Bruxelles, 9 novembre 2007 – La Commissione europea ha reso nota la
scheda sulla libera circolazione dei cittadini dell’Ue che precisa
benefici e limitazioni. Gli articoli 14, 18 e 61 del Trattato che
istituisce la Comunità europea (cosiddetto Trattato CE) e l’Accordo
di Schengen (concluso nella cittadina lussemburghese di Schengen nel
1985 e applicato in Italia dal 1° aprile 1998) disciplinano
l’abolizione dei controlli alle frontiere interne dell’Ue e il
diritto per ogni cittadino di circolare e soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri.
Oltre all’Accordo di Schengen, che non è ancora applicato da tutti
gli Stati membri, vi sono direttive valide per tutta l’Unione
riguardanti il diritto di soggiorno per i pensionati, gli studenti e
tutte le persone che non beneficiano già del diritto di soggiorno in
virtù della legislazione comunitaria in materia di lavoro e
prestazione di servizi. La normativa riguardante il diritto di
stabilimento è stata ripresa in un’unica direttiva (la 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini Ue e dei loro familiari di circolare e
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) che
conferisce il diritto di soggiorno per più di tre mesi a tutte le
persone che dispongano di risorse finanziarie sufficienti e che
siano coperte da un’assicurazione malattia. Per soggiorni di durata
più breve, basta possedere una carta d’identità o un passaporto
valido e dimostrare di non pesare sul sistema di assistenza sociale
del paese ospitante.
Per quanto riguarda i familiari del cittadino di uno Stato membro
che lavora in un altro Stato membro, la normativa prevede che sia il
coniuge sia i discendenti di età non superiore ai 21 anni possano
stabilirsi con lui nel paese ospitante. La libertà di circolazione
può essere limitata solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza o di sanità pubblica. Queste eccezioni, che possono
condurre all’espulsione, devono però essere interpretate sempre in
senso garantista, rispettando cioè i principi generali del diritto
comunitario quali la non discriminazione e gli altri diritti
fondamentali.
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