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Stazioni di servizio, procedimento d’infrazione per l’Italia |
Bruxelles, 27 giugno 2007 - La Commissione europea ha deciso di chiedere formalmente all'Italia di modificare le norme nazionali relative all'installazione di stazioni di servizio che distibuiscono carburanti. La richiesta della Commissione assume la forma di un "parere motivato" che costituisce la seconda fase della procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE. In mancanza di una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia. Il procedimento nei confronti dell’Italia verte sulle norme vigenti a livello statale e regionale nel settore della commercializzazione di carburanti e che, attraverso una serie di limitazioni, rendono impossibile o estremamente difficile l'ingresso nel mercato italiano di nuovi concorrenti provenienti da altri Stati membri dell'UE. Nel contempo, la Commissione ha deciso di archiviare il procedimento di infrazione avente per oggetto la legislazione nazionale relativa alle concessioni idroelettriche nel Trentino-Alto Adige. La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all'Italia per incompatibilità delle norme nazionali e regionali relative all'installazione e all’esercizio di stazioni di servizio con l'articolo 43 del trattato CE che sancisce la libertà di stabilimento nel mercato interno. Il quadro legislativo nazionale è costituito da: decreto legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998 modificato dal decreto legislativo n. 346 dell’8 settembre 1999, legge n. 496 del 28 dicembre 1999 di conversione del decreto legge n. 383 del 29 ottobre 1999, legge n. 57 del 5 marzo 2001 recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" e Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto del 31 ottobre 2001. Le disposizioni nazionali sono attuate e integrate da una serie di norme adottate dalle regioni italiane. In particolare, la Commissione contesta le seguenti tipologie di limitazioni previste dalle diverse regolamentazioni in vigore: a) Condizioni da soddisfare ai fini dell'apertura di nuove stazioni di servizio (conformità alla programmazione regionale del mercato o chiusura di un certo numero di impianti già esistenti) La Corte di giustizia si è già pronunciata sulle limitazioni imposte dal rispetto di documenti di programmazione regionale, dichiarando che disposizioni di tale natura possono rendere più difficile l'esercizio di una libertà fondamentale (Cfr. sentenza del 15 gennaio 2002, Commissione contro Repubblica italiana Italia, in materia di fiere, esposizioni, mostre e mercati, C-439/99, punto 33). b) Requisiti strutturali imposti alle nuove stazioni di servizio: superficie minima dei nuovi impianti (variabile da 200 a 4000 m2) e presenza di attività commerciali integrative (c.d. servizi "non oil") Appare sproporzionato l’obbligo imposto a tutti i nuovi impianti di non limitare i servizi offerti alla vendita di carburante ma di essere sufficientemente grandi per integrare tale attività, in tutti i casi, con altri servizi secondari, indipendentemente dalla scelta commerciale operata da ciascun gestore. c) Distanze minime Praticamente tutte le programmazioni regionali prevedono anche distanze minime che possono andare da 200 m fino a 10/15 km. Siffatti vincoli condizionano direttamente l'accesso all'attività di distribuzione di carburante e sono tali da penalizzare l'ingresso nel mercato di operatori nuovi e in particolare di quelli della grande distribuzione, compresi gli operatori di altri Stati membri che, in base al loro modello di stazioni di servizio ubicate nei pressi di centri commerciali, intendessero sviluppare un’analoga strategia distributiva sul territorio italiano. d) Requisiti in materia di orari di apertura La Commissione contesta la condizione della chiusura preliminare di 7000 impianti per permettere deroghe agli orari di apertura (sotto forma di estensione dell'orario massimo fino al 50% dell'orario minimo). e) Autocertificazione La Commissione contesta infine le disposizioni nazionali in base alle quali, all’atto della richiesta di autorizzazione per l'apertura di una stazione di servizio, il richiedente deve presentare una "autocertificazione analitica" corredata di una perizia giurata redatta da un tecnico competente a sottoscrivere il progetto presentato (ingegnere o altro professionista competente) e regolarmente iscritto al relativo albo professionale. Le più recenti informazioni sui procedimenti d’infrazione nei
confronti degli Stati membri sono disponibili all'indirizzo
seguente:
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