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Abolire in Europa le “zone franche” per la criminalità ambientale |
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Bruxelles, 9 febbraio 2007 - La Commissione europea ha proposto oggi una “direttiva” che impone agli Stati membri di considerare reati i comportamenti gravi contro l'ambiente e di sanzionarli efficacemente. La direttiva fissa sanzioni minime per i reati ambientali da applicare negli Stati membri. Sono da sanzionare attività come l'emissione illecita di sostanze pericolose nell'aria, nel suolo o nelle acque, la spedizione illegale di rifiuti o il commercio illecito di specie minacciate possono avere effetti devastanti sulla salute umana e sull'ambiente, e minano l'efficacia della normativa ambientale dell'Unione europea. Nei casi gravi dovrebbero essere applicate sanzioni penali come la reclusione, che hanno un effetto dissuasivo molto maggiore rispetto, ad esempio, a sanzioni amministrative.
In merito, il vicepresidente della Commissione Franco Frattini, responsabile per il portafoglio Giustizia, libertà e sicurezza, ha dichiarato che “La direttiva proposta rappresenta un elemento importante per impedire che i criminali approfittino delle attuali discrepanze tra ordinamenti penali degli Stati membri a pregiudizio dell'ambiente europeo. Non possiamo tollerare zone franche di criminalità ambientale nell'Unione europea". Elementi chiave della proposta La definizione dei reati ambientali varia largamente da uno Stato membro all'altro e in molti Stati membri i livelli delle sanzioni sono inadeguati. La proposta mira ad assicurare un livello minimo di tutela penale dell'ambiente in tutta l'Unione europea. Gli Stati membri saranno tenuti a garantire che una serie di attività (ad esempio la spedizione illegale di rifiuti e il commercio illecito di specie minacciate o di sostanze che riducono lo strato di ozono), già vietate dall'UE o dalla normativa nazionale, siano considerate reati qualora siano poste in essere intenzionalmente o per grave negligenza. Essi dovranno provvedere affinché i reati ambientali particolarmente gravi, tra cui quelli che abbiano provocato il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora oppure che siano stati commessi da un'organizzazione criminale, siano punibili con la pena della reclusione di una durata massima non inferiore a 5 anni e con sanzioni di importo massimo non inferiore a 750 000 euro in caso di società. Inoltre la direttiva prevede sanzioni aggiuntive o alternative, come l'obbligo di pulire l'ambiente/riparare i danni ad esso causati o la possibilità di impedire alle imprese di continuare ad operare. Le misure proposte assicureranno che i criminali non possano sfruttare le differenze significative attualmente riscontrabili tra Stati membri. Pertanto nell'Unione europea non esisteranno più zone franche di criminalità ambientale. Contesto Nel settembre 2005 la Corte di giustizia ha confermato la competenza della Comunità ad adottare misure relative al diritto penale connesse con la tutela dell'ambiente ove ciò sia necessario per garantire l'attuazione efficace della politica ambientale comunitaria. Per questo motivo la Corte ha annullato la decisione quadro sulla criminalità ambientale adottata dal Consiglio nel 2003, su iniziativa di uno Stato membro, basata sulle disposizioni relative alla cooperazione in materia penale previste dal trattato UE (Titolo VI, cosiddetto terzo pilastro). La proposta presentata oggi dalla Commissione è pertanto diretta a sostituire sia la decisione quadro del Consiglio del 2003 sia una proposta di direttiva presentata in precedenza dalla Commissione stessa ma di cui il Consiglio non aveva tenuto conto nell'adottare la decisione quadro del 2003.
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