sulla proposta di direttiva sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma

Doc.: A6-0258/2009

Procedura: Codecisione, prima lettura

Dibattito: 4.5.2009

Votazione:6.5.2009

top