Bruxelles,
9 luglio 2004 - La Commissione europea ha deciso di deferire la
Germania alla Corte di giustizia per non aver applicato alla
denominazione “Parmigiano Reggiano” la legislazione
dell’Unione sulle delle denominazioni di origine protette (DOP).
La Germania non garantisce infatti una protezione integrale alla DOP
in questione sul suo territorio. L’uso di tale denominazione,
registrata a livello dell’Unione dal 1996, è riservato per legge
esclusivamente ai produttori di un’area geografica italiana ben
delimitata, che producono il formaggio nel rispetto di criteri
vincolanti.
Nel quadro della
legislazione europea sulle indicazioni geografiche protette (IGP) e
le denominazioni di origine protette (DOP), gli Stati membri sono
tenuti a tutelare i nomi registrati contro qualsiasi usurpazione,
imitazione o evocazione, anche quando sia indicata la vera origine
del prodotto o ne sia tradotto il nome. Il "Parmigiano
Reggiano" è registrato come denominazione protetta fin dal
1996.
Formaggi non prodotti
secondo le specifiche del “Parmigiano Reggiano” continuano a
essere venduti sul territorio tedesco con il nome “Parmesan”
che, secondo la Commissione europea, costituisce una traduzione, per
il tramite del francese, di “Parmigiano Reggiano”, come è
dimostrabile sulla base di documenti pubblicati tra il 1516 e i
giorni nostri e di altri elementi che dimostrano in modo
incontrovertibile lo strettissimo legame tra le due
denominazioni.
La Commissione ha avviato
lo scorso ottobre una procedura di infrazione, inviando alla
Germania una lettera di costituzione in mora. Nella loro risposta
inviata in dicembre, le autorità tedesche non si sono impegnate a
conformarsi alla legislazione UE sulle DOP e le IGP per quanto
riguarda il “Parmigiano Reggiano”. In aprile la Commissione ha
inviato alla Germania un parere
motivato (cfr. IP/04/474), invitando lo Stato membro ad
adottare le misure necessarie per conformarsi entro due mesi allo
stesso. Nella sua risposta la Germania ha sostenuto che
“Parmesan” deve essere considerata una denominazione generica e
non una traduzione di “Parmigiano Reggiano”. La Commissione ha
deciso pertanto di adire la Corte europea di giustizia.
Qualora la Corte di
giustizia ritenga che vi sia stata un’infrazione al trattato, la
Germania sarà tenuta ad adottare le decisioni per conformarsi a
tale decisione.
Se ciò non avvenisse, la Commissione, ai sensi dell’articolo 228
del trattato, ha facoltà di procedere contro lo Stato membro che
non abbia preso i provvedimenti imposti dalla precedente sentenza
della Corte di giustizia, inviando nuovamente a detto Stato membro
una lettera di costituzione in mora e un parere motivato.
Lo stesso articolo consente inoltre alla Commissione di chiedere
alla Corte di comminare allo Stato membro in questione il pagamento
di una somma forfettaria o di una penalità.
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